Riconoscimento al sig. Zalloum Charbel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (12A09316)(GU n.207 del 5-9-2012 - Suppl. Ordinario n. 181)
IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale VISTA l'istanza, pervenuta in data 18.10.2010, con la quale il Sig. Zalloum Charbel, nato il 28.9.1981 a Beirut (Libano), cittadino libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Diplome de docteur in Chirurgie dentaire", rilasciato al Sig. Charbel Wadih Zalloum in data 2.7.2005 dall'Universita' Saint Joseph di Beirut (Libano), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; VISTO il certificato in data 15.7.2010 rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut che attesta che il Sig. Charbel Zalloum ed il Sig. Charbel Wadih Zalloum sono la stessa persona fisica; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari; VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; TENUTO CONTO che nella riunione del 26.10.2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; medicina legale; ortodonzia; VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Zalloum Charbel e' risultato idoneo; RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; DECRETA Art. 1 1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Diplome de docteur in Chirurgie dentaire", rilasciato in data 2.7.2005 dall'Universita' Saint Joseph di Beirut (Libano) al Sig. Charbel Wadih Zalloum, nato il 28.9.1981 a Beirut (Libano), cittadino libanese, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 2. Il Sig. Zalloum Charbel e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2012 p. Il direttore generale: Parisi