DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2012 

Differimento, per il solo anno finanziario 2012,  dei  termini  della
procedura di riparto della quota del cinque  per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta  del
contribuente, alla finalita' del  finanziamento  delle  attivita'  di
tutela,  promozione   e   valorizzazione   dei   beni   culturali   e
paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 maggio 2012. (12A10905) 
(GU n.239 del 12-10-2012)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione   amministrativa",   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
"Codice  dei  beni  culturali  e   del   paesaggio",   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98,   recante   "Disposizioni   urgenti   per   la    stabilizzazione
finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
  Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Legge di stabilita' 2012); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
maggio 2012, recante "Determinazione delle  modalita'  di  richiesta,
delle liste dei soggetti ammessi al  riparto  e  delle  modalita'  di
riparto della quota del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche  destinata,   in   base   alla   scelta   del
contribuente, alla finalita' del  finanziamento  delle  attivita'  di
tutela,  promozione   e   valorizzazione   dei   beni   culturali   e
paesaggistici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana del 5 giugno 2012, n. 129; 
  Rilevato che alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri risultava  gia'  decorso  il  termine  del  31
maggio  2012,  stabilito  dal  medesimo   decreto   ai   fini   della
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che
intendono partecipare al riparto della quota  del  cinque  per  mille
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sopra indicata; 
  Tenuto  conto,  altresi',   dei   tempi   tecnici   necessari   per
l'informatizzazione del procedimento in argomento e l'implementazione
del relativo sistema informativo; 
  Ritenuto necessario, pertanto, per il solo anno  finanziario  2012,
di  procedere  al  differimento  del   termine   predetto,   nonche',
conseguentemente, dei successivi termini del procedimento; 
  Su proposta del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Differimento dei termini per l'anno 2012 
 
  1. Per il solo anno finanziario 2012, i termini della procedura  di
riparto della quota del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche  destinata,   in   base   alla   scelta   del
contribuente, alla finalita' del  finanziamento  delle  attivita'  di
tutela,  promozione   e   valorizzazione   dei   beni   culturali   e
paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 maggio 2012, sono differiti come segue: 
    a) il termine del 31 maggio 2012 previsto dall'articolo 2,  comma
5, per la presentazione delle domande di  iscrizione  all'elenco  dei
soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del  cinque
per mille e' differito al 31 ottobre 2012; 
    b) il termine del 15 giugno 2012 previsto dall'articolo 2,  comma
5, per la redazione  dell'elenco  degli  enti  che  hanno  presentato
istanza  di  iscrizione  all'elenco  dei   soggetti   che   intendono
partecipare al riparto della quota del cinque per mille e'  differito
al 15 novembre 2012; 
    c) il termine del 30 giugno 2012 previsto dall'articolo 2,  comma
6, per la pubblicazione sul sito web del  Ministero  dell'elenco  dei
soggetti iscritti e' differito al 30 novembre 2012; 
    d) il termine del 15 luglio 2012 previsto dall'articolo 2,  comma
6,  per  consentire  la  rilevazione  di  eventuali  errori  relativi
all'iscrizione all'elenco e' differito al 15 dicembre 2012; 
    e) il termine del 31 luglio 2012 previsto dall'articolo 2,  comma
6, per la pubblicazione sul sito  web  del  Ministero  dell'eventuale
versione aggiornata dell'elenco e' differito al 30 dicembre 2012; 
    f) il termine del 31 agosto 2012 previsto dall'articolo 2,  comma
7, per la sottoscrizione e spedizione, da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco aggiornato, della dichiarazione sostitutiva dell'atto  di
notorieta' relativo alla persistenza dei requisiti e' differito al 31
gennaio 2013; 
    g) il termine del 30 ottobre 2012 previsto dall'articolo 2, comma
8, per lo svolgimento  di  controlli,  anche  a  campione,  circa  la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive presentate  e'  differito
al 31 marzo 2013; 
    h) il termine del 15  novembre  2012  previsto  dall'articolo  2,
comma 9, per la pubblicazione sul sito web del Ministero  dell'elenco
dei soggetti ammessi al beneficio, nonche'  di  quello  dei  soggetti
esclusi dal riparto, e' differito al 15 aprile 2013; 
    i) il termine del 30  novembre  2012  previsto  dall'articolo  4,
comma 2, per la presentazione, da  parte  di  ciascuno  dei  soggetti
iscritti  nell'elenco,  del  programma  delle   attivita'   e   degli
interventi che intende realizzare con il contributo proveniente dalla
quota del cinque per mille, e' differito al 30 aprile 2013; 
    l) il termine del 15 aprile 2013 previsto dall'art. 4,  comma  6,
del citato decreto, per il riparto ad opera  del  Direttore  Generale
per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, e'  differito  al  30
settembre 2013, salvo le  disponibilita'  finanziarie  assegnate  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
  2. Restano ferme tutte le altre previsioni del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012. 
    Roma, 4 ottobre 2012 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei Ministri 
                             Catricala' 
 
 
                       Il Ministro per i beni 
                      e le attivita' culturali 
                               Ornaghi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Grilli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 22