MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2012 

Modifica del decreto  14  maggio  2012  relativo  alla  revoca  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico (NAA). (12A08148) 
(GU n.171 del 24-7-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione d -1 Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto dirigenziale 14 maggio 2012 relativo  alla  revoca
delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio   dei   prodotti
fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  acido  1-naftilacetico
(NAA); 
  Rilevato che nell'elenco allegato al decreto stesso del  14  maggio
2012  e'  stato  erroneamente  riportato  il  prodotto  fitosanitario
ULTRASTIM 312 (reg. n. 10699) dell'Impresa Biolchim S.p.a.; 
  Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 14 maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  prodotto  fitosanitario   ULTRASTIM   312   (reg.   n.   10699)
dell'Impresa  Biolchim  S.p.a   e'   stato   erroneamente   riportato
nell'elenco allegato al decreto del  14  maggio  2012  relativo  alla
revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei  prodotti
fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  acido  1-naftilacetico
(NAA). 
  Pertanto, il prodotto fitosanitario in questione non e' revocato  a
partire dal 1° luglio 2012 ma  verra'  riregistrato  provvisoriamente
con   successivo   decreto   dirigenziale,   fino    alla    scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva NAA in esso contenuta. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello