PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6/12 

Applicazione al DURC delle  disposizioni  introdotte  in  materia  di
certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  introdotto  dall'articolo
15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668) 
(GU n.207 del 5-9-2012)
 
 Vigente al: 5-9-2012  
 

 
 
 
                                Al  Ministero  del  lavoro  e   delle
                                politiche sociali 
 
                                All'I.N.A.I.L. 
 
                                All'I.N.P.S. 
 
                                Alla Commissione Nazionale Paritetica
                                per le Casse edili 
 
                                All'Autorita'   di   vigilanza    sui
                                contratti pubblici di lavori, servizi
                                e forniture 
 
                                A tutte le Pubbliche amministrazioni 
 
                                Loro Sedi 
 
                                All'ANCI 
                                Associazione     Nazionale     Comuni
                                Italiani 
 
                                All'UPI 
                                Unione Province d'Italia 
 
                                Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
 
                                Alla Provincia Autonoma di Trento 
 
                                All'Ispettorato regionale del  lavoro
                                di Palermo 
 
                                Loro Sedi 
 
 
1. Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in  materia  di
  certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000,  n.
  445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183. 
 
  Il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' intervenuto  sulla
disciplina in materia di Documento Unico di Regolarita'  Contributiva
(DURC) con l'art. 14, comma 6-bis, stabilendo  che  "nell'ambito  dei
lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche
acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva
con le modalita'  di  cui  all'articolo  43  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni". 
  La chiara formulazione normativa esclude dunque  che  nei  pubblici
appalti nonche' nei lavori privati di edilizia il DURC  possa  essere
consegnato dal privato all'Amministrazione,  dovendo  necessariamente
essere quest'ultima a richiederlo alle  Amministrazioni  preposte  al
suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili. 
  La norma non ha pero' fatto venire meno l'attualita' del  problema,
piu' volte sollevato a questa Amministrazione,  dell'applicazione  al
DURC delle  disposizioni  introdotte  in  materia  di  certificazione
dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183,  che  ha  novellato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
introducendo il comma 02 all'art. 40. 
  Il  privato  puo'  infatti  richiedere  il  rilascio  del  DURC  da
consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei  rapporti
tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma  9,  decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81.  Nel  rilasciare  il  DURC,  gli
Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena
di nullita', ai sensi del comma 02 dell'art. 40,dello  stesso  d.P.R.
n. 445 del 2000, la  dicitura:  «Il  presente  certificato  non  puo'
essere prodotto agli  organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai
privati gestori di pubblici servizi». Tale conclusione consegue  alla
soluzione che si ritiene di condividere con riguardo al profilo della
natura del DURC. 
  Il DURC e', invero, un certificato, avendo tutte le caratteristiche
che l'art. 1, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 445 del 2000 richiede  per
definire   tale    un    documento    ("documento    rilasciato    da
un'amministrazione  pubblica   avente   funzione   di   ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualita' personali  e
fatti contenuti in albi,  elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche"). 
  A questa conclusione  e'  pervenuta  anche  la  giurisprudenza  del
giudice  amministrativo  che,  con   orientamento   consolidato,   ha
affermato che il DURC costituisce una dichiarazione  di  scienza,  da
collocarsi fra gli atti di certificazione o di  attestazione  redatti
da un pubblico ufficiale ed aventi carattere  meramente  dichiarativo
di dati in possesso  della  pubblica  amministrazione,  assistito  da
pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,  facente  pertanto  prova
fino a querela di falso (Cons. St., sez.  V,  18  novembre  2011,  n.
6072; id. 4 agosto 2010, n. 5213; id., sez. VI,  6  aprile  2010,  n.
1934; id., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874). 
  La natura di certificato e' attribuita al DURC anche  dall'art.  6,
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che  al  comma  1  chiarisce  che  "Per
documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato
che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore  economico
per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa  edile
per i lavori, verificati sulla base  della  rispettiva  normativa  di
riferimento". 
  Tale essendo  la  natura  del  DURC,  deve  concludersi  nel  senso
dell'applicabilita' allo stesso dei principi dettati  dal  d.P.R.  n.
445 del 2000. Aggiungasi che l'art. 44 bis, d.P.R. n. 445  del  2000,
introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011  (applicabile
per  le  fattispecie  non  rientranti  nella  previsione   introdotta
dall'art. 14, comma 6-bis, decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5),  ha
espressamente previsto che "Le informazioni relative alla regolarita'
contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero  controllate  ai  sensi
dell'articolo 71, dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel
rispetto della specifica  normativa  di  settore".  In  sostanza,  il
legislatore  del  2011,  nell'ambito  della   semplificazione   delle
certificazioni amministrative, ha  tenuto  conto  delle  peculiarita'
della disciplina relativa al DURC, prevedendo  che  lo  stesso  debba
sempre essere acquisito d'ufficio dalle  Amministrazioni  procedenti,
fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore  preveda
la presentazione di una dichiarazione  sostitutiva.  In  tale  ultima
ipotesi  l'Amministrazione  verifichera'  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal privato, ai sensi dell'art.  71,  d.P.R.  n.  445  del
2000. In altri termini, il legislatore,  mediante  il  richiamo  alla
specifica disciplina di settore, ha inteso includere le  informazioni
relative alla regolarita' contributiva  nell'ambito  di  applicazione
del   principio   generale    dell'acquisizione    d'ufficio    delle
certificazioni amministrative, contenuto nel comma 1, lett.  a),  del
citato art. 15, ribadendo implicitamente che le uniche eccezioni sono
quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore. In  tali  casi,
infatti, l'Amministrazione - ricevuta l'autocertificazione  -  dovra'
procedere, ai sensi dell'art.  71,  d.P.R.  n.  445  del  2000,  alla
verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato, "I  controlli
sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con le  modalita'  di
cui   all'art.    43    consultando    direttamente    gli    archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo  alla  medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della corrispondenza di  quanto  dichiarato  con  le  risultante  dei
registri da questa custoditi". 
  2. Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici. 
  Nella materia dei lavori pubblici l'acquisizione d'ufficio del DURC
- peraltro gia' espressamente prevista dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 - deve essere effettuata in  tempi  rapidi,  sia
nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo
della  regolarita'  contributiva  e'  condizione  necessaria  per  il
pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative
a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. In  queste
ultime ipotesi, infatti, un eventuale  ritardo  nella  richiesta  del
DURC puo' tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con  conseguente
maggiore onerosita' degli stessi ed evidente responsabilita' erariale
del  dipendente  incaricato  di  chiedere  il  DURC   agli   Istituti
previdenziali e alle Casse edili. Si ricorda peraltro che le  imprese
interessate, secondo quanto chiarito da una  nota  congiunta  del  26
gennaio 2012 dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., attraverso  un'apposita
funzione    di    consultazione    disponibile    su    l'applicativo
www.sportellounicoprevidenziale.it,  possono   verificare   l'inoltro
della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
  3. Modalita' di effettuazione della richiesta del DURC. 
  Risulta  alla  scrivente  che  e'  prassi   delle   Amministrazioni
inoltrare la richiesta di rilascio del DURC attraverso i canali della
posta cartacea e che anche gli  Istituti  previdenziali  e  le  Casse
edili trasmettono nelle vie ordinarie, tramite posta, il documento. 
  Si invitano le Amministrazioni in indirizzo  ad  utilizzare,  salvo
motivati casi eccezionali, per l'inoltro della richiesta il  servizio
on  line  disponibile   in   www.sportellounicoprevidenziale.it.   Si
invitano, altresi', gli Istituti previdenziali e le  Casse  Edili  ad
utilizzare per la trasmissione del  certificato  lo  strumento  della
Posta Elettronica Certificata. 
  L'utilizzo di tale modalita', oltre a determinare indubbi  risparmi
di risorse economiche e amministrative, comporta anche una  riduzione
dei tempi per chiudere il  procedimento  di  acquisto  d'ufficio  del
DURC. 
  Nel caso in cui venga rilasciato d'ufficio,  sul  certificato  deve
essere apposta la  dicitura  "rilasciato  ai  fini  dell'acquisizione
d'ufficio". 
    Roma, 31 maggio 2012 
 
                                                Il Ministro per la    
                                             pubblica amministrazione 
                                               e la semplificazione   
                                                 Patroni Griffi       
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 358