Iscrizione di varieta' di specie foraggere da tappeto erboso al relativo registro nazionale. (12A08951)(GU n.188 del 13-8-2012)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'ex Direzione generale
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri
obbligatori delle varieta'";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 10 luglio 2012 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro,
delle varieta' di specie foraggere da tappeto erboso indicate nel
presente dispositivo;
Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle
richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varieta'
suddette;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di
specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 19 luglio 2012
L'ex direttore generale: Blasi