AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 1 agosto 2012 

Avvalimento nelle procedure di gara (Determinazione n. 2). (12A08973) 
(GU n.185 del 9-8-2012)

 
 
 
Premessa 
 
L'avvalimento  consiste,  in  estrema  sintesi,  nella  possibilita',
riconosciuta  a  qualunque  operatore   economico,   singolo   o   in
raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa  al  possesso  di
alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad  una  procedura  di
gara, facendo affidamento sulle capacita' di altri  soggetti  e  cio'
indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. 
L'avvalimento e' disciplinato dagli articoli 49 e 50  del  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice") e, in relazione al  dato
normativo, si puo' distinguere tra: avvalimento nella  singola  gara,
di cui all'articolo 49 - che consente l'utilizzo dei requisiti di  un
terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di
una  specifica   gara   -   ed   avvalimento   stabile,   finalizzato
all'ottenimento  di  un'attestazione  di  qualificazione,  ai   sensi
dell'articolo 50  del  Codice.  Questa  previsione,  tuttavia,  sara'
applicabile, ex articolo 357, comma 24,  del  d.P.R.  n.  207  del  5
ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (nel
prosieguo Regolamento),  a  decorrere  dal  trecentosesssantaseiesimo
giorno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  Regolamento  stesso,
secondo le modifiche apportate dal decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti  per  l'economia",
convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.  Il  suddetto
termine e' stato prorogato di 180 giorni dall'art. 1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito dalla legge 23  luglio
2012 n. 119. 
A seguito delle modifiche normative intervenute  sull'articolo  49  e
della copiosa giurisprudenza ormai formatasi  sull'argomento  nonche'
degli interventi in sede di precontenzioso e di  vigilanza  da  parte
dell'Autorita', si e' ritenuto opportuno avviare  una  procedura  per
l'emanazione di un atto a carattere generale; a tal  fine,  e'  stata
esperita una consultazione on line avente ad oggetto l'avvalimento in
sede di gara; il relativo documento di consultazione ed i  contributi
pervenuti  sono  consultabili  sul   sito   internet   dell'Autorita'
all'indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Consultazio
niOnLine. 
A   seguito   di   quanto   emerso   nell'ambito   della   menzionata
consultazione,  l'Autorita'  ritiene  opportuno   intervenire   sulla
materia  offrendo  alcune  indicazioni  interpretative  di  carattere
generale. 
 
1. L'avvalimento nel diritto comunitario 
 
Il concetto di "avvalimento" nasce in ambito  europeo  dapprima  come
strumento legato alle  logiche  ed  alle  strategie  imprenditoriali,
sempre piu' orientate alla creazione di "gruppi" societari  complessi
e  articolati,  poi,  evolve  in  istituto  autonomo  finalizzato   a
promuovere la competizione tra le imprese, consentendo l'accesso alle
gare anche ad aziende di nuova costituzione o, comunque,  non  ancora
in grado  di  esprimere  tutte  le  potenzialita'  richieste  per  la
partecipazione a determinate procedure di  affidamento  di  contratti
pubblici. 
La possibilita' di dimostrare la titolarita' dei  requisiti  previsti
dal  bando  in  modo  indiretto,  ovvero  avvalendosi  dei  requisiti
posseduti da altri,  e'  stata  affermata  per  la  prima  volta  con
riferimento a societa' di un medesimo gruppo,  nella  sentenza  della
Corte di giustizia del 14  aprile  1994,  causa  C-389/92:  e'  stato
ritenuto ammissibile  che  una  societa'  capogruppo  comprovasse  il
possesso delle capacita' richieste  per  l'iscrizione  in  un  elenco
ufficiale  di  imprenditori  abilitati,   ricorrendo   ai   requisiti
posseduti dalle consociate, a condizione che dimostrasse di  disporre
effettivamente dei mezzi necessari per eseguire il contratto. 
Con la successiva pronuncia del 2 dicembre 1999 (causa C-176/98),  la
Corte di Giustizia si e' spinta oltre, giungendo  a  teorizzare,  con
riferimento  specifico  ad  un  appalto  di  servizi,  il   principio
generale, valido anche al di fuori dei rapporti infragruppo,  secondo
cui e' possibile che un  operatore  economico,  privo  dei  requisiti
economici  o  tecnici  richiesti  dal  bando,  partecipi  alla   gara
avvalendosi dei requisiti di soggetti terzi, indipendentemente  dalla
natura giuridica del legame con tali soggetti. 
Tipiche  del  diritto  comunitario  sono  l'indifferenza   per   ogni
formalismo  giuridico   e   l'attenzione   focalizzata   sull'aspetto
sostanzialistico dei rapporti: cio' che conta, ad avviso della  Corte
di Giustizia, e' che il concorrente possa effettivamente disporre dei
mezzi di cui ha dichiarato di avvalersi di modo che  la  possibilita'
di ricorrere  all'avvalimento  sia  subordinata  esclusivamente  alla
dimostrazione, a carico del concorrente  "ausiliato",  dell'effettiva
disponibilita' dei mezzi. 
La Corte, quindi, sottolinea il nesso intercorrente tra requisiti  di
partecipazione  alla  gara  ed  effettiva  disponibilita'  dei  mezzi
necessari all'esecuzione del contratto, salvo  rinviarne  al  giudice
nazionale la concreta verifica; dunque,  il  giudice  comunitario  e'
consapevole del fatto che i requisiti di partecipazione costituiscono
un imprescindibile elemento di garanzia dell'amministrazione in vista
dell'esatto adempimento della prestazione richiesta. 
Il principio elaborato dalla Corte di Giustizia e' stato  recepito  e
formalizzato dal legislatore comunitario negli articoli 47 e 48 della
direttiva n. 2004/18/CE, che riconoscono all'operatore  economico  il
diritto di fare affidamento sulle capacita'  economico-finanziarie  e
tecnico-organizzative di altri soggetti, a prescindere  dalla  natura
giuridica dei  suoi  legami  con  questi  ultimi,  a  condizione  che
dimostri  all'amministrazione  aggiudicatrice  che  disporra'   delle
risorse o dei mezzi necessari per eseguire il contratto. 
Nelle  poche  disposizioni  comunitarie   destinate   all'avvalimento
traspare   un'evidente   attenzione   alla   fase   esecutiva   della
prestazione,  in  linea  con  il  ricordato  approccio   concreto   e
sostanzialistico:  non  e'  un   caso   che   le   norme   richiedano
all'operatore economico di dare  dimostrazione  alla  amministrazione
aggiudicatrice che "disporra'" delle risorse o dei  mezzi  necessari,
ad esempio mediante presentazione dell'impegno in tal senso da  parte
dei soggetti coinvolti. 
Quindi, nell'ottica comunitaria, l'avvalimento rappresenta un  modulo
organizzativo dell'impresa, nel senso che a questa viene riconosciuta
la possibilita' di ricorrere ad una pluralita' di forme giuridiche di
organizzazione della propria attivita' economica, non necessariamente
tipizzate, anche nell'ambito degli appalti pubblici, purche' dimostri
l'idoneita' del soggetto  alla  materiale  esecuzione  del  contratto
pubblico. Dunque, alla piena liberta' organizzativa dell'impresa,  fa
da contrappeso il potere della stazione appaltante di  verificare  in
concreto  la  capacita'   dell'impresa   attraverso   l'esame   della
documentazione fornita per partecipare alla gara. 
Peraltro, l'istituto in questione e' oggetto di  parziale  correzione
nell'ambito della proposta di modifica della direttiva in materia  di
appalti pubblici, formulata dalla Commissione  Europea,  COM(2011)896
def., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C102/05
del 5 aprile 2012, attualmente in fase  di  negoziato.  Nell'art.  62
della  menzionata   proposta   sono   trasfuse   sostanzialmente   le
disposizioni di  cui  agli  artt.  47.2,  47.3,  48.3  e  48.4  della
direttiva 2004/18/CE concernenti l'avvalimento. Tuttavia, il  secondo
comma all'art. 62 consente  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  di
esigere  che  alcune  attivita'  relative  a   "compiti   essenziali"
(critical tasks) siano eseguite direttamente dal soggetto  offerente,
nell'ambito dei contratti di appalto di lavori e servizi, mentre  per
le forniture questa possibilita' e' limitata alle operazioni di  posa
in  opera  ed  installazione.  Tali  prestazioni,  quindi,  sarebbero
sottratte  all'applicazione   dell'istituto   dell'avvalimento,   che
incontrerebbe limitazioni precise anche nel  diritto  comunitario  al
fine di assicurare alla stazione appaltante un  corretto  svolgimento
delle prestazioni dedotte in contratto. 
 
