GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2012 

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione  al  trattamento  dei
dati a carattere giudiziario correlato  all'attivita'  di  mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali. (Deliberazione n. 182/2012). (12A07693) 
(GU n.163 del 14-7-2012)

 
 
 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  In data odierna, con la partecipazione del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono  il
trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti
pubblici e di privati o  di  enti  pubblici  economici,  soltanto  se
autorizzato da espressa disposizione di  legge  o  provvedimento  del
Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili; 
  Considerato che il trattamento dei dati in  questione  puo'  essere
autorizzato  dal  Garante  anche  d'ufficio  con   provvedimenti   di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice); 
  Vista l'autorizzazione  del  Garante  al  trattamento  dei  dati  a
carattere   giudiziario   correlato   all'attivita'   di   mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
maggio     2011,     n.     101,      (disponibile      sul      sito
http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1808676), efficace sino al
30 giugno 2012; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  differire  l'adozione  di  una  nuova
autorizzazione sostitutiva di quella sopra  menzionata,  al  fine  di
completare il  processo  di  armonizzazione  e  consolidamento  delle
prescrizioni gia' impartite, tenendo conto  dell'esperienza  maturata
nella fase di prima applicazione della medesima e anche  al  fine  di
tenere  in  considerazione  eventuali  indicazioni   e   suggerimenti
provenienti del settore interessato; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  differire  sino  al  31   dicembre   2012
l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere  la
temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati giudiziari  gia'
autorizzati,  uniformandone  la  scadenza  a   quella   delle   altre
autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art.  40
del Codice; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                              Delibera: 
 
  di differire di sei mesi, sino al  31  dicembre  2012,  l'efficacia
dell'autorizzazione del Garante al trattamento  dei  dati  giudiziari
correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla  conciliazione
delle  controversie  civili  e  commerciali  del  21   aprile   2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n.  101,  efficace
sino al 30 giugno 2012; 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 giugno 2012 
 
                         Il Presidente: Soro 
 
 
                        Il relatore: Iannini 
 
 
                  Il segretario generale: De Paoli