CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (12A10903) 
(GU n.238 del 11-10-2012)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 10 ottobre 2012,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da  13  cittadini  italiani,  previo  deposito  di
dichiarazioni sostitutive e  di  certificati  comprovanti  iscrizione
nelle  liste  elettorali,  di  voler  promuovere  una  richiesta   di
referendum popolare, previsto dall'art. 75  della  Costituzione,  sul
seguente quesito: 
    «Volete voi, al fine di contrastare la precarieta'  nei  rapporti
di lavoro, che sia abrogato: 
      3. il comma due dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966  n.  604
denominata "Norme sui  licenziamenti  individuali"  pubblicata  nella
G.U. n. 195 del 6 agosto 1966 nel testo  risultante  per  effetto  di
modificazioni ed integrazioni successive che  recita  "L'impugnazione
e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine  di  180
giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del  tribunale  in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo  di  conciliazione  o  arbitrato,  ferma
restando la possibilita' di produrre nuovi documenti  formatisi  dopo
il deposito del  ricorso.  Qualora  la  conciliazione  o  l'arbitrato
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento, ricorso al giudice deve  essere  depositato  a
pena di decadenza entro sessanta giorni dal  rifiuto  o  dal  mancato
accordo"; 
      4. L'art. 32 della legge 4  novembre  2010  n.  183  denominata
"Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro"  e  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, limitatamente: 
        - al comma 2  che  cosi'  recita:  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i  casi
di invalidita' del licenziamento". 
        - al comma 3  che  cosi'  recita:  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: 
          a) ai licenziamenti che  presuppongono  la  risoluzione  di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di  lavoro,  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, e successive modificazioni. Laddove si  faccia  questione  della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo  6,  che  decorre  dalla  cessazione  del
medesimo contratto,  e'  fissato  in  centoventi  giorni,  mentre  il
termine di cui al  primo  periodo  del  secondo  comma  del  medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni; 
          b)   al   recesso   del   committente   nei   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa,  anche  nella  modalita'  a
progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile; 
          c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del  codice
civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della
comunicazione di trasferimento"; 
        - al comma  4  che  cosi  recita:  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: 
          a) ai contratti di lavoro  a  termine  stipulati  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, in corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; 
          b) ai contratti di lavoro a  termine,  stipulati  anche  in
applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data di entrata in vigore della presente legge; 
          c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta  ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile  con  termine  decorrente  dalla
data del trasferimento; 
          d) in ogni altro caso in cui, compresa  l'ipotesi  prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto  di  lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". 
        - al comma 5 che cosi recita: "Nei casi  di  conversione  del
contratto a tempo determinato,  il  giudice  condanna  il  datore  di
lavoro  al  risarcimento  del  lavoratore  stabilendo   un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un  minimo  di  2,5  ed  un
massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo  8  della  legge  15
luglio 1966, n. 604"; 
        - al comma 6 che cosi'  recita:  "in  presenza  di  contratti
ovvero  accordi  collettivi  nazionali,  territoriali  o   aziendali,
stipulati  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul  piano  nazionale,  che  prevedano  l'assunzione,
anche  a  tempo  indeterminato,  di  lavoratori  gia'  occupati   con
contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il  limite
massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'"; 
        - al comma 7 che cosi' recita: "Le  disposizioni  di  cui  ai
commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i  giudizi,  ivi  compresi
quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge.
Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai  soli  fini
della determinazione della indennita' di cui  ai  commi  5  e  6,  il
giudice fissa alle parti  un  termine  per  l'eventuale  integrazione
della domanda  e  delle  relative  eccezioni  ed  esercita  i  poteri
istruttori  ai  sensi  dell'articolo  421  del  codice  di  procedura
civile"?» 
    Dichiarano, altresi', di  eleggere  domicilio  presso  lo  Studio
Legale dell'Avv. Carlo Guglielmi Via Germanico n. 172 - 00192 ROMA 
    e-mail: carloguglielmi@otranto18.it