MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 agosto 2012 

Riconoscimento al sig. Mallia Minio Giovanni  Pietro,  di  titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
odontoiatra. (12A09276) 
(GU n.207 del 5-9-2012 - Suppl. Ordinario n. 181)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  servizio
                         sanitario nazionale 
 
  VISTA l'istanza, in data 11.6.2007, con la  quale  il  Sig.  Mallia
Minio Giovanni Pietro, nato il  13.10.1978  a  Valencia  (Venezuela),
cittadino  italiano,  ha  chiesto  il   riconoscimento   del   titolo
"Odontologo",  rilasciato  in  data  28.5.2004  dall'"Universidad  de
Carabobo" di Valencia (Venezuela), ai fini dell'esercizio  in  Italia
della professione di odontoiatra; 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero"  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n.189; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  paese
terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, che stabilisce che le norme in esso contenute non  si  applicano
ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli; 
  VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206; 
  TENUTO CONTO che nella riunione del 27.9.2007 della Conferenza  dei
servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 115, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento
del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una
prova  attitudinale  nelle  seguenti  materie:  endodonzia;  medicina
legale; protesi  dentale;  parodontologia;  ortodonzia;  odontoiatria
conservativa; 
  VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data  5  e
12 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Mallia  Minio  Giovanni
Pietro e' risultato idoneo; 
  RILEVATA  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  VISTO il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  VISTO  il
certificato in data 18.6.2012 rilasciato dal Comune  di  Modica  (RG)
che attesta che il Sig. Mallia  Minio  Giovanni  Pietro  ed  il  Sig.
Mallia Giovanni sono la medesima persona fisica; 
  VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
  1.  A  partire  dalla  data  del  presente   decreto,   il   titolo
"Odontologo", rilasciato in  data  28.5.2004  dall'  "Universidad  de
Carabobo" di Valencia  (Venezuela)  al  Sig.  Mallia  Minio  Giovanni
Pietro,  nato  il  13.10.1978  a  Valencia   (Venezuela),   cittadino
italiano, e' riconosciuto quale titolo  abilitante  all'esercizio  in
Italia della professione di odontoiatra. 
  2. Il Dr. Mallia Giovanni e' autorizzato ad esercitare in Italia la
professione  di  odontoiatra,  previa  iscrizione  all'  Ordine   dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° agosto 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi