MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 luglio 2012 

Riconoscimento dell'acqua minerale «Armonia» in comune di Bedonia  al
fine dell'imbottigliamento e della vendita. (12A08498) 
(GU n.177 del 31-7-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                          della prevenzione 
 
  Vista la domanda pervenuta in data 5 novembre 2011, con la quale la
Societa' Norda S.p.A. con sede in Via Bartolini 9, Milano, ha chiesto
il riconoscimento dell'acqua minerale naturale  denominata  "Armonia"
che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di  ricerca
"Vetta" sito nel territorio del comune di Bedonia  (Parma),  al  fine
dell'imbottigliamento e della vendita; 
  Esaminata la documentazione prodotta; 
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n.  542,  come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; 
  Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11
settembre 2003; 
  Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanita'
espressi nelle sedute del 25 gennaio 2012 e del 19 giugno 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua  denominata
"Armonia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito  del  permesso
di ricerca "Vetta" sito nel territorio del comune di Bedonia (Parma). 
  2) L'indicazione che ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo
8  ottobre  2011,  n.  176  puo'  essere  riportata  sulle  etichette
dell'acqua minerale naturale "Armonia", condizionata senza l'aggiunta
di anidride carbonica, e' la seguente: "L'allattamento al seno e'  da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile. questa acqua minerale
puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
lattanti". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione europea. 
  Copia del presente decreto sara' trasmesso alla  societa'  titolare
ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art.
6 del decreto legislativo n. 176/2011. 
    Roma, 3 luglio 2012 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco