DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012 

Proroga  della  gestione  commissariale  in  relazione  agli   eventi
atmosferici ed alle violente mareggiate verificatesi nei giorni dal 9
al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed  agli
eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel
territorio della provincia di Parma. (12A08907) 
(GU n.182 del 6-8-2012)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 3 agosto 2012 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
9 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatisi nei  giorni  dal  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della regione Emilia-Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
3 agosto 2011, con il quale il predetto stato di emergenza  e'  stato
prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2012; 
  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 
  Vista la nota del 25  luglio  2012  del  Presidente  della  regione
Emilia-Romagna con la  quale  e'  stata  ribadita  la  necessita'  di
proseguire,  fino  al  31  dicembre  2012,  nell'espletamento   delle
iniziative di carattere straordinario e  derogatorio  finalizzate  al
definitivo superamento dell'emergenza; 
  Considerato che l'attuazione del piano degli interventi  ha  subito
dei rallentamenti in conseguenza dell'eccezionale nevicata  del  mese
di febbraio 2012 e degli eventi sismici del mese di maggio 2012; 
  Considerato, quindi, che gli interventi necessari per la  rimozione
delle situazioni di pericolo non sono stati  ancora  ultimati  e  che
sussiste ancora un contesto di criticita'; 
  Considerato, inoltre, che l'articolo 3, comma  2,  del  sopracitato
decreto-legge n. 59/2012, cosi' come convertito dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, consente la proroga della gestione commissariale e  dei
soggetti  attuatori,  prevedendo  che  per  la   prosecuzione   degli
interventi successivi si procede  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi
4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Ravvisata la necessita' di mantenere l'attuale  impianto  normativo
derogatorio nelle more del definitivo subentro delle  amministrazioni
ordinariamente competenti; 
  Ritenuto   che   ricorrono,   quindi,   i   presupposti    previsti
dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012, n. 100; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli  effetti  dell'articolo  3,  comma   2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12  luglio  2012,  n.  100,  e'  prorogata,  fino  al  30
settembre 2012, la gestione commissariale e dei soggetti attuatori in
relazione  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatisi nei  giorni  dal  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della regione Emilia-Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma. A tal fine il Commissario delegato ed i  soggetti
attuatori operano con i poteri e  le  deroghe  gia'  previsti,  nella
vigenza  dello  stato  di  emergenza  dalle  ordinanze  appositamente
adottate. 
  2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma  1,  il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede  ad  adottare,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  apposita
ordinanza   diretta   a   favorire    e    regolare    il    subentro
dell'Amministrazione  pubblica  competente   in   via   ordinaria   a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti