MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Tapia de Jesus Indira Johanna, di  titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di odontoiatra. (12A11818) 
(GU n.263 del 10-11-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Vista l'istanza in data 30 giugno 2010,  con  la  quale  la  sig.ra
Tapia de Jesus Indira  Johanna,  nata  il  23  agosto  1985  a  Santo
Domingo, cittadina  dominicana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del
titolo «Doctor en odontologia», rilasciato in  data  26  aprile  2008
dalla «Universidad autonoma de Santo Domingo», ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
Terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo n. 206/2007, concernente le
procedure di riconoscimento in regime di stabilimento; 
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2010, con il quale, ai
sensi dell'art. 16,  comma  5,  del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo  in  questione  e'   stato
subordinato al superamento,  da  parte  dell'istante,  di  una  prova
attitudinale inerente  alle  seguenti  materie:  endodonzia;  protesi
dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata  in  data  24
settembre e 1° ottobre 2012, a seguito della quale  l'interessata  e'
risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli, ovvero di diniego,  nonche'  i  decreti  di  attribuzione  di
misura compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la
firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Doctor  en
odontologia», rilasciato in data 26 aprile  2008  dalla  «Universidad
autonoma de Santo Domingo» alla sig.ra Tapia de Jesus Indira Johanna,
nata il 23 agosto 1985 a  Santo  Domingo,  cittadina  dominicana,  e'
riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio  in  Italia  della
professione di odontoiatra. 
  2. La dott.ssa Tapia de Jesus  Indira  Johanna  e'  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione,
nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  successive  modifiche,
all'ordine dei medici-chirurghi e  degli  odontoiatri  -  Albo  degli
odontoiatri - che accerta la conoscenza, da  parte  dell'interessato,
della lingua italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi