DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2012 

Sospensione del sig. Antonio Rappoccio dalla carica di componente del
Consiglio regionale della regione Calabria. (12A10647) 
(GU n.234 del 6-10-2012)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo  di  Catanzaro,
prot. n. 56728 del 30 agosto 2012 con la quale sono stati inviati gli
atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria  relativi  al
fascicolo processuale n. 837/12 R.G.N.R., n. 4625/12  R.G.I.P.  e  n.
58/12 O.C.C. a carico del  sig.  Antonio  Rappoccio,  componente  del
Consiglio regionale della regione Calabria, ai  sensi  dell'art.  15,
comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in  data  23
agosto 2012 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai  sensi
dell'art. 285 del codice  di  procedura  penale,  nei  confronti  del
componente  del  Consiglio  regionale  della  regione  Calabria  sig.
Antonio Rappoccio, per i reati di cui agli articoli 416, comma  primo
c.p.; articoli 81, 110 c.p. e art. 87 D.P.R. 16 maggio 1960, n.  570;
81, 110 e 640 c.p.; 81, 110 e 314, comma secondo c.p.; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica  di  "....consigliere  regionale"
quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione  della  misura  della
custodia cautelare in carcere, di cui  all'art.  285  del  codice  di
procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come ritenuto dalla  Suprema  Corte  di  Cassazione  nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 23 agosto  2012  decorre  la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis,  della  legge
n. 55/90 e successive modificazioni; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
e il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 23 agosto 2012 e' accertata la sospensione del sig.
Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio  regionale
della Regione Calabria, ai sensi dell'art.  15,  comma  4-bis,  della
legge 19 marzo 1990, n. 55. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 17 settembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti