MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 luglio 2012 

Modificazioni  al  decreto  17  giugno  2011  di   approvazione   del
regolamento interno in  materia  di  amministrazione  e  contabilita'
dell'Agenzia industrie difesa. (12A08684) 
(GU n.179 del 2-8-2012)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il capo VII, sezione I, del testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante  codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione  delle  direttive   2004/17/CE   e   2004/18/CE,   e,   in
particolare, l'art. 125, comma 11, il quale stabilisce  i  limiti  di
importo per le  acquisizioni  di  servizi  e  forniture  mediante  il
ricorso alle procedure in economia; 
  Visto il decreto del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2011 di approvazione
del regolamento interno in materia di amministrazione e  contabilita'
dell'Agenzia industrie difesa; 
  Ravvisata la necessita' di  aggiornare  il  richiamato  regolamento
interno in materia di  amministrazione  e  contabilita'  dell'Agenzia
industrie difesa  per  adeguarlo  alle  intervenute  disposizioni  in
materia di limiti  di  importo  per  le  acquisizioni  di  servizi  e
forniture mediante il ricorso alle procedure in economia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno  2011,  citato  in  premessa,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 23, comma 4, lettera b),  il  limite  di  importo  di
«20.000 euro» e' sostituito con «40.000 euro»; 
    b) all'art. 23, comma 8, lettera b),  il  limite  di  importo  di
«20.000 euro» e' sostituito con «40.000 euro»; 
    c) all'art. 24, comma 6, il limite di importo di «20.000 euro» e'
sostituito con «40.000 euro»; 
    d) all'art. 23, comma 7, le parole «di cui all'art. 19, comma 5»,
sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 18, colma 5». 
      Roma, 9 luglio 2012 
 
                                             Il Ministro della difesa 
                                                     Di Paola         
 
 
p. Il Ministro dell'economia 
       e delle finanze 
  Il vice Ministro delegato 
           Grilli