MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2012 

Riconoscimento al sig. Zalloum Charbel, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di  odontoiatra.
(12A09316) 
(GU n.207 del 5-9-2012 - Suppl. Ordinario n. 181)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  servizio
                         sanitario nazionale 
 
  VISTA l'istanza, pervenuta in data 18.10.2010, con la quale il Sig.
Zalloum Charbel, nato  il  28.9.1981  a  Beirut  (Libano),  cittadino
libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Diplome de docteur
in Chirurgie dentaire", rilasciato al Sig. Charbel Wadih  Zalloum  in
data 2.7.2005 dall'Universita' Saint Joseph di  Beirut  (Libano),  ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; 
  VISTO il certificato in data 15.7.2010  rilasciato  dall'Ambasciata
d'Italia a Beirut che attesta che il Sig. Charbel Zalloum ed il  Sig.
Charbel Wadih Zalloum sono la stessa persona fisica; 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero"  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
Terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206; 
  TENUTO CONTO che nella riunione del 26.10.2010 della Conferenza dei
servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del  decreto  legislativo  9
novembre  2007,  n.  206,  si   e'   ritenuto   di   subordinare   il
riconoscimento del titolo  in  questione  al  superamento,  da  parte
dell'istante, di  una  prova  attitudinale  nelle  seguenti  materie:
endodonzia; protesi dentaria; medicina legale; ortodonzia; 
  VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data  5  e
12 giugno 2012, a seguito della quale  il  Sig.  Zalloum  Charbel  e'
risultato idoneo; 
  RILEVATA  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO  l'ordine
di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni
Leonardi,  Direttore  generale  della  Direzione  delle   professioni
sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale,  ha
disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i
provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero  di  diniego
nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori
degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza  dei
rispettivi uffici; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Diplome de
docteur  in  Chirurgie  dentaire",  rilasciato   in   data   2.7.2005
dall'Universita' Saint Joseph di  Beirut  (Libano)  al  Sig.  Charbel
Wadih  Zalloum,  nato  il  28.9.1981  a  Beirut  (Libano),  cittadino
libanese, e' riconosciuto quale titolo  abilitante  all'esercizio  in
Italia della professione di odontoiatra. 
  2. Il Sig. Zalloum Charbel e' autorizzato ad esercitare  in  Italia
la professione di odontoiatra previa  iscrizione,  nell'ambito  delle
quote stabilite ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli  odontoiatri  -
che accerta la conoscenza, da parte  dell'interessato,  della  lingua
italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 agosto 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi