Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2011. (12A12354)(GU n.273 del 22-11-2012)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in
particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed
in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno
2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 52, comma 18;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 80, comma 35;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in
particolare, l'art. 4, comma 5;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge
del 30 luglio 2004, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente:
«regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e
integrazioni», di seguito denominato regolamento;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 214;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in
particolare l'art. 1, commi 15 e 19;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l'art. 2, comma 296;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge
14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)»;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Legge di bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 246) concernente
«Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010»
tabella n. 3 - cap. 3121;
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2010, n. 297;
Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013»;
Visto il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e
delle finanze «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 giugno
2011 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di
contributi per l'anno 2011 alle emittenti televisive locali, ai sensi
dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;
Visto che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella
deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10
novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in
bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento,
l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza
costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al
fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti
nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di
beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta
ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza
ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di
disoccupazione;
Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4,
del regolamento si considera operante in una determinata regione o
provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di
messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della
medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che
raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di
quella residente nel territorio della regione irradiata;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del
citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti
all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di cui alla voce
«ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto
economico del bilancio di esercizio;
Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del
regolamento ciascuna emittente puo' presentare la domanda per il
bacino d'utenza televisiva nel quale e' ubicata la sede operativa
principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la
medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al
settanta per cento di quella residente nel territorio della regione
irradiata;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del
ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini
di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei
fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente
televisiva in ciascun bacino di utenza;
Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2011
di euro 112.858.037,00;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata
legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati
(Euro 112.858.037,00) il quindici per cento (Euro 16.928.705,55) e'
destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma
da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 e' di
Euro 95.929.331,00;
Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro
95.929.331,00 previsto per l'anno 2011 tra i vari bacini di utenza
televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del piu' volte
menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi
previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente
dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano
chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare
rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree
economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che,
pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun
bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di
fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e
dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa,
secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2011 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al
Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto ministeriale 17 giugno 2011;
Decreta:
Art. 1
1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti
televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma
296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13 dicembre 2010,
n. 221, in combinato con il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro
dell'economia e delle finanze, tabella n. 3 - cap. 3121 pari ad Euro
95.929.331,00 per l'anno 2011, e' ripartito tra i bacini di utenza
televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, come segue:
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REGIONI CONTRIBUTO REGIONALE
--------------------------------------------------
ABRUZZO € 1.316.699,50
--------------------------------------------------
BASILICATA € 191.113,02
--------------------------------------------------
BOLZANO € 291.538,23
--------------------------------------------------
CALABRIA € 1.916.386,45
--------------------------------------------------
CAMPANIA € 13.673.006,52
--------------------------------------------------
EMILIA ROMAGNA € 5.758.359,76
--------------------------------------------------
FRIULI VENEZIA GIULIA € 3.057.972,81
--------------------------------------------------
LAZIO € 5.799.394,84
--------------------------------------------------
LIGURIA € 2.621.681,84
--------------------------------------------------
LOMBARDIA € 8.870.860,21
--------------------------------------------------
MARCHE € 1.068.898,73
--------------------------------------------------
MOLISE € 923.806,04
--------------------------------------------------
PIEMONTE € 7.029.245,42
--------------------------------------------------
PUGLIA € 12.584.576,26
--------------------------------------------------
SARDEGNA € 2.481.763,97
--------------------------------------------------
SICILIA € 9.340.044,91
--------------------------------------------------
TOSCANA € 5.083.424,35
--------------------------------------------------
TRENTO € 700.997,26
--------------------------------------------------
UMBRIA € 1.083.154,78
--------------------------------------------------
VALLE D'AOSTA € 11.091,86
--------------------------------------------------
VENETO € 12.125.314,23
--------------------------------------------------
TOTALE € 95.929.331,00
2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 ottobre 2012
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 246