PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. 8/2012 

Limiti retributivi - art.  23-ter  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito in legge n. 214 del 2011  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012. (12A12361) 
(GU n.275 del 24-11-2012)
 
 Vigente al: 24-11-2012  
 

 
                            A tutte le Amministrazioni  pubbliche  di
                            cui all'art. 1, comma 2,  del  d.lgs.  n.
                            165/2001 
 
                            Alle       Autorita'       amministrative
                            indipendenti 
 
Premessa 
  Come noto, i recenti provvedimenti in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria hanno introdotto, fra  le  altre,  importanti  misure  di
contenimento delle spese nel  settore  pubblico,  anche  mediante  la
previsione di limiti ai  trattamenti  economici  ed  agli  emolumenti
corrisposti ai dipendenti, ai  titolari  di  cariche  elettive  e  ai
titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica.
Da ultimo, l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito in legge n. 214 del 2011,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 2, del decreto-legge n.  29  del  2012,  ha  previsto  che  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previo  parere
delle Commissioni  parlamentari,  «...  e'  definito  il  trattamento
economico annuo onnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in
regime di diritto pubblico di cui all'art.  3  del  medesimo  decreto
legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo  come  parametro
massimo di riferimento il trattamento economico del primo  presidente
della  Corte  di  cassazione».  Inoltre,  il  comma  2  della  citata
disposizione ha introdotto un ulteriore limite al fine di evitare  il
cumulo di trattamenti prevedendo che «Il personale di cui al comma  1
che e' chiamato, conservando il  trattamento  economico  riconosciuto
dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio  di   funzioni
direttive, dirigenziali o equiparate, anche  in  posizione  di  fuori
ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti  pubblici  nazionali,
comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere,
a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto,  o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu'  del  25  per  cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.». 
  In applicazione del suddetto articolo e' stato adottato il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  marzo  2012,  recante
«Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito
di  rapporti  di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  le  pubbliche
amministrazioni statali.», che  e'  stato  pubblicato nella  Gazzetta
ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89, e che, in base a quanto previsto
nell'art. 8 del decreto stesso e' entrato in vigore il successivo  17
aprile. 
  La menzionata disciplina si colloca in linea di continuita' con  il
precedente intervento normativo operato con la legge finanziaria  per
l'anno 2008, la legge n. 244 del 2007, che all'art. 3, commi 44  ss.,
gia' poneva il tetto retributivo del primo Presidente della Corte  di
cassazione, e con il successivo  regolamento  attuativo, decreto  del
Presidente della Reupubblica n. 195 del 2011.  Peraltro,  considerato
che il legislatore e' nuovamente intervenuto sulla  materia  con  una
normativa  di  carattere  generale,  la  disciplina  contenuta  nelle
predette norme  deve  ritenersi  superata  con  l'entrata  in  vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  La presente  circolare  e'  elaborata  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  ha   l'obiettivo   di   fornire
indicazioni  in  merito   all'attuazione   del   citato decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri.  
 
