PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 ottobre 2012 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Liguria  nelle  iniziative  finalizzate  al  definitivo
superamento della situazione di  criticita'  conseguente  alla  grave
situazione di pericolo che  interessa  il  reticolo  idrografico  del
torrente Ferreggiano  e  del  torrente  Sturla.  (Ordinanza  n.  21).
(12A11596) 
(GU n.255 del 31-10-2012)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
febbraio 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alla grave  situazione  di  pericolo  che  interessa  il
reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567
del 5 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Considerata che in conseguenza degli eventi del 4  ottobre  2010  e
del 25 novembre 2011 si e' ulteriormente aggravata la  situazione  di
criticita'  determinatasi  nel  reticolo  idrografico  del   torrente
Ferreggiano e del torrente Sturla; 
  Vista la nota del Presidente della regione Liguria  del  10  agosto
2012; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nei  contesto  di
criticita' determinatosi lungo il reticolo idrografico  del  torrente
Ferreggiano  e  del  torrente  Sturla  in  conseguenza  degli  eventi
richiamati di cui in premessa. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  Presidente  della  Regione
Liguria  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate al definitivo  subentro  della  Regione  Liguria  per  il
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di  adozione  della  presente  ordinanza  relativamente  al
torrente Sturla ed al torrente Ferreggiano. Il soggetto  responsabile
e' autorizzato a porre in essere, entro e  non  oltre  trenta  giorni
dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo  comma
3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in  regime  ordinario
delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del  contesto
critico in rassegna, e provvede, avvalendosi, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  dei  Vice  Segretario  Generale  del
Comune di Genova per il torrente  Sturla  e  del  Direttore  generale
della Direzione  Programmazione  e  Pianificazione  Strategica  della
Regione Liguria per il torrente  Ferreggiano,  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  Commissario  delegato  pro
tempore provvede,  entro  dieci  giorni  dall'adozione  del  presente
provvedimento,  a  trasferire   alla   Regione   Liguria   tutta   la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico, come risultante  dalla
ricognizione di cui al comma 2. 
  4.  Il  Presidente  della  Regione  Liguria,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2  puo'
avvalersi, oltre che dei soggetti di cui  al  comma  2,  anche  delle
strutture organizzative del Comune di Genova, oltre che della Regione
Liguria, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Presidente  della   Regione   Liguria
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3567/2007  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  che   viene   allo   stesso
intestata. All'esito delle attivita' di competenza le eventuali somme
residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al
bilancio delle amministrazioni di provenienza, fermo restando  quanto
previsto dall'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4-quater, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. 
  6. Il Presidente della Regione Liguria, a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2012 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli