MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 agosto 2012 

Riconoscimento alla sig.ra Molina Salas Carmen  Rosa,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
odontoiatra. (12A09274) 
(GU n.207 del 5-9-2012 - Suppl. Ordinario n. 181)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  servizio
                         sanitario nazionale 
 
  VISTA l'istanza, in data 18.4.2011, con la quale la  Sig.ra  Molina
Salas Carmen Rosa, nata il 27.4.1974 a  Arequipa  (Peru'),  cittadina
italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento   del   titolo   "Cirujano
Dentista", rilasciato il 10.3. 2004 dall' "Universidad  Nacional  San
Luis Gonzaga" di Ica (Peru'), ai fini dell'esercizio in Italia  della
professione di odontoiatra; 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero"  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n.189; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
Terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, che stabilisce che le norme in esso contenute non  si  applicano
ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli; 
  VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206; 
  VISTO il proprio decreto in data 4.8.2011, con il quale,  ai  sensi
dell'articolo  16,  comma  5,  del  citato  decreto  legislativo   n.
206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo  in  questione  e'   stato
subordinato al superamento,  da  parte  dell'istante,  di  una  prova
attitudinale inerente  alle  seguenti  materie:  endodonzia;  protesi
dentale; parodontologia; medicina legale; ortodonzia; 
  VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data  5  e
12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Molina  Salas  Carmen
Rosa e' risultata idonea; 
  RILEVATA  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO  l'ordine
di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni
Leonardi,  Direttore  generale  della  Direzione  delle   professioni
sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale,  ha
disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i
provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero  di  diniego
nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori
degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza  dei
rispettivi uffici; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il  titolo  "Cirujano
Dentista", rilasciato il 10.3.2004 dall'  "Universidad  Nacional  San
Luis Gonzaga" di Ica (Peru') alla Sig.ra Molina  Salas  Carmen  Rosa,
nata  il  27.4.1974  a  Arequipa  (Peru'),  cittadina  italiana,   e'
riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio  in  Italia  della
professione di odontoiatra. 
  2. La D.ssa Molina Salas Carmen Rosa e' autorizzata  ad  esercitare
in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° agosto 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi