AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura  di  mutuo  riconoscimento,  del  medicinale  «Zirtec»  con
conseguente modifica degli stampati. (12A10023) 
(GU n.225 del 26-9-2012)

 
 
 
      Estratto determinazione FV n. 157/2012 del 30 luglio 2012 
 
    Medicinale: ZIRTEC. 
    Confezioni: 
    A.I.C. n. 026894016 «10  mg  compresse  rivestite  con  film»  20
compresse; 
    A.I.C. n. 026894028 «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone  20
ml; 
    A.I.C. n. 026894030 «1 mg/ml soluzione orale» flacone 150 ml; 
    A.I.C. n. 026894042  «10  mg  compresse  rivestite  con  film»  7
compresse; 
    A.I.C. n. 026894067 «10  mg  compresse  rivestite  con  film»  10
compresse; 
    A.I.C. n. 026894081 «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone  10
ml; 
    A.I.C. n. 026894093 «1 mg/ml soluzione orale» flacone 75 ml. 
    Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a. 
    Procedura mutuo riconoscimento IE/H/0209/001-003/R/001. 
    Con scadenza il 14 novembre  2011  e'  rinnovata,  con  validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio
illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   per   il   foglio
illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni  dall'entrata  in
vigore della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazione ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla presente determinazione non potranno piu' essere dispensate  al
pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno  successivo  a  quello
della pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza  del
termine  sopra  indicato,  tali  confezioni  andranno  ritirate   dal
commercio. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.