MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2012 

Iscrizione di varieta' di  specie  foraggere  da  tappeto  erboso  al
relativo registro nazionale. (12A08951) 
(GU n.188 del 13-8-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     dell'ex Direzione generale 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
  Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n.  1096/71,  nella  riunione  del  10  luglio  2012  ha
espresso parere  favorevole  all'iscrizione  nel  relativo  registro,
delle varieta' di specie foraggere da  tappeto  erboso  indicate  nel
presente dispositivo; 
  Ritenuto  concluso  positivamente  il  procedimento  relativo  alle
richieste di  iscrizione  avanzate  dai  costitutori  delle  varieta'
suddette; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le  sotto  elencate  varieta'  di
specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 19 luglio 2012 
 
                                       L'ex direttore generale: Blasi