CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (12A08721) 
(GU n.179 del 2-8-2012)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 1° agosto  2012,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 14 cittadini italiani,  previo  deposito  delle
attestazioni rilasciate  dai  Segretari  Generali  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di  iscrizione
nelle liste elettorali e delle  dichiarazioni  sostitutive  di  voler
promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
    «Volete voi l'abrogazione della legge 18 novembre 1981,  n.  659,
titolata "Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio  1974,  n.  195,
sul contributo dello Stato al finanziamento  dei  partiti  politici",
nel testo risultante per effetto  di  modificazioni  ed  integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti: 
    articolo 1; 
    articolo 2; 
    articolo 3, secondo comma, che  recita:  "A  titolo  di  concorso
nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo e' stabilito un  contributo  di  lire  quindici  miliardi  in
favore  dei  partiti  politici  che  abbiano   ottenuto   almeno   un
rappresentante."; 
    articolo 3, terzo comma, che recita: "I contributi  per  concorso
nelle spese elettorali previsti nella presente legge e  nell'art.  1,
L. 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal  Presidente  della  Camera
dei deputati ai partiti che  ne  abbiano  diritto  ed  i  cui  legali
rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni
e modalita': a) il venti per cento della somma stanziata e' ripartita
in misura eguale fra tutti i partiti che  ne  hanno  diritto;  b)  la
somma residua e' ripartita fra  i  partiti  in  proporzione  ai  voti
ottenuti."; 
    articolo 3, quarto comma, che recita: "Tutte le somme di  cui  al
comma precedente sono erogate in una  unica  soluzione  entro  trenta
giorni dalla proclamazione dei risultati e, per  quanto  riguarda  le
integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge."; 
    articolo 3, quinto comma, che recita:  "Nel  termine  di  cui  al
precedente comma il presidente del consiglio regionale  e'  tenuto  a
comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti  ottenuti
da  tutte  le  liste  che  hanno   partecipato   alla   consultazione
elettorale,   la   copia   del    verbale    dell'ufficio    centrale
circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di  lista
che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale
e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle  liste  che
hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale."; 
    articolo 3, sesto comma, che recita: "Hanno altresi'  diritto  al
contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, i  partiti  e
le  formazioni  politiche  che  abbiano   partecipato   con   proprio
contrassegno alle elezioni della Camera dei  deputati  o  del  Senato
della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle
due Camere,  nelle  regioni  il  cui  statuto  speciale  prevede  una
particolare tutela delle minoranze linguistiche."; 
    articolo 3, settimo comma, che recita: "La percentuale di cui  al
primo ed al secondo periodo  dell'ultimo  comma  dell'art.  3,  L.  2
maggio 1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento."; 
    nonche' della legge 8 agosto 1985, n. 413, titolata "Aumento  del
contributo dello Stato a titolo di concorso  nelle  spese  elettorali
sostenute dai partiti politici", nel testo risultante per effetto  di
modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente  all'articolo
1; 
    nonche'  della  legge 10  dicembre   1993,   n.   515,   titolata
"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera  dei
deputati e al Senato della  Repubblica",  nel  testo  risultante  per
effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,  limitatamente
alle seguenti parti: 
    articolo 9; 
    articolo 9-bis; 
    articolo 12, comma 3, primo periodo,  limitatamente  alle  parole
"dagli aventi diritto"; 
    articolo 15, comma 13,  che  recita:  "13.  In  caso  di  mancato
deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o
movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano
diritto ad usufruire del contributo per le spese  elettorali  di  cui
all'articolo 9, i Presidenti delle Camere  sospendono  il  versamento
del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo."; 
    articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole "che non abbiano
diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali"; 
    articolo 15, comma 16, ultimo periodo, che recita: "Nel  caso  in
cui la violazione dei limiti di spesa  sia  stata  effettuata  da  un
partito o movimento politico che abbia diritto  al  contributo  dello
Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne da'
comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad  applicare
la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito
o movimento politico di una somma di pari entita'." 
    articolo 16; 
    nonche' della legge 23 febbraio  1995,  n.  43,  titolata  "Nuove
norme  per  la  elezione  dei  consigli  delle  regioni   a   statuto
ordinario", nel testo risultante  per  effetto  di  modificazioni  ed
integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: 
    articolo 5, comma 4,  lettera  g),  limitatamente  alle  seguenti
parole: "comma 13, intendendosi per contributo alle spese  elettorali
quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  e
successive modificazioni;"; 
    articolo 5, comma 4,  lettera  g),  limitatamente  alle  seguenti
parole: "e  per  contributo  alle  spese  elettorali  quello  di  cui
all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659"; 
    articolo 6; 
    nonche' della legge 2 gennaio 1997, n. 2, titolata "Norme per  la
regolamentazione  della  contribuzione  volontaria  ai  movimenti   o
partiti politici", nel testo risultante per effetto di  modificazioni
ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: 
    allegato A, sezione "Attivita'",  voce  "crediti  per  contributi
elettorali", limitatamente alla parola "elettorali"; 
    allegato A,  sezione  "Conto  economico",  lettera  A)  (Proventi
gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "a)
per   rimborso   spese   elettorali",   limitatamente   alla   parola
"elettorali"; 
    allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti  parole:  "per
le spese elettorali"; 
    nonche' della legge 3 giugno 1999, n. 157, titolata "Nuove  norme
in materia di rimborso delle spese  per  consultazioni  elettorali  e
referendarie  e  abrogazione  delle   disposizioni   concernenti   la
contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", nel  testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
limitatamente alle seguenti parti: 
    il  titolo  della  legge,  limitatamente  alle  seguenti  parole:
"elettorali e"; 
    articolo 1, intestazione dell'articolo, limitatamente alla parola
"elettorali"; 
    articolo 1, comma 1, che recita: "1. E' attribuito ai movimenti o
partiti politici un  rimborso  in  relazione  alle  spese  elettorali
sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della  Repubblica
e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo  e  dei  consigli
regionali."; 
    articolo  1,  comma  1-bis,  che   recita:   "1-bis.   Specifiche
disposizioni sono  previste  dal  comma  5-bis  per  il  rimborso  da
attribuire ai movimenti o partiti politici in  relazione  alle  spese
sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero,  di
cui  all'articolo  48  della  Costituzione,  per   l'elezione   delle
Camere."; 
    articolo 1, comma 2, primo periodo,  limitatamente  alle  parole:
"spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera  dei  deputati,
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei  consigli
regionali e dei consigli delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nonche' i rimborsi delle"; 
    articolo 1, comma 2, l'intero secondo periodo, che  recita:  "Con
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza   del   Senato   della
Repubblica, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  del  Senato
medesimo,  sono  attribuiti  i  rimborsi  per  le  spese   elettorali
concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica."; 
    articolo 1, comma 2, l'intero  terzo  periodo,  che  recita:  "Le
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati  e
del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui  sono
attribuiti  i  rimborsi  sono  adottate  in  attuazione  dei  criteri
stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio
1995,  n.  43,  sulla  base  dei  fondi  trasferiti   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze."; 
    articolo 1, comma 3, che  recita:  "3.  Il  rimborso  di  cui  al
comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici
aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il
rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1."; 
    articolo 1, comma 5, che recita: "5. L'ammontare di ciascuno  dei
quattro fondi relativi agli organi di cui al  comma 1  e'  pari,  per
ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000."; 
    articolo 1, comma 5-bis, che  recita:  "5-bis.  Per  il  rimborso
previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese  sostenute  per  le
elezioni nella circoscrizione Estero, i  fondi  di  cui  al  comma  5
relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e  alla  Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per  cento  del
loro ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi  aggiuntivi  di  cui  al
precedente  periodo  e'   suddiviso   tra   le   ripartizioni   della
circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione.  La
quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste  di
candidati  in  proporzione  ai  voti  conseguiti  nell'ambito   della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste  che
abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o  che
abbiano conseguito  almeno  il  4  per  cento  dei  voti  validamente
espressi nell'ambito  della  ripartizione  stessa.  Si  applicano  le
disposizioni di cui al comma  13  dell'articolo  15  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515."; 
    articolo 1, comma 6, primo periodo, che recita:  "I  rimborsi  di
cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il
31 luglio di ciascun anno."; 
    articolo 1, comma 6,  limitatamente  alle  parole:  "In  caso  di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi
e' interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un
numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi
organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante  sulla
base del presente comma, e' effettuato anche  nel  caso  in  cui  sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme  erogate  o  da  erogare  ai
sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro,
vantato dai partiti o movimenti politici possono  costituire  oggetto
di  operazioni  di  cartolarizzazione  e  sono  comunque  cedibili  a
terzi."; 
    articolo 1, comma 8, che recita: "8. In  caso  di  inottemperanza
agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,
o  di  irregolare  redazione  del  rendiconto,  redatto  secondo   le
modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n.  2  del
1997, il Presidente della Camera dei deputati  e  il  Presidente  del
Senato della  Repubblica,  per  i  fondi  di  rispettiva  competenza,
sospendono   l'erogazione   del    rimborso    fino    ad    avvenuta
regolarizzazione."; 
    articolo 2; 
    articolo 3; 
    articolo  6-bis,  comma  1,  primo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "ai partiti"; 
    articolo  6-bis,  comma  1,  primo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "partiti e movimenti politici"; 
    articolo 6-bis, comma  1,  secondo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "dei partiti  e  movimenti  politici  di  cui  alla  presente
legge"; 
    articolo 6-bis, comma  1,  secondo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "del partito o movimento politico"; 
    nonche'  della  legge  29  novembre  2004,   n.   298,   titolata
"Interpretazione autentica dell'articolo  1,  comma  1,  della  L.  3
giugno 1999, n. 157 e dell'articolo  6,  comma  2,  secondo  periodo,
della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese
elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il  rinnovo
dei consigli delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano",  nel
testo  risultante  per  effetto  di  modificazioni  ed   integrazioni
successive; 
    nonche'  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  titolato
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n.  248,  nel  testo  risultante  per  effetto  di  modificazioni  ed
integrazioni successive, limitatamente all'articolo 39-bis, comma  4,
che recita: "4. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per
il rinnovo del Senato della Repubblica e della  Camera  dei  deputati
nelle elezioni dell'aprile 2006."; 
    nonche' del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  titolato
"Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre  2005,  n.  246",  nel  testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
limitatamente alle seguenti parti: 
    articolo 56, comma 2, primo periodo, che recita: "Per i movimenti
e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato
la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese
elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto,  fino
ad un massimo della meta', in misura  direttamente  proporzionale  al
numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito."; 
    articolo 56, comma 3, che  recita:  "3.  La  somma  eventualmente
derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai  partiti  o
gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata  eletta,  ai
sensi dell'articolo  22  della  legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  e
successive  modificazioni,  una  quota  superiore  ad  un  terzo   di
candidati di entrambi i sessi. Tale  somma  e'  ripartita  in  misura
proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o  gruppo  politico
organizzato."; 
    nonche' della legge 6 luglio 2012,  n.  96,  titolata  "Norme  in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti  e
dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e
i controlli dei  rendiconti  dei  medesimi.  Delega  al  Governo  per
l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento
dei partiti e dei  movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del
regime relativo alle detrazioni fiscali", nel  testo  risultante  per
effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,  limitatamente
alle seguenti parti: 
    il  titolo  della  legge,  limitatamente  alle  seguenti  parole:
"riduzione dei contributi pubblici in favore dei"; 
    il titolo della legge, limitatamente alla  particella  "dei"  che
segue le parole "partiti e"; 
    il titolo della legge, limitatamente al punto che segue le parole
"dei rendiconti dei medesimi"; 
    il  titolo  della  legge,  limitatamente  alle  seguenti  parole:
"Delega al Governo per l'adozione  di  un  testo  unico  delle  leggi
concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici"; 
    articolo 1; 
    articolo 2; 
    articolo  3,  intestazione  dell'articolo,   limitatamente   alle
seguenti  parole:  "e   dei   contributi   per   il   cofinanziamento
dell'attivita' politica"; 
    articolo 3, comma 1,  che  recita:  "1.  I  partiti  e  movimenti
politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali
e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita'  politica
ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente  della  Camera
dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo  le
rispettive competenze, entro il  trentesimo  giorno  successivo  alla
data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo  del  Senato  della
Repubblica, della Camera dei deputati, del  Parlamento  europeo,  dei
consigli  regionali  o  delle  province  autonome  di  Trento  e   di
Bolzano."; 
    articolo 3, comma 2, che recita:  "2.  La  richiesta  si  intende
effettuata  alla  data:  a)  di  presentazione,  ove  la  stessa  sia
depositata a mano; b)  risultante  dagli  apparecchi  riceventi,  ove
inviata  per  via  telematica;  c)  risultante  dal  timbro   postale
dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta  raccomandata
o altra posta registrata."; 
    articolo 3, comma 3, che recita: "3. La richiesta  e'  presentata
dal rappresentante legale o dal tesoriere  del  partito  o  movimento
politico che ha depositato il contrassegno di lista.  La  titolarita'
delle qualita' personali di cui al periodo precedente  e'  comprovata
mediante atto notorio ricevuto da un notaio,  che  e'  allegato  alla
richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la  copia  autentica
del  verbale  di  deposito  del  contrassegno  di  lista   rilasciato
dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e'
autenticata da un notaio o da altro  pubblico  ufficiale  competente.
Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste
di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti
politici, la richiesta e' trasmessa, secondo  le  modalita'  previste
nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei
delegati  della  lista  autorizzati  a  ricevere  comunicazioni  e  a
presentare ricorsi in nome e per conto della stessa."; 
    articolo 3, comma 4, che  recita:  "4.  Qualora  piu'  partiti  o
movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il  contrassegno
di lista  e  partecipato  in  forma  aggregata  ad  una  competizione
elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista   comune   di
candidati, la richiesta e' presentata, secondo le modalita'  previste
dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai  rispettivi
rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla  propria
quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti
politici  che,  avendo  congiuntamente   ad   altri   depositato   il
contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica  richiesta  nei
termini di cui al comma 1 del presente articolo."; 
    articolo 3, comma 5, limitatamente alle parole: "spese elettorali
concernenti il rinnovo della Camera  dei  deputati,  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei
consigli delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  i
rimborsi delle"; 
    articolo  3,   comma   5,   limitatamente   alle   parole:   "Con
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza   del   Senato   della
Repubblica, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  del  Senato
medesimo,  sono  attribuiti  i  rimborsi  per  le  spese   elettorali
concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono  attribuiti  i
rimborsi sono adottate in  attuazione  dei  criteri  stabiliti  dagli
articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n.  515,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze"; 
    articolo 4; 
    articolo 5, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: ",
qualora abbiano diritto ai rimborsi per  le  spese  elettorali  o  ai
contributi di cui alla presente legge,"; 
    articolo 5, l'intero comma 2, che  recita:  "2.  I  partiti  e  i
movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che  non  siano
diretta espressione degli stessi, che non trasmettano  al  Presidente
del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati
gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi  previsto,  decadono  dal
diritto  ai  rimborsi  per  le  spese  elettorali  e  alla  quota  di
cofinanziamento ad essi eventualmente spettante."; 
    articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle  parole:
"riduzione, nella misura"; 
    articolo  7,  comma  3,  secondo  periodo,   limitatamente   alla
particella "alla", dopo la parola "necessaria"; 
    articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle  parole:
", della quota dei contributi a  titolo  di  cofinanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge"; 
    articolo 7, comma 3, l'intero  ultimo  periodo  che  recita:  "Il
limite di cui al primo periodo del  comma  2  dell'articolo  2  della
presente legge e' rideterminato in funzione  dell'operativita'  della
clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo."; 
    articolo 9, comma 8, che recita: "8.  Il  Presidente  del  Senato
della  Repubblica  e  il  Presidente  della   Camera   dei   deputati
sospendono, per i fondi di rispettiva  competenza,  l'erogazione  dei
rimborsi e  dei  contributi  spettanti  ai  partiti  e  ai  movimenti
politici che risultino inottemperanti sulla base della  comunicazione
di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il
successivo 31  ottobre,  la  Commissione  applica  al  partito  o  al
movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 9."; 
    articolo 9, comma 9, che recita: "9. Ai partiti  e  ai  movimenti
politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto  e  i
relativi allegati o la relazione della societa'  di  revisione  o  il
verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo
interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito
per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2."; 
    articolo 9, comma 10, che recita: "10. Ai partiti e ai  movimenti
politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui  all'articolo
8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  come  da
ultimo  modificato  dal  presente  articolo,  o  abbiano  omesso   la
pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma
20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo  comma  20
ovvero, nei casi previsti dal  comma  8,  entro  il  31  ottobre,  la
Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi  complessivamente
attribuito per l'anno in corso a titolo  di  rimborso  per  le  spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo
2 della presente legge."; 
    articolo 9, comma 11, primo periodo, limitatamente alle  seguenti
parole:  ",  consistente  nella  decurtazione  dell'importo  ad  essi
complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di  rimborso
per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo"; 
    articolo 9, comma 11, l'intero secondo periodo, che recita:  "Ove
una o piu' voci del rendiconto non siano rappresentate in conformita'
al modello di cui all'allegato A alla legge 2  gennaio  1997,  n.  2,