2. L'avvalimento nel Codice 
 
L'art. 49  del  Codice  fornisce  una  disciplina  dettagliata  della
documentazione occorrente per provare l'avvalimento,  in  recepimento
della   direttiva   18/2004;   quest'ultima,   pur   prevedendo    la
dimostrazione  dell'effettiva  disponibilita'  dei  mezzi  necessari,
nulla stabilisce circa le relative modalita' di prova, limitandosi ad
indicare, come esempio, la possibilita' di una dichiarazione da parte
dell'avvalso e spostando cosi', sul legislatore nazionale, l'onere di
individuarle. 
Nello specifico, il Codice prevede che il concorrente  deve  allegare
alla domanda di partecipazione una serie di documenti, quali: 
   a) l'attestazione SOA propria e dell'impresa  ausiliaria,  secondo
le indicazioni specificate oltre; 
   b)   una   dichiarazione   sottoscritta   da   un   rappresentante
dell'impresa concorrente, in  grado  di  impegnare  la  societa',  in
virtu' di opportuni poteri  conferitigli,  "attestante  l'avvalimento
dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,   con
specifica   indicazione   dei   requisiti   stessi   e   dell'impresa
ausiliaria"; tale dichiarazione  e'  verificabile  nell'ambito  della
procedura di controllo a campione  dei  requisiti  speciali  prevista
dall'art. 48 del Codice; 
   c)  una  dichiarazione  concernente  il  possesso  da  parte   del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui  all'art.  38  del
Codice; 
   d)   una   dichiarazione   sottoscritta   da   un   rappresentante
dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la societa', in virtu'
di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte  di
quest'ultima dei requisiti generali di cui al medesimo  articolo  38,
nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto  di
avvalimento; 
   e) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile,  dell'impresa
ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e  verso  la
stazione appaltante a mettere a disposizione,  per  tutta  la  durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente; 
   f) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria  di  non  partecipare
alla  gara  in  proprio  o  associata   o   consorziata,   ai   sensi
dell'articolo 34; 
   g) l'originale o copia autentica del contratto in virtu' del quale
l'impresa ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a
fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto; 
   h) nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un'impresa  che
appartiene  al  medesimo  gruppo,  in  luogo  del   contratto,   puo'
presentarsi  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il   legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
I  documenti  elencati  devono  essere  allegati  alla   domanda   di
partecipazione a pena di  esclusione,  anche  se  la  stessa  non  e'
comminata  in  maniera  espressa;  il  carattere   imperativo   delle
prescrizioni  puo',  infatti,  ricavarsi  dal  tenore  letterale  del
secondo comma dell'art. 49. Chiaramente, non si  tratta  solo  di  un
onere di tipo formale: la stazione appaltante ha il diritto/dovere di
verificare  la  reale  idoneita'  dell'impresa  in   relazione   alla
specifica prestazione. 
Secondo quanto previsto  dal  comma  3,  nel  caso  di  dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38,  lettera  h)
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante  esclude  il
concorrente  ed  escute  la  garanzia.  Trasmette  inoltre  gli  atti
all'Autorita' per le sanzioni di cui all'articolo  6,  comma  11  del
Codice. 
L'articolo 49 del Codice aggiunge che l'avvalimento comporta: 
   1) la responsabilita' in  solido,  nei  confronti  della  stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
   2)  l'applicazione  degli  obblighi   previsti   dalla   normativa
antimafia a carico del concorrente anche nei confronti  del  soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo  dell'appalto  posto  a  base  di
gara; 
   3) la sottoposizione ad una serie di limiti quali: 
      - per i lavori,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  una  sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria, salva  diversa  previsione
del  bando,  che  puo'  ammettere  l'avvalimento  di   piu'   imprese
ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della  peculiarita'
delle prestazioni, fermo restando il divieto di  utilizzo  frazionato
dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione SOA; 
      - il divieto, a pena di esclusione, per  l'impresa  ausiliaria,
di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata; 
      - il divieto, a pena di esclusione, che  della  stessa  impresa
ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente in relazione a  ciascuna
gara, salvo il caso  che,  per  requisiti  tecnici  connessi  con  il
possesso di particolari attrezzature possedute da  un  ristrettissimo
ambito di imprese operanti sul mercato, il bando preveda che si possa
prestare l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente,  sino
ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi  a  fornire  la
particolare attrezzatura tecnica, all'aggiudicatario,  alle  medesime
condizioni. 
E' opportuno che tali prescrizioni siano espressamente  indicate  nei
documenti di gara. 
L'introduzione,  poi,  del   regime   di   responsabilita'   solidale
dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria nei confronti  della
stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
contratto, operata dal  legislatore  al  comma  4  dell'art.  49,  e'
particolarmente rilevante rispetto alla qualificazione  della  natura
giuridica dell'avvalimento dal momento che essa prefigura un rapporto
giuridico  ulteriore  tra  la  stessa  amministrazione  e   l'impresa
ausiliaria, rapporto che si affianca a quello  intercorrente  tra  le
parti del contratto pubblico, cioe' tra  amministrazione  ed  impresa
aggiudicataria. 
L'articolo  49,  comma  10,  del  Codice  prevede,  inoltre,  che  il
contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa  che  partecipa  alla
gara, alla quale e' rilasciato il certificato di  esecuzione,  e  che
l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo  di  subappaltatore,  nei
limiti dei requisiti prestati. 
Quanto all'ambito di applicazione, l'istituto  dell'avvalimento  puo'
essere utilizzato anche  nei  contratti  di  importo  inferiore  alla
soglia comunitaria, per effetto dell'art. 121 del Codice, che estende
l'applicabilita' ai citati contratti delle disposizioni di  cui  alla
Parte II, Titolo I, del Codice, tra cui e' compreso l'articolo 49. 
  L'avvalimento si applica, altresi', ai settori speciali  in  virtu'
  del richiamo espresso contenuto negli artt.230 e  232  del  Codice;
  inoltre non si ravvisano ostacoli ne' di ordine giuridico1 , ne' di
  ordine fattuale che impediscano all'avvalimento di spiegare i  suoi
  effetti anche nell'ambito delle concessioni di lavori.  Per  quanto
  riguarda  le  concessioni  di  servizi,  considerando   il   tenore
  letterale dell'art. 30, comma  3,  del  Codice,  che  sottopone  le
  procedure per la scelta del concessionario di servizi  al  rispetto
  non solo dei principi  desumibili  dal  Trattato,  ma  altresi'  di
  quelli relativi ai contratti pubblici ed atteso il fatto che  nella
  disciplina dei contratti pubblici l'avvalimento ha  assunto  valore
  di principio generale, puo' concludersi  che  l'istituto  in  esame
  puo' trovare  applicazione  anche  nelle  procedure  selettive  per
  l'individuazione del concessionario di  servizi,  le  quali  devono
  rispettare i principi  generali  propri  dei  contratti  pubblici.2
  L'avvalimento si applica, altresi', ai settori speciali  in  virtu'
  del richiamo espresso contenuto negli artt.230 e  232  del  Codice;
  inoltre non si ravvisano ostacoli ne' di ordine giuridico1 , ne' di
  ordine fattuale che impediscano all'avvalimento di spiegare i  suoi
  effetti anche nell'ambito delle concessioni di lavori.  Per  quanto
  riguarda  le  concessioni  di  servizi,  considerando   il   tenore
  letterale dell'art. 30, comma  3,  del  Codice,  che  sottopone  le
  procedure per la scelta del concessionario di servizi  al  rispetto
  non solo dei principi  desumibili  dal  Trattato,  ma  altresi'  di
  quelli relativi ai contratti pubblici ed atteso il fatto che  nella
  disciplina dei contratti pubblici l'avvalimento ha  assunto  valore
  di principio generale, puo' concludersi  che  l'istituto  in  esame
  puo' trovare  applicazione  anche  nelle  procedure  selettive  per
  l'individuazione del concessionario di  servizi,  le  quali  devono
  rispettare i principi generali propri dei contratti pubblici. 
 
 -------- 
  1 Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV,  20  novembre  2008  n.  5742,;
 TA.R. Lazio-Roma, sez. I, 12 maggio 2008 n. 3875. 
 
 -------- 
  2 Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II ter,  8  giugno  2012,  n.  5224;  Tar
 Molise, 23 dicembre 2011, n. 990. 
 
