MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2012 

Condizioni che devono soddisfare le colture di  riso  ai  fini  della
certificazione delle sementi: recepimento della  direttiva  2012/1/UE
della Commissione del 6 gennaio 2012. (12A11406) 
(GU n.253 del 29-10-2012)

 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e  successive  modifiche,
recante disciplina dell'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modifiche,  recante  regolamento  di  applicazione
della legge n. 1096/71; 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche; 
  Vista la direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio  2012,
recante modifiche della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto
riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture di
Oryza sativa; 
  Ritenuto necessario dare applicazione, in via amministrativa,  alle
norme contenute nella direttiva 2012/1/UE  della  Commissione  del  6
gennaio  2012,  che  modifica  caratteristiche  tecniche   di   altra
direttiva  dell'Unione   europea   gia'   recepita   nell'ordinamento
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla lettera A) Cereali,  punto  3,  lettera  C)  Oryza  sativa,
dell'allegato VII del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065 «Condizioni alle  quali  devono  soddisfare  le
colture ai fini della certificazione», il seguente testo: 
    «Il numero di piante che sono manifestamente  riconoscibili  come
piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 
      0 per la produzione di sementi di base, 
      1 per 50 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di
2ª generazione.» 
e' sostituito dal seguente: 
    «Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da
Fusarium fujikuroi non deve superare: 
      per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m², 
      per la produzione di sementi certificate di 1ª  generazione:  4
per 200 m², 
      per la produzione di sementi certificate di 2ª  generazione:  8
per 200 m². 
  Il numero di piante  che  sono  manifestamente  riconoscibili  come
piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 
    0 per la produzione di sementi di base, 
    1 per 100 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e  di
2ª generazione.» 
  Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, e' soggetto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, ai  sensi  dell'art.  3  comma  1
lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in  vigore  il
giorno successivo alla sua pubblicazione. 
    Roma, 19 luglio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 58