come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  fino  a  un  ventesimo
dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo
di  rimborso  per  le  spese  elettorali  e  di  contributo  per   il
cofinanziamento di cui all'articolo 2."; 
    articolo 9, comma 12, che recita: "12. Ai partiti e ai  movimenti
politici che nella relazione sulla gestione e nella nota  integrativa
abbiano omesso di indicare, in tutto  o  in  parte,  le  informazioni
previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o  non
le  abbiano  rappresentate  in  forma  corretta   o   veritiera,   la
Commissione applica, per ogni informazione omessa, non  correttamente
rappresentata o  riportante  dati  non  corrispondenti  al  vero,  la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a un  ventesimo  dell'importo
ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a  titolo  di
rimborso  per  le  spese  elettorali   e   di   contributo   per   il
cofinanziamento di  cui  all'articolo  2,  nel  limite  di  un  terzo
dell'importo medesimo."; 
    articolo 9, comma 13, che recita: "13. Ai partiti e ai  movimenti
politici che non abbiano destinato una quota pari  almeno  al  5  per
cento  dei  rimborsi  elettorali  ricevuti  ad  iniziative  volte  ad
accrescere la partecipazione attiva delle  donne  alla  politica,  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata
la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   pari   a   un   ventesimo
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in  corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo  per  il
cofinanziamento di cui all'articolo 2."; 
    articolo 9,  comma  14,  che  recita:  "14.  Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare  nel
loro complesso i due terzi dell'importo  complessivamente  attribuito
per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2."; 
    articolo 9, comma 16, limitatamente alle parole: "di cui ai commi
da 9 a 13"; 
    articolo 9, comma 17, limitatamente  alle  parole:  "che,  per  i
fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla
Commissione, le rate dei rimborsi  per  le  spese  elettorali  e  del
contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo  2,  spettanti
per l'anno in corso ai partiti o  movimenti  politici  sanzionati  ai
sensi del presente articolo"; 
    articolo 9, comma 18, che recita: "18. Qualora le  inottemperanze
e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13  del  presente  articolo
siano state commesse da partiti  o  movimenti  politici  che  abbiano
percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per
il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non  ne
abbiano  maturato  di  nuovi,  la  Commissione  applica  le  relative
sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta  al  partito  o  al
movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad  esso
complessivamente attribuito nell'ultimo anno."; 
    articolo 9, comma 21, che recita: "21. I partiti  e  i  movimenti
politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per  le
spese elettorali sono  soggetti,  fino  al  proprio  scioglimento  e,
comunque, non  oltre  il  terzo  esercizio  successivo  a  quello  di
percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali,  all'obbligo  di
presentare alla Commissione il rendiconto e i  relativi  allegati  di
cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come  da  ultimo
modificato dal presente articolo."; 
    articolo 9, comma 22,  che  recita:  "22.  E'  fatto  divieto  ai
partiti e ai movimenti politici di cui al  comma 1  di  investire  la
propria  liquidita'  derivante  dalla   disponibilita'   di   risorse
pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da  Stati
membri dell'Unione europea."; 
    articolo 9, comma 25, limitatamente alle parole: "di cui ai commi
da 1 a 21"; 
    articolo 9, comma 27, che recita: "27.  L'articolo  1,  comma  8,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12
e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si  applicano  esclusivamente
con riferimento ai rendiconti relativi  agli  esercizi  anteriori  al
2013."; 
    articolo 9, comma 29, limitatamente al primo periodo, che recita:
"I  rimborsi  e  i  contributi  di  cui  alla  presente  legge   sono
strettamente  finalizzati  all'attivita'   politica,   elettorale   e
ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici."; 
    articolo 10, comma 1, limitatamente alle seguenti parole:  "commi
9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un  terzo  dei  rimborsi
delle spese elettorali e del contributo a titolo  di  cofinanziamento
di cui alla presente legge,"; 
    articolo  15,  intestazione  dell'articolo,  limitatamente   alle
parole: "Deleghe al governo e"; 
    articolo 15, comma 1, che recita: "1. Il Governo e'  delegato  ad
adottare, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel  quale,
con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono
riunite le disposizioni della presente legge e le altre  disposizioni
legislative vigenti  in  materia  di  contributi  ai  candidati  alle
elezioni e ai partiti e ai movimenti politici,  nonche'  di  rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie."; 
    articolo 16?». 
    Dichiarano, altresi', di eleggere  domicilio  presso  ITALIA  DEI
VALORI -  Via  di  Santa  Maria  in  Via  n.  12  -  ROMA  rec.  tel.
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