 
 
 
3. I requisiti oggetto di avvalimento 
 
Per partecipare ad una procedura selettiva per  l'affidamento  di  un
contratto di appalto pubblico e' necessario che  un  concorrente  sia
qualificato, cioe' in possesso di determinati requisiti richiesti dal
bando. Questi  si  distinguono  in  due  macro  categorie:  requisiti
"generali" o "soggettivi" e requisiti  "speciali"  o  "oggettivi".  I
primi, attenendo alla situazione personale  del  soggetto,  alla  sua
affidabilita' morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna
forma  di  sostituzione,  ne'  per  essi   e'   possibile   ricorrere
all'avvalimento, l'articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia
l'impresa  ausiliaria  sia  quella  ausiliata  ne   siano   provviste
direttamente. 
I   secondi   (requisiti   "speciali")   fanno    riferimento    alle
caratteristiche dell'operatore economico considerato sotto il profilo
dell'attivita' espletata e della sua organizzazione.  A  quest'ultima
categoria appartengono i requisiti di capacita' economico-finanziaria
ed i requisiti di capacita'  tecnico-organizzativa  che,  di  regola,
possono formare oggetto di avvalimento. 
  E' opportuno precisare anzitutto che l'istituto dell'avvalimento e'
  applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria.
  Di conseguenza, non  puo'  ritenersi  consentito  avvalersi  di  un
  soggetto che, a  sua  volta,  utilizza  i  requisiti  di  un  altro
  soggetto (cd "avvalimento a cascata ). La deroga  al  principio  di
  personalita' dei requisiti di partecipazione  alla  gara  trova  un
  bilanciamento  nel  rapporto  diretto  ed  immediato  tra   impresa
  ausiliata ed impresa ausiliaria, cui consegue  una  responsabilita'
  solidale delle due imprese in relazione  alla  prestazione  dedotta
  nel contratto da aggiudicare, come sopra rammentato.  L'inserimento
  di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla  gara  e
  l'impresa che possiede i requisiti finirebbe  per  spezzare  questo
  vincolo di responsabilita' ed accentuerebbe la deroga al  principio
  del possesso in proprio dei requisiti di gara senza  l'introduzione
  di meccanismi compensativi3 . 
  Nel merito, poi, non e' sempre agevole stabilire a quale delle  due
  menzionate macro categorie di requisiti  ricondurre  uno  specifico
  requisito. Il problema si pone, in particolare, per quei  requisiti
  che, pur non essendo elencati nell'articolo  38  del  Codice,  sono
  connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" in quanto  acquisiti
  sulla  base  di  elementi  strettamente  collegati  alla  capacita'
  soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso (ad esempio,  la
  certificazione  di  qualita',  l'iscrizione   ad   Albi   speciali,
  l'iscrizione alla Camera di Commercio). Detta natura ha condotto ad
  interpretazioni contrastanti circa la  possibilita'  di  ricorrere,
  per tali requisiti, all'avvalimento,  come  meglio  illustrato  nei
  paragrafi successivi. 
 
 -------- 
  3 cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2012, n. 2169. 
 
 
 
 
3.1 La certificazione di qualita' 
 
La certificazione di qualita' esprime ed assicura la capacita' di  un
operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e  le
proprie risorse al fine di corrispondere,  nel  modo  migliore,  alle
richieste della committenza e,  piu'  in  generale,  del  mercato  di
riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce
il traguardo di un percorso che  vede  impegnata  l'intera  struttura
aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale
gestione dell'impresa nel suo complesso ed  il  riconoscimento  della
qualita' rende la certificazione in questione un requisito  connotato
da un'implicita soggettivita' e, come tale,  non  cedibile  ad  altre
organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale  in  capo
al quale e' stato riconosciuto il sistema di qualita'. 
  Sono    emerse    in    giurisprudenza    opinioni     contrastanti
  sull'ammissibilita' del ricorso all'avvalimento per quanto concerne
  la certificazione di qualita'. Sul punto, si ritiene di  confermare
  la   posizione   gia'    espressa    dall'Autorita4    nel    senso
  dell'inammissibilita'   del   ricorso   all'avvalimento   per    la
  certificazione di qualita'. Al riguardo, in primo luogo, si osserva
  che   il   legislatore   italiano,    nel    recepire    l'istituto
  dell'avvalimento all'art.  49  del  Codice,  ha  riconosciuto  allo
  stesso la medesima portata attribuitagli dal  diritto  comunitario.
  La  norma  nazionale,  infatti,   come   quella   comunitaria,   ne
  circoscrive l'ambito oggettivo di applicazione ai soli requisiti di
  carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ovvero alla
  certificazione SOA. Pertanto,  l'avvalimento  ha  portata  generale
  solo nel perimetro sopra evidenziato, tanto e' vero che dottrina  e
  giurisprudenza non hanno mai  messo  in  dubbio  l'inapplicabilita'
  dell'avvalimento ai requisiti di ordine generale,  tradizionalmente
  definiti di ordine pubblico o di moralita'. Sotto  questo  profilo,
  si sottolinea che la certificazione di qualita' non e' compresa ne'
  tra i requisiti concernenti la capacita' economico-finanziario  ne'
  tra   quelli   concernenti   la   capacita'   tecnico-organizzativa
  dell'operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del  Codice,  ma
  risulta disciplinata da un altro articolo del Codice, l'art. 43. In
  secondo luogo,  si  rappresenta  che  tale  articolo  qualifica  in
  termini sostanziali la certificazione in  esame  come  attestazione
  dell'"ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme  in
  materia di garanzia di qualita'". Le norme a cui fa riferimento  la
  predetta disposizione sono quelle identificate  a  livello  europeo
  con  l'acronimo  ISO  9001   che   definiscono   i   principi   che
  l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualita'
  dell'organizzazione,  ma  non   disciplinano   il   modo   in   cui
  l'imprenditore  deve  realizzare   le   proprie   lavorazioni.   La
  certificazione di qualita' ISO 9001 non copre, quindi, il  prodotto
  realizzato  o  il  servizio/la  lavorazione  resi,  ma   testimonia
  semplicemente che l'imprenditore opera in conformita'  a  specifici
  standard internazionali per quanto attiene la qualita'  dei  propri
  processi produttivi. Cio' permette di assimilare la  certificazione
  di qualita' ad un requisito soggettivo in quanto attinente  ad  uno
  specifico  "status"   dell'imprenditore:   l'aver   ottemperato   a
  determinate disposizioni normative  preordinate  a  garantire  alla
  stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali
  avverra' nel rispetto della normativa in  materia  di  processi  di
  qualita'. 
  In terzo luogo, occorre considerare che il legislatore ha stabilito
  una  disciplina  differenziata  per  gli  appalti  di   servizi   e
  forniture, da un lato, e per gli  appalti  di  lavori,  dall'altro.
  Nell'ambito  dell'avvalimento,  come  si  illustrera'  meglio   nel
  proseguo, l'art. 49, comma  6,  del  Codice,  in  estrema  sintesi,
  prevede   che   i   requisiti   che    concorrono    al    rilascio
  dell'attestazione  SOA  non  possono  essere  oggetto  di  utilizzo
  frazionato. Cio' puo' considerarsi un riflesso della scelta operata
  dal legislatore di costruire un meccanismo di  qualificazione  alle
  gare,   basato   sull'attestazione    preliminare    ed    astratta
  dell'idoneita' dell'impresa (distinta per categorie e classifiche),
  che mal si concilia con l'idea  della  suddivisione  dei  requisiti
  tipica dell'avvalimento. L'attestazione SOA e'  considerata  sempre
  un inscindibile elemento di sintesi di un  complesso  variabile  di
  requisiti,  che  puo'  essere  oggetto  di  avvalimento  nella  sua
  totalita'. Inoltre, la attestazione SOA e', secondo quanto previsto
  da Codice e Regolamento, condizione necessaria  e  sufficiente  per
  partecipare  alle  gare.  Poiche'  la  certificazione  di  qualita'
  rientra nel complesso  dei  requisiti  necessari  per  il  rilascio
  dell'attestazione SOA5 , se ne deduce che consentire  l'avvalimento
  della sola certificazione di qualita',  disgiunta  dall'avvalimento
  della SOA,  finirebbe  per  tradursi  nella  legittimazione  di  un
  frazionamento dei requisiti, in aperto contrasto con la  ratio  che
  permea  l'art.  49,  comma  6,  del  Codice.  Ne'  puo',  in  senso
  contrario, osservarsi che, cosi'  argomentando,  si  creerebbe  una
  disparita' di trattamento tra il settore dei lavori  e  quello  dei
  servizi e delle forniture (ove e' invece permesso il  frazionamento
  dei  requisiti  non  esistendo   un   sistema   di   qualificazione
  centralizzato), in quanto, come rilevato, e' proprio il legislatore
  ad avere introdotto regole diverse. 
  In sintesi, alla luce delle argomentazioni esposte, si ritiene  che
  l'art. 49 del Codice vada interpretato nel senso che lo stesso  non
  consente l'avvalimento della  certificazione  di  qualita',  tranne
  nell'ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione  SOA;
  tale conclusione tiene conto sia  della  natura  sostanziale  della
  certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia  del  dato
  formale-testuale, emergente dal diritto  comunitario  e  nazionale,
  che  disciplina  la  certificazione  di  qualita'  in  un  articolo
  distinto  e  separato  rispetto  a  quelli  dedicati  ai  requisiti
  speciali proprio al fine di sottolinearne la differenza. 
 
 -------- 
  4 Cfr. parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP  n.  64
 del 20 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP
 n. 97 del 19 maggio 2011. 
 
 -------- 
  5 L'art. 63, comma 1 del Regolamento richiama la certificazione  di
 qualita' ai fini della qualificazione SOA, ai  sensi  dell'art.  40,
 comma 3, lett. a) del Codice,  evidenziando  come  la  stessa  debba
 essere posseduta dalle imprese per classifiche superiori alla II. 
 
 
 
 
3.2 I requisiti di cui all'art. 39 del Codice e l'iscrizione in  albi
professionali 
 
  Un ulteriore  argomento  dibattuto  attiene  alla  possibilita'  di
  ricorrere all'avvalimento per i requisiti di cui  all'art.  39  del
  Codice. Anche in tal caso, si ritiene che gli stessi, inerendo alla
  disciplina pubblica delle attivita' economiche ed essendo connotati
  da un elevato tasso di "soggettivita'", configurino uno "status"  e
  non possano essere oggetto di avvalimento6 . 
  In particolare,  con  riguardo  all'iscrizione  al  registro  delle
  imprese, tenuto presso le Camere di commercio, si osserva che  essa
  rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli  artt.  2195  e
  ss. del codice civile che garantisce la  pubblicita'  legale  delle
  imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione
  non puo', quindi, essere supplita  tramite  l'iscrizione  di  altra
  impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento
  richiesto dalla norma. 
  Per quanto concerne l'iscrizione agli albi professionali, si rileva
  che essi costituiscono un insieme disomogeneo in quanto i requisiti
  per le  relative  iscrizioni  differiscono  sensibilmente.  In  via
  generale, si precisa che, ove l'iscrizione vada ad impattare  sulla
  disciplina pubblica delle attivita'  economiche  e,  pertanto,  sia
  legata al possesso di requisiti personali  attinenti  all'idoneita'
  professionale e/o sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti  in
  grado di esercitare  quell'attivita',  per  esempio  attraverso  un
  meccanismo  autorizzatorio  basato  sul  possesso   di   condizioni
  strettamente personali, allora non  sara'  possibile  ammettere  il
  ricorso all'avvalimento, altrimenti si finirebbe per  sovvertire  e
  vanificare le scelte operate dal legislatore,  che  ha  prescritto,
  per l'esercizio di determinate attivita', una  regolamentazione  ad
  hoc.7 Da tutto quanto sopra, si deve concludere  che  l'avvalimento
  non  possa  riguardare,  ad  esempio,  il  possesso  di  specifiche
  abilitazioni ne' l'iscrizione  agli  albi  professionali,  .  Sara'
  compito della stazione appaltante verificare la  sussistenza  degli
  elementi indicati nel singolo caso; a  titolo  esemplificativo,  si
  ritiene non suscettibili di avvalimento: 
      - la licenza prefettizia ex art.28 del Testo Unico delle  Leggi
  di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in materia  di
  produzione, detenzione e vendita di contrassegni  distintivi  delle
  Forze di Polizia, necessaria - ad esempio  -  per  gli  appalti  di
  fornitura aventi ad oggetto uniformi o veicoli per i vari corpi  di
  Polizia; 
      - il  nulla  osta  di  sicurezza  (N.O.S.)  e  l'Autorizzazione
  Preventiva, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
  - Autorita' Nazionale per la Sicurezza (cfr. legge 3 agosto 2007 n.
  124 e DPCM 22 luglio 2011. 
 
 -------- 
  6 Cfr. T.A.R. -Puglia Lecce, sez. III - sentenza 28 marzo  2012  n.
 559 in cui si afferma che i requisiti di cui agli artt. 38 e 39  non
 possono formare oggetto di  avvalimento,  nello  stesso  senso  cfr.
 T.A.R. Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220. 
 
 -------- 
  7 Sull'Albo dei Gestori Ambientali, cfr T.A.R. Lazio, sez.  II-ter,
 n. 10080 del 2011 secondo cui: "L'art. 212, comma 5,  del  D.lgs  n.
 152  del  2006  prevede,  invero,  che  "l'iscrizione  all'Albo   e'
 requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto
 di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica  dei  beni  contenenti
 amianto...", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio  per
 la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte  da  tali  soggetti
 (dal punto  di  vista  ambientale  ed  igienico-sanitario),  ritiene
 necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali
 ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo  e  da  non
 consentire lo svolgimento delle attivita' da parte di soggetti terzi
 che ne siano privi. Cio' significa che la possibilita' di  avvalersi
 della struttura aziendale dell'impresa  ausiliaria  non  soddisfa  i
 requisiti previsti dalla  normativa  nazionale  a  tutela  del  bene
 ambientale proprio perche'  non  puo'  essere  rimessa  alla  libera
 scelta dell'impresa ausiliata l'individuazione  delle  modalita'  (e
 della  "quantita'")  di  utilizzo  delle  risorse  della   struttura
 aziendale  ausiliaria  che  e'  in  possesso  dell'autorizzazione  a
 svolgere l'attivita' di che trattasi". Anche  la  giurisprudenza  di
 legittimita' , in sede penale, ha dedotto che l'iscrizione all'Albo,
 in quanto titolo abilitativo, ha natura  personale  (cfr.  Corte  di
 Cassazione n. 38635/2005). 
 
 
 
 
4. L'avvalimento nei lavori pubblici 
 
Alcune  puntualizzazioni   si   rendono   necessarie   con   riguardo
all'avvalimento nel settore  dei  lavori  pubblici.  Come  osservato,
l'art. 49, comma 1, del Codice  ammette  l'avvalimento  in  occasione
della singola gara anche per i lavori pubblici e, quindi, consente di
ricorrere  all'attestazione  SOA   di   un'altra   impresa.   Benche'
l'articolo citato  non  contenga  limitazioni  di  sorta  ne'  alcuna
previsione circa il fatto che il concorrente ausiliato debba  essere,
comunque, provvisto di una attestazione SOA  propria,  alcuni  limiti
emergono comunque dal sistema delineato dal Codice e, in particolare,
valgono per quei requisiti  che  debbono  imprescindibilmente  essere
posseduti dal concorrente. 
  Per poter correttamente avvalersi  dei  requisiti  speciali  di  un
  soggetto terzo, un operatore economico deve, infatti,  possedere  i
  requisiti generali di cui all'art. 38, nonche' operare nel  settore
  nel quale va inquadrata la prestazione oggetto della gara, ai sensi
  dell'art. 39 del Codice. Cio'  implica  che  anche  un'impresa  del
  tutto  sprovvista  dell'attestazione   SOA   possa   fare   ricorso
  all'attestazione SOA di un operatore economico terzo, purche' operi
  abitualmente nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara,
  come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese8 . 
  L'art. 49, comma 6, primo periodo, del Codice prevede  che  "per  i
  lavori,  il  concorrente  puo'  avvalersi  di  una   sola   impresa
  ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione" salvo che  sia
  il bando  di  gara  ad  ammettere  l'avvalimento  di  piu'  imprese
  ausiliare a causa dell'importo dell'appalto  o  della  peculiarita'
  delle prestazioni, come indicato nel secondo periodo  dello  stesso
  comma 6 dell'art. 49. La norma, inoltre, specifica che resta  fermo
  "il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente  dei  singoli
  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  di   cui
  all'articolo 40, comma 3,  lettera  b),  che  hanno  consentito  il
  rilascio dell'attestazione in quella categoria". 
  Sulla base di tale disposizione,  si  ritiene  che  il  divieto  di
  utilizzo frazionato dei requisiti  debba  essere  interpretato  sia
  come divieto di avvalersi di piu' imprese ausiliarie  per  ciascuna
  categoria di qualificazione sia come divieto di  frazionamento  del
  singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne  consegue
  non  soltanto  che  non  possono  essere  utilizzate  piu'  imprese
  ausiliarie  per  provare  cumulativamente  una   categoria   (salvo
  l'eccezione prevista dalla legge), ma anche che il  concorrente  in
  possesso dell'attestazione  SOA  per  una  classifica  inferiore  a
  quella richiesta dal bando di  gara  non  puo'  sommarla  a  quella
  posseduta da un'altra impresa, in modo da raggiungere la classifica
  prescritta. 
  L'avvalimento incontra, quindi, dei  limiti  oggettivi,  nel  senso
  che, pur consentendo all'impresa  principale  di  ricorrere  per  i
  requisiti mancanti  ad  un'impresa  ausiliaria,  non  permette  che
  quest'ultima sia a sua volta  carente,  neppure  parzialmente,  dei
  suddetti  requisiti.  Altrimenti,  la   stazione   appaltante   non
  disporrebbe  di  alcun  soggetto  integralmente   qualificato   per
  eseguire la prestazione. 
  Cio' e' confermato dal fatto che quando il  legislatore  ha  voluto
  ammettere il frazionamento  dei  requisiti  tra  piu'  soggetti  ha
  introdotto una specifica  disciplina,  comprensiva  delle  adeguate
  cautele  per  la  stazione  appaltante.   Ci   si   riferisce,   in
  particolare, agli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese
  e dei consorzi ordinari, in cui la ripartizione  dei  requisiti  e'
  sottoposta  a  regole  stringenti  e  in   cui,   soprattutto,   e'
  disciplinato un regime di responsabilita' delle imprese raggruppate
  o consorziate nei confronti della stazione appaltante che  offre  a
  quest'ultima  adeguate  cautele  rispetto   all'adempimento   delle
  prestazioni previste nel contratto. 
  Se ne deve dedurre che il  frazionamento  dei  requisiti  non  puo'
  essere ammesso quando  manchi  questa  disciplina  specifica,  come
  appunto nel caso dell'avvalimento, anche perche' cio' costituirebbe
  un'elusione  proprio  di  quelle  regole  stringenti  in  tema   di
  raggruppamenti e consorzi che il legislatore ha dettato  quando  ha
  voluto  consentire  il  frazionamento   stesso9   .   In   sintesi,
  l'avvalimento non consente a soggetti singolarmente non in possesso
  dei requisiti sufficienti all'esecuzione dell'integrale prestazione
  di sommare le classifiche possedute in modo da "creare" un soggetto
  qualificato. 
  Tale principio vale anche per gli appalti di  importo  superiore  a
  20,658 milioni di euro, per i quali l'articolo  61,  comma  6,  del
  Regolamento prescrive il possesso, oltre che dell'attestazione SOA,
  del  requisito  della  cifra  d'affari  in  lavori,  da  comprovare
  autonomamente, nei limiti richiesti dal bando. Ebbene,  poiche'  il
  requisito della cifra d'affari in lavori (che costituisce  un  dato
  storico dell'impresa  al  fine  di  attestarne  l'esperienza  e  la
  capacita' pregressa) concorre, con altri requisiti, all'ottenimento
  dell'attestazione SOA, deve concludersi che la disposizione di  cui
  all'art. 40  comma  3  lett.  b)  del  Codice,  laddove  impone  la
  infrazionabilita'  dei   requisiti,   abbia   valenza   anche   con
  riferimento a tale specifico requisito che risulterebbe,  comunque,
  non frazionabile. 
  Allo stesso modo, non e' ammissibile che l'aumento  del  quinto  ai
  sensi dell'articolo 61, comma 2, possa operarsi anche  sulla  parte
  di requisito SOA oggetto di avvalimento, in  quanto  l'avvalimento,
  come sopra evidenziato, serve a  colmare  i  requisiti  di  cui  il
  concorrente e' carente; in altri termini, un solo avvalimento  deve
  essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente  non
  possiede, ai sensi dell'articolo 49, comma 6.  Ammettere  l'aumento
  del quinto anche sulla parte di requisiti  "prestati"  equivarrebbe
  ad   aggirare   il   divieto   del   doppio   ausiliario,   godendo
  contemporaneamente  di  due  benefici  (quello  dell'avvalimento  e
  quello  dell'aumento  del  quinto)  per   ottenere   il   requisito
  necessario per partecipare alla gara. 
  E', invece, possibile l'avvalimento del requisito  SOA  all'interno
  del medesimo raggruppamento (si veda oltre), ma a condizione che: 
      (i) l'avvalimento  abbia  ad  oggetto  l'intero  requisito,  in
  virtu' del divieto di frazionamento di cui all'art.  49,  comma  6,
  per cui non sara' possibile  ipotizzare  che  l'impresa  ausiliaria
  possa utilizzare, ai fini  della  propria  qualificazione  e  della
  qualificazione dell'intero raggruppamento, la  parte  di  requisito
  non "prestata" ad altra impresa componente il raggruppamento; 
      (ii) il medesimo requisito, "prestato" per intero,  non  potra'
  essere utilizzato dall'ausiliaria nella medesima gara. 
  Altra  problematica  riguarda   l'appalto   di   progettazione   ed
  esecuzione di cui all'articolo 53, comma 2,  lett.  b)  e  c),  del
  Codice. In particolare, si e' posto il quesito  se  il  progettista
  "indicato" o i progettisti "indicati" di cui all'art. 53, comma  3,
  del Codice, nel caso in cui siano carenti di un requisito,  possano
  ricorrere  all'istituto  dell'avvalimento.   La   previsione,   che
  consente di ''avvalersi'' di progettisti qualificati,  nulla  ha  a
  che vedere con l'istituto  dell'avvalimento  di  cui  all'art.  49,
  tant'e' che tale possibilita' era gia' ammessa dall'art. 19,  comma
  1 ter,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  la  quale  non
  disciplinava affatto l'avvalimento benche' consentisse, in caso  di
  appalto integrato, alle imprese  prive  di  qualificazione  per  la
  progettazione, di ''avvalersi'' di  progettisti  qualificati  senza
  dover  ricorrere  ad  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori
  economici. 
  Inoltre, si osserva che dell'avvalimento puo' servirsi il  soggetto
  che  assume  la  veste  di  "concorrente"  nella  gara,  mentre  il
  progettista semplicemente "indicato" non  riveste  tale  qualifica;
  pertanto,  l'avvalimento  e'   utilizzabile   tra   i   progettisti
  raggruppati ma non dal progettista "indicato". 
  Si rammenta, infine, che, ai sensi del comma 10  dell'articolo  49,
  il  contratto  e'  eseguito  dall'impresa  aggiudicataria   ed   il
  certificato di esecuzione dei lavori e' rilasciato a questa  (salvo
  il caso in cui  l'ausiliaria  svolga  il  ruolo  di  subappaltatore
  secondo i limiti di cui si dira' oltre e  secondo  quanto  previsto
  dall'articolo 85 del Regolamento). 
 
 -------- 
  8 cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 23 giugno  2011,  n.  3326.  Parere
 AVCP n. 80 del 5 maggio 2011. 
 
 -------- 
  9 cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2011, n. 3565. 
 
 
 
 
5. L'avvalimento nei servizi e nelle forniture 
 
Secondo la nuova formulazione del  comma  6  dell'articolo  49,  come
modificato dal terzo decreto correttivo del  Codice,  il  divieto  di
cumulo di piu' imprese in relazione ad un singolo requisito e'  stato
eliminato con riferimento agli appalti di servizi e forniture, mentre
per i lavori, come descritto nel paragrafo precedente, e'  consentito
l'avvalimento di una sola impresa ausiliaria per  ciascuna  categoria
di qualificazione e non e' ammissibile per concorrente di  utilizzare
in   maniera   frazionata   i   requisiti   economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi    che    hanno    consentito    il    rilascio
dell'attestazione SOA. 
Pertanto, negli appalti di servizi  e  forniture,  sulla  base  della
citata  normativa  e  della  giurisprudenza  prevalente,   non   puo'
escludersi, in linea di massima,  la  possibilita'  di  frazionare  i
singoli requisiti mediante l'avvalimento di piu'  imprese  ausiliarie
(cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, con la pronuncia del 29 marzo
2012  n.  3006).  Si  ritiene  opportuno  evidenziare,  tuttavia,  la
necessita'  che  il  requisito   oggetto   di   avvalimento   risulti
giuridicamente  e  materialmente  frazionabile,  senza  svilirne   la
tipicita' e la connotazione. 
Dubbi si sono posti sull'applicabilita' dell'avvalimento nel  settore
dei servizi di ingegneria ed architettura. In merito, come  e'  stato
piu' volte  rammentato,  secondo  giurisprudenza  ormai  consolidata,
l'istituto dell'avvalimento ha portata generale; peraltro, l'art.  91
del Codice contiene  un  rinvio  espresso  alla  disciplina  generale
contenuta nella parte II, titolo I e titolo II del Codice stesso  per
quanto non diversamente disposto dal capo  medesimo.  Di  conseguenza
l'avvalimento  puo'  trovare  applicazione  anche   ai   servizi   di
ingegneria ed architettura, ed in particolare ai  requisiti  previsti
dall'articolo 263, comma 1, del Regolamento. Si  rammenta,  tuttavia,
che i cd " servizi di  punta"  (art.  263,  comma  1,  lett.  c)  del
Regolamento) ai sensi del comma 8 dell'art. 261 del  Regolamento  non
sono frazionabili; di conseguenza, si puo' concludere nel  senso  che
ognuno dei due "servizi di punta" richiesti  per  ciascuna  classe  e
categoria dovra' esser stato svolto interamente da uno  dei  soggetti
del raggruppamento. 
Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento e' ammissibile  con  riguardo
ai requisiti di partecipazione mentre non puo' essere  utilizzato  in
relazione agli elementi dell'offerta: quindi, ad esempio, sempre  nel
settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento  non
e' ammissibile in relazione ai  servizi  previsti  all'articolo  266,
comma 1, lettera b), punto 1)  del  Regolamento  che  possono  essere
considerati quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, con relativa attribuzione di  punteggio,  ai  sensi
del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266. 
 
6. Avvalimento e subappalto 
 
Il d.lgs. n. 6/2007, c.d. primo  decreto  correttivo  al  Codice,  ha
rimosso il divieto di subappalto all'impresa  ausiliaria,  novellando
il comma 10 dell'art. 49, chiarendo, cosi,  che  il  subappalto  puo'
costituire   un   modulo   attraverso   il   quale   si   concretizza
l'avvalimento. Nell'attuale formulazione, infatti, la  norma  prevede
che "Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa
alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di  esecuzione,  e
l'impresa ausiliaria puo' assumere il  ruolo  di  subappaltatore  nei
limiti dei requisiti prestati". Per quanto riguarda l'interpretazione
dell'inciso "nei limiti dei requisiti prestati", si ritiene che  esso
faccia riferimento al principio generale per il quale  l'impresa  non
puo' eseguire, in subappalto, quote di prestazioni  eccedenti  quelle
correlate ai requisiti posseduti e, in  caso  il  subappaltatore  sia
anche impresa ausiliaria, portati in dote al  concorrente  attraverso
l'avvalimento. In sostanza, la disposizione conferma solo  il  limite
generale,  previsto  dall'ordinamento,   della   corrispondenza   tra
requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei  predetti
requisiti e va rapportata alla disciplina generale del subappalto. La
disposizione e' infatti estremamente essenziale e  non  si  preoccupa
del coordinamento con la  disciplina  dell'art.  118  del  Codice  in
materia   di   subappalto:   tale   ultima   disposizione,   partendo
dall'assunto secondo cui il  soggetto  affidatario  di  un  contratto
pubblico non puo' cederlo, ma deve eseguire in proprio le opere  o  i
lavori, i servizi e  le  forniture  in  esso  comprese,  permette  il
ricorso all'istituto del subappalto per un ammontare non superiore al
30 per cento del valore del contratto o  della  categoria  prevalente
per i lavori pubblici. Altre disposizioni  prevedono  poi  limiti  al
subappalto per i lavori pubblici nel caso il concorrente non  sia  in
possesso di adeguata qualificazione (art. 37, comma 11  del  Codice).
Il medesimo articolo 118 del Codice prevede inoltre numerosi  vincoli
e condizioni  che  limitano  l'utilizzo  dell'istituto.  L'eterogenea
struttura degli istituti  evidenzia  il  diverso  ruolo  dell'impresa
ausiliaria, nei  confronti  della  stazione  appaltante,  rispetto  a
quello normalmente assunto  dall'impresa  subappaltatrice  che,  come
noto, e' titolare di un rapporto derivato dal  contratto  principale.
Come sopra rammentato, nell'avvalimento, invece, l'impresa ausiliaria
non e' semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara,  dovendosi
essa impegnare non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata  ma
anche verso la stazione appaltante, essendo,  inoltre,  prevista  una
responsabilita' solidale tra il concorrente  e  l'impresa  ausiliaria
nei confronti della stazione appaltante stessa, i cui  limiti,  sono,
peraltro,  discussi,  dove,  invece,  nel  subappalto   il   soggetto
responsabile verso l'amministrazione e' la sola impresa appaltatrice,
in quanto parte del contratto. 
  Anche se la previsione della responsabilita' solidale e delle altre
  garanzie sopra individuate avrebbe potuto condurre  il  legislatore
  ad un diverso assetto della  materia,  l'utilizzo  del  subappalto,
  anche  nel  perimetro  tracciato  dall'avvalimento,   deve   essere
  coordinato con le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Codice e
  nelle norme regolamentari (art. 170 del Regolamento) che dettano la
  disciplina pubblicistica del subappalto, non espressamente derogate
  dalla disciplina sull'avvalimento. Tale istituto  si  muove  su  un
  piano diverso sotto il profilo  strutturale  in  quanto  mezzo  per
  qualificare un concorrente in  relazione  ad  una  specifica  gara,
  altrimenti  privo  di  requisiti;  concorrente  che,  se   consegue
  l'aggiudicazione, esegue il contratto ("il  contratto  e'  in  ogni
  caso eseguito  dall'impresa  aggiudicataria")10  .  Il  subappalto,
  quindi, non potra' superare i limiti  previsti  dal  Codice  e  dal
  Regolamento e sara' sottoposto alle condizioni ivi previste in fase
  di esecuzione del  contratto11  .  Ne  consegue  che,  a  normativa
  vigente, mentre in  fase  di  qualificazione  il  concorrente  puo'
  utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso  si  concretizzi
  in  subappalto,  quest'ultimo  incontra  i  limiti  previsti  dalla
  disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita. 
  Deve  ritenersi,  inoltre,  escluso  il   ricorso   all'avvalimento
  nell'ambito del subappalto. L'avvalimento, infatti, e' un  istituto
  che consente al concorrente di integrare i propri requisiti in sede
  di gara.  Il  subappalto,  invece,  rappresenta  una  modalita'  di
  esecuzione dei lavori mediante affidamento da parte di un  soggetto
  gia' in possesso dei requisiti ad un altro soggetto che realizzera'
  parte della prestazione. La ratio  dell'istituto  dell'avvalimento,
  quindi, assolutamente  pro  concorrenziale,  trova  esplicazione  e
  compimento nella fase di partecipazione alla gara e non si  estende
  anche alle fasi successive. 
 
 -------- 
  10 cfr. Consiglio di Stato, V, 20 giugno 2011, n. 3698. 
 
 -------- 
  11 cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3791 del 2009. 
 
 
 
 
7. I raggruppamenti temporanei di imprese 
 
Occorre coordinare la disciplina dell'avvalimento  con  la  normativa
dettata dal Codice  sui  raggruppamenti  temporanei  di  imprese.  In
particolare, si osserva che il sistema del raggruppamento  temporaneo
e'  basato  sul  frazionamento  del  requisito   unitario   richiesto
all'operatore economico che partecipa alla singola gara. 
  L'art. 49 del Codice  fa  un  richiamo  espresso  al  "raggruppato"
  nell'ambito di coloro che possono utilizzare l'avvalimento12  .  La
  norma va interpretata, coerentemente  con  la  ratio  dell'istituto
  diretta a favorire la piu' ampia partecipazione delle imprese  alle
  gare, nel senso che il raggruppamento, inteso  non  quale  soggetto
  unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare  i
  requisiti  di  capacita'  richiesti  avvalendosi  di  piu'  imprese
  ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono13 . 
  Le  direttive  2004/18/CE  e  2004/17/CE  prevedono  in  capo  agli
  operatori economici la  facolta'  di  ricorrere  all'avvalimento  a
  prescindere dalla natura giuridica dei legami con  l'ausiliaria  ed
  aggiungono che, alle medesime condizioni, un gruppo di imprese puo'
  far valere le capacita' dei partecipanti al gruppo o anche di altri
  soggetti, senza limitazioni (art. 54, par. 5, direttiva 2004/17/CE,
  art. 47, par. 3 e art. 48, par. 4, direttiva 2004/17/CE). Pertanto,
  nel caso in cui il bando  o  il  disciplinare,  nell'ambito  di  un
  appalto di servizi o forniture, stabiliscano  requisiti  minimi  di
  partecipazione per la capogruppo o per le mandanti  all'interno  di
  un   R.T.I.,   queste   possono   tutte   ricorrere    all'istituto
  dell'avvalimento per  provare  la  capacita'  prescritta.  In  tale
  prospettiva,    non    esistono    limitazioni     all'applicazione
  dell'istituto,  con  la  conseguenza  che  deve   essere   ritenuto
  possibile  l'utilizzo  dell'avvalimento  esterno   (da   parte   di
  un'impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed  in  favore  di  un  suo
  membro) o interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche  mandante
  o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa). 
  Quindi, il divieto di cui all'art. 49, comma  8,  del  Codice  deve
  essere  inteso  nel  senso  che  e'   vietata   la   partecipazione
  dell'impresa avvalente e  di  quella  avvalsa  alla  medesima  gara
  quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale  a
  dire quando siano entrambe portatrici di  autonome  e  contrapposte
  offerte, ma non  quando  avvalente  ed  avvalsa  appartengano  allo
  stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al
  medesimo centro di interessi. 
  E',   altresi',   necessario   accertare   che   i   requisiti   di
  partecipazione  siano  posseduti  dall'impresa  avvalsa  in  misura
  sufficiente a consentirle sia  la  partecipazione  alla  gara  come
  concorrente in R.T.I. sia la partecipazione  alla  stessa  gara  in
  veste di impresa ausiliaria nell'ambito  del  medesimo  R.T.I.14  .
  Principio fermo in  tema  di  raggruppamenti,  infatti,  e'  quello
  secondo il quale l'impresa raggruppata  che  svolga,  nella  stessa
  gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di
  impresa ausiliaria  di  un'altra  partecipante  al  raggruppamento,
  possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una  duplice
  imputazione, essendo escluso che, nella stessa  gara,  il  medesimo
  requisito possa essere impiegato piu' di una volta. 
  Infine, si ribadisce  la  regola  generale  secondo  cui  qualsiasi
  impresa che faccia affidamento sui requisiti  di  un'altra  impresa
  deve provare l'effettiva disponibilita' delle risorse producendo in
  gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di  un'A.T.I.,
  tale condizione necessita di una specifica prova15  ,  non  essendo
  sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si  fonda
  l'A.T.I., a soddisfare la  richiesta  del  legislatore,  posto  che
  ciascuna impresa dell'A.T.I. si trova in posizione di  parita'  con
  le altre imprese dell'associazione e, dunque, non e' in  condizione
  di incidere  unilateralmente  sull'organizzazione  aziendale  delle
  altre per garantirsi la disponibilita' dei mezzi di  cui  necessita
  per l'esecuzione dell'appalto16 . 
 
 -------- 
  12 L'art. 49, comma 1 del Codice stabilisce che "  Il  concorrente,
 singolo o consorziato o raggruppato ai sensi  dell'articolo  34,  in
 relazione ad una specifica gara di lavori, servizi,  forniture  puo'
 soddisfare la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
 carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero  di
 attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei  requisiti  di
 un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto". 
 
 -------- 
  13 Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577. 
 
 -------- 
  14 Cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, sez.  II,  22  maggio  2008,  n.
 4820, nonche' Parere AVCP n. 34 dell' 11 novembre 2009. 
 
 -------- 
  15 Cfr. sul punto Cons. di Stato, sez. V, n. 5279, del 19 settembre
 2011 che conferma la decisione  assunta  dal  TAR  secondo  cui  "il
 principio dell'avvalimento presupponga pur sempre  che  in  sede  di
 gara venga presentata all'uopo una precisa dichiarazione,  indicando
 i soggetti ed i requisiti  di  cui  il  concorrente  si  intende  in
 concreto avvalere, e nella stessa sede l'impresa  avvalente  dia  la
 prova che disporra' degli elementi necessari, ad es. presentando  il
 formale impegno dell'impresa ausiliaria. Tutto cio' da presentare in
 occasione della gara, rispettando  cosi'  l'elementare  esigenza  di
 cristallizzare le caratteristiche dell'offerta a garanzia della  sua
 serieta' e a tutela della par condicio tra i concorrenti.  Nel  caso
 di specie, invece, il Tribunale ha  rimarcato  che,  in  assenza  di
 alcuna dichiarazione formale resa al riguardo nel corso della  gara,
 si e' fatto richiamo all'istituto dell'avvalimento (da  parte  tanto
 dell'aggiudicataria quanto della  stazione  appaltante)  soltanto  a
 seguito del ricorso di (...),  a  fronte  delle  sue  censure  sulla
 carenza da parte della mandante della necessaria qualificazione.  Il
 TAR ha infine osservato che anche  elementi  quali  il  rapporto  di
 collegamento esistente tra impresa ausiliaria ed  ausiliata,  ed  il
 fatto della  loro  partecipazione  in  ATI  alla  stessa  gara,  non
 avrebbero potuto prescindere, per un'evidente esigenza di  certezza,
 dall'esistenza di una dichiarazione manifesta di avvalimento ". 
 
 -------- 
  16 Cfr. Parere AVCP n. 34 dell' 11 marzo 2009. 
 
 
 
 
8. La prova della disponibilita' dei requisiti 
  Preliminarmente  si  precisa   che   la   volonta'   di   ricorrere
  all'avvalimento deve essere espressa dal concorrente nella  domanda
  di partecipazione alla  gara.  Cio'  si  evince  da  una  serie  di
  considerazioni legate alla natura ed alla finalita'  dell'istituto:
  se  l'avvalimento,  infatti,  serve  a  "soddisfare  la   richiesta
  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di   carattere   economico,
  finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di  attestazione  della
  certificazione SOA ", allora  non  puo'  che  seguire  modalita'  e
  termini previsti per la produzione dei requisiti medesimi. Da  cio'
  discende che, poiche' l'impresa partecipa alla gara  non  solo  con
  tutta la sua organizzazione tecnico-economica, ma anche utilizzando
  quella dell'impresa ausiliaria,  il  concorrente  deve  manifestare
  tale intenzione nel momento stesso in cui rappresenta alla pubblica
  amministrazione la  propria  volonta'  di  voler  partecipare  alla
  gara17 . 
  Nel paragrafo 2 sono elencati i documenti richiesti dal legislatore
  per il ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2). Al  riguardo  si
  segnala che la lettera e-bis) del comma  2,  dell'articolo  4,  del
  d.l. 70/2011, nel testo modificato dalla legge di  conversione,  ha
  integrato l'articolo 49, comma 2, lett. c) del Codice,  aggiungendo
  le seguenti parole "nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnici  e
  delle risorse  oggetto  di  avvalimento  ".  Tale  modifica,  letta
  insieme  ai  contenuti  del  contratto  di   avvalimento   previsti
  dall'articolo  88  del   Regolamento,   evidenzia   una   rinnovata
  attenzione del legislatore sugli aspetti sostanziali dell'istituto,
  in linea con quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia. 
  Ponendosi  nell'ottica  della   stazione   appaltante,   gli   atti
  fondamentali da  analizzare,  al  fine  di  verificare  l'effettiva
  idoneita' tecnica del concorrente, sono: il contratto tra l'impresa
  ausiliaria e l'impresa concorrente; la  dichiarazione  della  prima
  nei confronti della seconda e della  stazione  appaltante  con  cui
  essa si obbliga a mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata
  dell'appalto, le  risorse  necessarie  di  cui  il  concorrente  e'
  carente; la dichiarazione effettuata  dall'impresa  ausiliaria  del
  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse   oggetto   di
  avvalimento,  come  richiesto  dalla  novella  apportata  al  testo
  dell'articolo 49 del Codice. 
  Si ritiene, in particolare, che il contratto di avvalimento non sia
  surrogabile  con  le   dichiarazioni   rese   in   sede   di   gara
  dall'ausiliario  e  dall'ausiliato  e  che  i  documenti   previsti
  dall'art. 49 del Codice debbano essere allegati dal  concorrente  a
  pena di esclusione18 (cfr. quanto specificato nel paragrafo 2). 
  Si ritiene, altresi', non conforme al dettato normativo  consentire
  la  partecipazione  di  un   concorrente   che,   pur   utilizzando
  l'avvalimento al fine della qualificazione  nella  specifica  gara,
  non produca il relativo contratto la cui stipula e'  anzi  rinviata
  ad un momento successivo rispetto alla presentazione  dell'offerta.
  Al contrario, deve ritenersi  ammissibile  il  contratto  che,  pur
  presentando tutti  gli  elementi  richiesti  dal  legislatore,  sia
  sottoposto   alla   condizione   che   il    concorrente    risulti
  aggiudicatario della gara in questione. Nel merito, si ricorda  che
  l'impresa ausiliata,  non  possedendo  i  requisiti  richiesti  dal
  bando, si serve dei requisiti di un'altra impresa  per  partecipare
  alla  gara;  si  e'  di  fronte  ad  un'eccezione,  introdotta  per
  finalita' pro concorrenziali, alla regola generale per cui  ciascun
  concorrente deve essere qualificato in proprio. L'articolo  49  del
  Codice detta una disciplina specifica prevedendo espressamente,  al
  comma 2, lett. f), la  necessita'  che  venga  allegato,  anche  in
  originale o in copia autentica, il contratto  in  forza  del  quale
  l'impresa   ausiliaria   si   obbliga   a   mettere    disposizione
  dell'ausiliata, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e  le
  risorse di cui la seconda sia carente. Si  tratta,  quindi,  di  un
  documento    ulteriore    rispetto    alla    dichiarazione    resa
  dall'ausiliaria  nei  confronti  dell'ausiliata  e  della  stazione
  appaltante circa l'obbligo di mettere  a  disposizione  le  risorse
  necessarie, a cui fa riferimento la lett. d),  comma  2,  dell'art.
  49. Da cio' si ricava che il legislatore  ha  inteso  fornire  alla
  stazione  appaltante  uno  strumento  in  piu'  (la  verifica   del
  contratto) per poter  valutare  la  serieta'  dell'impegno  assunto
  dall'impresa  ausiliaria  infatti  la  richiesta  del  possesso  di
  determinati  requisiti  non  e'  fine  a  se  stessa,  ma  risponde
  all'esigenza  di  assicurare   all'amministrazione   un   operatore
  economico capace di eseguire  il  contratto  secondo  gli  standard
  stabiliti. Il suddetto strumento non puo' venir meno in seguito  ad
  una decisione del concorrente a cui non e'  rimessa  la  scelta  di
  allegare o meno, alla domanda di partecipazione, anche il contratto
  di avvalimento.  Pertanto,  non  solo  e'  necessario  produrre  il
  contratto di avvalimento, ma lo stesso deve dettagliare la messa  a
  disposizione   delle   risorse,   non   essendo   sufficiente   una
  dichiarazione generica19 . 
 
 -------- 
  17 Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2012,
 n. 810. 
 
 -------- 
  18 Cfr. T.A.R. Lombardia Milano sez.  I,  7  marzo  2012,  n.  728,
 secondo cui deve escludersi  che  possa  mancare  la  sottoscrizione
 dell'impegno della societa' ausiliaria di mettere a disposizione dei
 propri mezzi a favore della societa' offerente. Si tratta,  infatti,
 di un impegno che deve essere contratto anche  nei  confronti  della
 stazione appaltante, divenendo un elemento integrativo  dell'offerta
 (senza il quale la prestazione  promessa  non  e'  giuridicamente  e
 praticamente realizzabile; per una fattispecie analoga T.A.R.  Lazio
 sez. III, Roma, 4 giugno 2008, n.  5477).  Cfr.  anche  Parere  AVCP
 n.182 del 20 ottobre 2011, secondo  cui  e'  legittima  l'esclusione
 disposta  dalla  stazione  appaltante  per  l'inosservanza  di   una
 clausola del disciplinare di gara in base alla  quale,  in  caso  di
 avvalimento,  l'impresa  ausiliata  deve  presentare,  a   pena   di
 esclusione,   una    "dichiarazione    sottoscritta    dal    legale
 rappresentante attestante l'avvalimento dei requisiti necessari  per
 la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
 stessi e dell'impresa ausiliaria". 
 
 -------- 
  19 Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012, n. 1589. 
 
 
 
 
8.1 Il contenuto minimo del contratto di avvalimento 
 
Alcune indicazioni sul  contenuto  del  contratto  in  esame  possono
ricavarsi dall'articolo 88 del Regolamento, rubricato  "Contratto  di
avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento ", il quale
prevede che il contratto di avvalimento riporti  "in  modo  compiuto,
esplicito ed esauriente": 
   a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in  modo  determinato  e
specifico; 
   b) durata; 
   c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
L'elemento centrale e' dato dall'obbligo di  indicare  l'oggetto  del
contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi  prestati,
da  elencare  "in  modo  determinato  e  specifico".  Nessun  dubbio,
pertanto, in  ordine  al  fatto  che  tali  elementi  debbano  essere
specificati  analiticamente;  diversamente  opinando,   infatti,   si
profilerebbe una violazione di legge  che  potrebbe  configurare  una
causa di esclusione del concorrente dalla gara. 
Dalle  argomentazioni  esposte  si  ricava  che   il   contratto   di
avvalimento non puo' sostanziarsi nell'impegno generico " a mettere a
disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie  di  cui
il concorrente e' carente". A ben vedere, quello  riportato  potrebbe
essere il contenuto della dichiarazione prevista dal Codice  all'art.
49, comma 2,  lett.  d),  ma  poiche'  viene  richiesto  un  elemento
ulteriore,  all'art.  49,  comma  2,  lett.  f),  il   contratto   di
avvalimento, non vi e' dubbio che lo  stesso  deve  offrire  un  quid
pluris, pena il concretizzarsi in un'inutile  ripetizione  di  quanto
gia' fornito alla stazione appaltante. Del resto, al fine di  evitare
il pericolo che l'avvalimento possa tradursi in una mera circolazione
di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con le  risorse
sottostanti,  diventa  cruciale  il  passaggio,   come   piu'   volte
sottolineato dalla giurisprudenza,  dell'attenta  verifica  da  parte
della stazione appaltante della "prova dell'effettiva  disponibilita'
delle risorse prestate". Verifica  che  presuppone,  in  primis,  una
specificazione dei mezzi  prestati,  quindi  il  generico  impegno  a
mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le  risorse  necessarie
e', in generale, non sufficiente  in  quanto,  pur  soddisfacendo  in
apparenza la lettera della norma, finisce in realta' per tradirne  lo
spirito. 
In  ogni  caso,  spetta  alla  stazione  appaltante  valutare  se  il
contratto  di  avvalimento  prodotto  dall'impresa   ausiliaria   sia
adeguato rispetto alla carenza di requisiti che e' chiamato a colmare
e fornisca sufficienti  garanzie  per  una  corretta  esecuzione  del
contratto. 
Quanto  all'obbligo  di  indicare  la   durata   del   contratto   di
avvalimento, posto che e' la stessa disposizione di cui  all'articolo
49, comma 2 lett.  f)  ad  esigere  che  le  risorse  siano  messe  a
disposizione "per tutta la durata dell'appalto",  si  considera  tale
termine  non  derogabile   dalle   parti,   dovendo   necessariamente
coincidere con la durata dell'appalto. 
  Infine, si osserva che il menzionato art. 88  svolge  una  funzione
  integrativa rispetto a quanto prescritto dall'art.  49  del  Codice
  che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene che
  le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 88 abbiano  portata
  generale e siano applicabili anche al settore dei servizi  e  delle
  forniture in quanto non si ravvisano  ragioni  per  effettuare  una
  differenziazione  in  questo  senso   nell'ambito   degli   appalti
  pubblici20 , benche' l'articolo  88  sia  evidentemente  riferibile
  agli appalti di  lavori  e  non  sia  richiamato  nella  parte  del
  Regolamento che disciplina i servizi e forniture (Parte III e Parte
  IV). 
 
 -------- 
  20 Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez.  I,  4  aprile  2012  n.  1589
 secondo cui ai sensi dell'art. 88 del DPR 5 ottobre  2010,  n.  207,
 per la qualificazione in gara il contratto di cui  all'articolo  49,
 comma 2, lettera f),  del  d.lgs.  163/06  deve  riportare  in  modo
 compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati,  in
 modo  determinato  e  specifico,   e   che,   atteso   il   predetto
 parallelismo, lo stesso principio non puo' che valere anche  per  la
 dimostrazione del possesso, mediante avvalimento, dei  requisiti  di
 capacita' tecnica e professionale negli appalti  di  servizi,  quale
 nella  specie  una  pregressa  esperienza  specifica   nel   settore
 dell'appalto per cui e' causa. 
 
 
 
 
Sulla base di quanto sopra considerato 
 
 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
 
 
Adotta la presente determinazione. 
 
      Roma, 1° agosto 2012 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
Il relatore: Calandra 
 
  Depositato presso la segreteria del Consiglio il 6 agosto 2012. 
 
 p. il segretario: Greco