1. Disciplina sul tetto retributivo 
 
1.1. Ambito di applicazione 
 
  La ratio della normativa e' quella  del  contenimento  della  spesa
pubblica attraverso l'imposizione di limiti alle retribuzioni e a tal
fine il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  attuativo
dell'art. 23-ter del citato decreto-legge  n.  201  del  2011  impone
vincoli precisi e contiene prescrizioni dettagliate per le  pubbliche
amministrazioni  e  per  i   diretti   interessati.   La   disciplina
costituisce strumento utile ai fini  del  raggiungimento  di  primari
obiettivi di finanza pubblica. 
  Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri delimitano l'ambito oggettivo e soggettivo  di  applicazione
delle norme sul tetto. 
  In  base  all'art.  2,  nelle  fasce  o  categorie   di   personale
destinatarie   del   provvedimento   rientrano   tutti   coloro   che
percepiscono retribuzioni  o  emolumenti  a  carico  delle  pubbliche
finanze e che siano titolari di  rapporti  di  lavoro  subordinato  o
autonomo con «le pubbliche amministrazioni statali, di  cui  all'art.
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  nonche'  quelli  in  regime  di   diritto
pubblico di cui all'art. 3 del medesimo  decreto».  Quindi,  l'ambito
soggettivo  di  applicazione  del  decreto  riguarda  i  titolari  di
rapporti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  con   le   «pubbliche
amministrazioni statali» e sono esclusi dal suo campo di applicazione
diretto  i  titolari  di  rapporti  di   lavoro   intercorrenti   con
amministrazioni regionali e locali. Gli stessi sono tuttavia soggetti
alla normativa in esame nel caso  in  cui  siano  titolari  anche  di
rapporti di lavoro con le  amministrazioni  che  invece  rientrano  a
pieno titolo nell'ambito  del  regolamento.  Sono  invece  inclusi  i
titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con  amministrazioni  la
cui  disciplina  organizzativa  e'  attratta  all'ambito  statale  e,
comunque: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Consiglio  di
Stato, la Corte dei conti,  l'Avvocatura  dello  Stato,  il  CNEL,  i
Ministeri,  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli,  le   Agenzie
ex decreto  legislativo n.  300  del  1999,  gli  enti  pubblici  non
economici nazionali, gli enti parco nazionali, gli  enti  di  ricerca
nazionali, le scuole. 
  Le misure di contenimento retributivo  contenute  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri riguardano anche i  trattamenti
dei  componenti  e  dei  presidenti  delle  Autorita'  amministrative
indipendenti. In particolare,  l'art.  7  prevede  che  «A  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico
annuale del Presidente dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, del Presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas  e  del  Presidente  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni e' determinato, in relazione al  trattamento  economico
annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della
Corte  di  cassazione  nell'anno  2011,  in   euro   293.658,95.   Il
trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorita'
indipendenti e' determinato in misura inferiore del dieci  per  cento
del  trattamento  economico  annuale   complessivo   dei   rispettivi
Presidenti.». 
  L'ambito oggettivo di  applicazione  della  normativa  e'  definito
dagli artt. 1 e  3,  che  fissano  il  livello  remunerativo  massimo
omnicomprensivo annuo degli emolumenti. In base a  tali  disposizioni
ai fini del raggiungimento del tetto sono  rilevanti  gli  emolumenti
percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e,
quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale,  le
indennita' e le voci accessorie, nonche' le  eventuali  remunerazioni
per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle  amministrazioni
pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. 
 
1.2. Regime del limite 
 
  L'art.  3  del   decreto,   attuando   l'art.   23-ter   comma   1,
del decreto-legge n.  201  del  2011,  individua  quale  «tetto»  del
trattamento economico  complessivamente  corrisposto  ai  destinatari
della norma quello del trattamento annuale complessivo spettante  per
la carica al primo Presidente della Corte di cassazione. Tale  limite
per l'anno 2011 e' stato pari a € 293.658,95. 
  Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   al   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   gli   aggiornamenti    relativi
all'ammontare del predetto trattamento.  Tali  aggiornamenti  saranno
tempestivamente resi noti mediante comunicazione  sul  sito  internet
del  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  Secondo il comma 1  del  citato  art.  3,  qualora  il  trattamento
retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e  le  voci
accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori
o consulenze, sia superiore al «tetto» del trattamento spettante  per
la  carica  di  primo  Presidente  della  Corte  di  cassazione,   il
trattamento stesso si riduce al limite. 
  In base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3, ai  fini
dell'applicazione della disciplina, sono computate in modo cumulativo
le somme comunque erogate all'interessato a carico della  medesima  o
di piu' amministrazioni, anche nel caso di  pluralita'  di  incarichi
conferiti da una stessa amministrazione nel corso dell'anno. 
 
1.3. Indicazioni applicative per la riduzione al tetto 
 
  L'applicazione   della    normativa    richiede    la    necessaria
collaborazione  dei  soggetti  destinatari   della   disciplina.   In
particolare, le competenti direzioni del personale devono  curare  la
raccolta  delle  dichiarazioni  rese  dagli  interessati   ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto. 
  Le dichiarazioni degli  interessati  hanno  ad  oggetto  tutti  gli
incarichi comunque in atto  a  carico  della  finanza  pubblica,  con
l'indicazione  dell'amministrazione   conferente   e   dei   relativi
corrispettivi.  Per  incarichi  in  atto  si  intendono   tutti   gli
incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o  svolti
nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale,
il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in  maniera
ripartita su base annua  (e  cio'  anche  se,  in  base  all'atto  di
conferimento,  il  corrispettivo  verra'  pagato  solo   al   termine
dell'incarico). 
  Le comunicazioni debbono essere rese sotto forma  di  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  e  debbono  essere
indirizzate all'amministrazione di appartenenza o, nel  caso  in  cui
l'interessato sia  titolare  esclusivamente  di  rapporti  di  lavoro
autonomo, all'amministrazione con la quale  e'  in  corso  l'incarico
prevalente  dal  punto  di   vista   economico,   la   cui   puntuale
individuazione   sara'   a    cura    dell'interessato.    Ai    fini
dell'individuazione   dell'incarico   prevalente   si   tiene   conto
dell'intero  corrispettivo  previsto  per  il  suo  svolgimento.   Le
amministrazioni effettueranno i dovuti controlli sulle  dichiarazioni
in base a quanto previsto dall'art. 71 del menzionato del decreto del
Presidente della Repubblica. 
  Le dichiarazioni (ove gia' non effettuate in precedenza in base  al
decreto) debbono essere rese, per la fase di prima applicazione,  con
immediatezza e, a regime, entro il 30 novembre di ciascun anno. 
  La verifica circa il raggiungimento del limite deve essere operata: 
      nel caso in cui l'interessato sia titolare di  un  rapporto  di
lavoro    subordinato    con     la     pubblica     amministrazione:
dall'amministrazione di appartenenza, cioe' dall'amministrazione  nel
cui ruolo il dipendente e'  iscritto,  se  del  caso,  a  seguito  di
istruttoria con le amministrazioni di destinazione per le ipotesi  di
fuori ruolo, comando ed analoghe situazioni; 
      nel caso in cui l'interessato sia  titolare  esclusivamente  di
rapporti  di  lavoro  autonomo:  dall'amministrazione  con  la  quale
nell'anno  di  riferimento  l'interessato  ha  in  corso   l'incarico
prevalente  dal  punto  di  vista   economico,   che   risulta   pure
destinataria della dichiarazione di cui  all'art.  3,  comma  2,  del
decreto. 
  L'attuazione della riduzione dovra' essere operata, a  seconda  dei
casi,  o  direttamente  dall'amministrazione  di   appartenenza   del
dipendente o dall'amministrazione conferente l'incarico, se del caso,
a seguito della segnalazione  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Pertanto,  l'amministrazione  di  appartenenza  o  quella  conferente
l'incarico prevalente, siano esse amministrazioni statali  nei  sensi
definiti nel paragrafo 1.1., siano esse invece escluse dal  campo  di
applicazione diretto (come le  amministrazioni  regionali  e  locali)
debbono operare come soggetto di coordinamento nei confronti di tutte
le altre amministrazioni  coinvolte  al  fine  di  rendere  effettiva
l'applicazione della riduzione. 
  Ai  fini  della  verifica  del  raggiungimento   del   limite,   le
amministrazioni in indirizzo devono operare secondo  il  criterio  di
competenza, verificando quanto dovuto al dipendente  complessivamente
in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di  lavoro
subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome
e per incarichi. 
  Si precisa che,  ai  fini  di  applicazione  della  norma,  per  le
collaborazioni e gli incarichi di durata pluriennale, il calcolo  per
operare la riduzione tiene conto del  riparto  del  corrispettivo  in
ragione d'anno. 
  Inoltre, e' da considerarsi di competenza dell'anno  in  cui  viene
erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene
corrisposta nell'anno  successivo  rispetto  a  quello  in  cui  sono
effettuate  le  prestazioni.  Tale  e'  ad  esempio  il  caso   della
retribuzione di risultato  per  il  personale  dirigenziale  e  degli
analoghi  emolumenti  la  cui  corresponsione  e'  subordinata   alla
verifica successiva  del  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati
nell'anno precedente. 
  Si  chiarisce  che  l'applicazione  della  norma  non  comporta  la
necessita' di adottare un nuovo  provvedimento  amministrativo  o  di
stipulare un nuovo contratto accessivo  all'incarico,  ne'  un  nuovo
contratto di collaborazione o  di  conferire  un  nuovo  incarico  in
quanto la riduzione deriva direttamente dalla legge. 
  Pertanto, nel caso di lavoratori dipendenti che, per effetto di  un
rapporto o di  contratto  in  corso,  percepiscono,  al  netto  delle
riduzioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78  del
2010, convertito in legge n. 122 del 2010, un  trattamento  economico
complessivo superiore al  limite,  si  procedera'  al  calcolo  della
differenza  tra  la  retribuzione  in  godimento  e  quella   fissata
dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri. Si evidenzia che tale importo non concorre  a  formare  ne'
l'imponibile fiscale ne' l'imponibile previdenziale e  dovra'  essere
evidenziato  sul   cedolino   come   «trattenuta   ex   art.   23-ter
del decreto-legge n. 201 del 2011». 
  Nel caso di lavoratore  autonomo  che  non  sia  pure  titolare  di
rapporti di lavoro subordinato, la riduzione del compenso dovuto  per
incarichi  a  durata  pluriennale  sara'  calcolata  utilizzando   il
criterio di riparto  su  base  annua  dell'intero  compenso  e  sara'
operata al momento del versamento del saldo. 
  Ove  dalla  comunicazione  degli  interessati   emerga   l'avvenuto
superamento del limite nell'anno  considerato,  l'amministrazione  di
appartenenza, previa comunicazione all'interessato entro  un  congruo
termine, dovra' attivarsi per la riduzione dei trattamenti  al  tetto
attraverso adeguata  compensazione  nel  corso  dell'anno  successivo
rispetto  a  quello  considerato,   se   del   caso,   assumendo   il
coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte. 
  Se il superamento del  tetto  si  verifica  per  effetto  dei  soli
trattamenti fondamentale ed accessorio corrisposti per lo svolgimento
dell'incarico o della funzione dall'amministrazione di  appartenenza,
questa deve operare la riduzione  al  tetto  mediante  riduzione  dei
trattamenti gia'  nell'anno  considerato.  Analoga  riduzione  dovra'
essere operata nel caso di fuori ruolo, comando o analoghe  posizioni
da  parte  dell'amministrazione   di   destinazione   su   iniziativa
dell'amministrazione di appartenenza. 
  Nel caso di lavoratore  autonomo  che  non  sia  pure  titolare  di
rapporti di lavoro subordinato, se  il  tetto  risulta  superato  per
effetto di un unico incarico che  deve  essere  pagato  entro  l'anno
considerato  (incarico  in   corso),   l'amministrazione   conferente
operera' nell'anno stesso la riduzione al tetto degli emolumenti. 
  La riduzione sara' operata in primo luogo sugli emolumenti dovuti a
titolo di collaborazione autonoma o per lo svolgimento  di  incarichi
aggiuntivi, in subordine sul trattamento accessorio  variabile  (es.:
retribuzione di risultato per i dirigenti),  in  ulteriore  subordine
sul trattamento accessorio fisso e continuativo (es.: retribuzione di
posizione fissa e variabile, che assume il carattere  di  trattamento
fisso e continuativo per la durata dell'incarico) e solo in ulteriore
subordine sul trattamento fondamentale. 
  Considerato che l'importo  del  trattamento  del  primo  Presidente
della Corte di cassazione varia di anno in  anno,  le  riduzioni  dei
trattamenti devono essere effettuate sulla base del dato  disponibile
relativo   all'anno   precedente,   salvo   compensazione   nell'anno
successivo a seguito della comunicazione del dato definitivo. 
 
2. Limite alla retribuzione o  indennita'  riconosciuta  ai  pubblici
dipendenti in servizio, anche  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di
aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali (art. 4). 
 
  L'art. 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
contiene una  disciplina  speciale  per  i  pubblici  dipendenti  che
esercitano funzioni direttive, dirigenziali o  equiparate,  anche  in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa  presso  ministeri  o  enti
pubblici   nazionali,   comprese    le    autorita'    amministrative
indipendenti,  che  conservano  secondo  il  proprio  ordinamento  il
trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di
appartenenza. La norma pone  un  limite  al  trattamento  che  questi
dipendenti possono percepire per lo svolgimento dell'incarico  presso
l'amministrazione nella quale svolgono la  funzione,  prevedendo  che
questo trattamento non puo' essere superiore  al  25%  dell'ammontare
complessivo     del      trattamento      economico      riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza. 
  La ratio della disposizione  e'  quella  di  porre  dei  limiti  ai
trattamenti complessivi  percepiti  da  dipendenti  che  cumulano  la
propria retribuzione di origine con emolumenti aggiuntivi corrisposti
in virtu' dello svolgimento di  incarichi  presso  ministeri  o  enti
pubblici   nazionali,   comprese    le    autorita'    amministrative
indipendenti. 
  In  base  a  quanto  stabilito  espressamente  nel  comma   1,   la
disposizione introduce un limite ulteriore rispetto a quello previsto
nell'art. 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
(«fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'art. 3») e,
pertanto, i dipendenti che ricadono nel  campo  di  applicazione  del
menzionato art. 4. 
      non possono percepire complessivamente emolumenti superiori  al
tetto corrispondente alla retribuzione  del  primo  Presidente  della
Corte di cassazione; 
      non possono percepire per l'incarico  ricoperto  piu'  del  25%
dell'ammontare complessivo  del  trattamento  economico  riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza. 
  Quanto ai destinatari della disposizione, testualmente il  comma  1
fa  riferimento  al  personale  che  esercita   funzioni   direttive,
dirigenziali o equiparate, anche in posizione di  fuori  ruolo  o  di
aspettativa. Tali sono le funzioni per  le  quali  i  regolamenti  di
organizzazione o  di  diretta  collaborazione  delle  amministrazioni
interessate prevedono responsabilita' di direzione,  coordinamento  e
gestionali, nonche' quelle ad esse  equiparate  dal  punto  di  vista
retributivo. 
  Sempre in ordine ai destinatari, l'intero articolo si  riferisce  a
quei  dipendenti  che,  in  base  all'ordinamento  di   appartenenza,
mantengono il trattamento economico (interamente o solo fondamentale)
riconosciuto dall'amministrazione di  origine.  Tenendo  conto  della
predetta  ratio,  sono  comprese  nel  campo  di  applicazione  della
disposizione le ipotesi di cumulo di emolumenti aventi diversa natura
e diversa fonte di previsione. Rimangono invece estranee alla portata
della speciale  disciplina  quelle  ipotesi  di  comando  in  cui  il
trattamento fondamentale percepito dal dipendente, pur potendo essere
in  parte  a  carico   dell'amministrazione   di   appartenenza,   e'
riconosciuto in via esclusiva, quale  unico  emolumento  remunerativo
della funzione ricoperta, anche in relazione allo svolgimento  di  un
incarico di livello piu' elevato, in base a quanto previsto dai  CCNL
e dal  contratto  individuale.  In  buona  sostanza,  ai  fini  della
disposizione,  non  rileva  l'aspetto  finanziario  (ossia  su  quale
amministrazione grava l'onere per il pagamento del  trattamento),  ma
l'aspetto  giuridico  relativo  alla  struttura  e  alla   fonte   di
disciplina del trattamento stesso. 
  Per quanto riguarda specificamente il comma 2,  esso  contiene  una
norma particolare per quei dipendenti che  a  seguito  del  passaggio
nell'amministrazione  di   utilizzazione   perdono   il   trattamento
economico    accessorio    corrisposto    dall'amministrazione     di
appartenenza. Per questi casi, la disposizione pone una  clausola  di
salvaguardia, prevedendo che «Se l'assunzione dell'incarico  comporta
la perdita  di  elementi  accessori  della  retribuzione  propri  del
servizio nell'amministrazione di appartenenza,  alla  percentuale  di
cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti
elementi accessori, che vengono contestualmente considerati  ai  fini
del  calcolo  della  percentuale  medesima.».  La  norma  prevede  un
criterio di calcolo per l'individuazione  del  tetto  non  superabile
dell'indennita'  o   compenso   spettante   per   l'incarico   presso
l'amministrazione   di   destinazione.   In   buona   sostanza,    la
disposizione, stabilendo che il quantum  del  trattamento  accessorio
deve essere  incluso  nella  base  di  calcolo  della  percentuale  e
successivamente  sommato  all'importo  del  trattamento  mantenuto  a
seguito del passaggio nell'amministrazione di destinazione, fissa  il
limite massimo (e, cioe', pone un  ulteriore  tetto  non  superabile)
tenendo conto della perdita derivante  dalla  mancata  corresponsione
del trattamento accessorio da parte dell'amministrazione di origine. 
  L'importo  del  trattamento   accessorio   proprio   del   servizio
nell'amministrazione di origine da considerare ai fini del calcolo va
depurato  delle  voci  legate  all'effettiva  prestazione  e,  cioe',
dell'importo   percepito   a   titolo   di    straordinari,    turno,
reperibilita', produttivita', risultato e voci analoghe. Tale importo
va individuato  nell'accessorio  storico  percepito  dal  dipendente.
Qualora non fosse  disponibile  un  dato  aggiornato,  l'importo  del
trattamento   e'   desunto -   a   seguito   di    istruttoria    con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente - sulla  base  della
media dei trattamenti applicati nell'amministrazione di  appartenenza
nell'anno precedente a quello di riferimento per il personale di pari
qualifica e posizione. 
  Il comma 3 dell'art. 4 prevede  che  «Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano al personale di cui all'art.  2  anche
nell'ipotesi di  conferimento  di  incarichi  equiparati  nell'ambito
della medesima amministrazione.». La norma pone quindi il vincolo del
25% anche nel caso di incarichi conferiti a dipendenti della medesima
amministrazione, sempre  che  questi -  in  base  all'ordinamento  di
riferimento - mantengano il  trattamento  economico  in  godimento  e
cumulino quindi tale trattamento con  remunerazioni  aggiuntive.  Per
quanto riguarda il concetto di «incarichi  equiparati»,  vale  quanto
precisato sopra. 
  Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce  poi  che  «Resta,  in
ogni caso, salva la facolta' di optare per il  trattamento  economico
previsto  per  l'incarico  ricoperto,  ove  consentito.».  In  queste
ipotesi, il  cumulo  degli  emolumenti  viene  meno  e  l'interessato
percepisce un unico trattamento non assoggettato al vincolo  del  25%
ma solo al tetto generale di cui all'art. 3 del decreto. 
  3. Destinazione delle somme derivanti  dall'applicazione  dell'art.
23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n.  214
del 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23
marzo 2012. 
  In  base  a  quanto  previsto  dal   comma   4   dell'art.   23-ter
del decreto-legge  n.   201   del   2011,   le   risorse   rivenienti
dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1  e  2  del  medesimo
articolo sono annualmente versate al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Le modalita' applicative per  operare  i  versamenti
saranno oggetto  di  apposita  circolare  esplicativa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS. 
    Roma, 3 agosto 2012 
 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                             e la semplificazione     
                                                Patroni Griffi        

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 36