DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012 

Proroga della gestione commissariale in relazione agli interventi  di
bonifica da realizzare nel sito di interesse  nazionale  comprendente
la laguna di Orbetello. (12A08906) 
(GU n.182 del 6-8-2012)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 3 agosto 2012 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14 gennaio 2002, con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  al  grave  inquinamento  della  laguna   di
Orbetello; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012, con
il quale lo stato d'emergenza sopra citato  e'  stato  prorogato,  da
ultimo, fino al 5 agosto 2012; 
  Vista la nota dell'Assessore all'ambiente e energia  della  regione
Toscana del 13 giugno u.s., con la quale, tenuto  anche  conto  delle
istanze  manifestate  dal  Commissario   delegato   e   delle   altre
Amministrazioni pubbliche coinvolte, in ragione del persistere di una
grave situazione di criticita' ambientale nella laguna di  Orbetello,
ha chiesto una proroga dello stato di emergenza fino  al  31  ottobre
2012; 
  Considerato che la formulazione  dell'allora  vigente  articolo  3,
comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 luglio  2012,  n.
59, consentiva la  proroga  di  soli  trenta  giorni  delle  gestioni
commissariali operanti alla data di entrata in  vigore  dello  stesso
provvedimento; 
  Vista la nota del 24 luglio 2012 con cui l'Assessore all'energia  e
ambiente della regione Toscana, in  ragione  dell'aggravamento  delle
criticita'  di  natura  ambientale  nella  laguna  di  Orbetello   in
concomitanza con la stagione  estiva,  ha  chiesto  di  estendere  la
proroga concessa con la citata delibera del  Consiglio  dei  Ministri
del 6 luglio 2012 al 31 dicembre 2012; 
  Ritenuto pertanto di dover adeguare il  termine  di  vigenza  dello
stato di emergenza in rassegna all'intervenuta  modifica  del  citato
articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.  59/2012,  ad  opera  della
legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100; 
  Considerato, inoltre, che l'articolo 3, comma  2,  del  sopracitato
decreto-legge n. 59/2012, cosi' come convertito dalla legge 12 luglio
2012, n. 100,  consente  la  proroga  della  gestione  commissariale,
prevedendo che per la prosecuzione  degli  interventi  successivi  si
procede ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della  legge
24 febbraio 1992, n. 225; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di  mantenere  l'attuale  impianto
normativo  derogatorio  nelle  more  del  definitivo  subentro  delle
amministrazioni ordinariamente competenti; 
  Ritenuto   che   ricorrono,   quindi,   i   presupposti    previsti
dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli  effetti  dell'articolo  3,  comma   2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  12  luglio  2012,  n.  100, e'  prorogata,  fino  al  30
settembre  2012,  la  gestione  commissariale   in   relazione   agli
interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse  nazionale
comprendente la laguna  di  Orbetello.  A  tal  fine  il  Commissario
delegato ed i soggetti attuatori operano con i poteri  e  le  deroghe
gia' previsti, nella vigenza dello stato di emergenza dalle ordinanze
appositamente adottate. 
  2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma  1,  il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede  ad  adottare,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  apposita
ordinanza   diretta   a   favorire    e    regolare    il    subentro
dell'Amministrazione  pubblica  competente   in   via   ordinaria   a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2012 
 
                                                Il Presidente: Monti