MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 novembre 2012 

Modifiche all'allegato  al  decreto  8  maggio  2012,  concernente  i
criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli  adibiti  al
trasporto su strada. (12A12944) 
(GU n.290 del 13-12-2012)

 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 maggio  2012,  recante:  "Criteri  ambientali
minimi  per  l'acquisizione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  su
strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  129  del  5  giugno
2012; 
  Considerato che, in fase di prima attuazione  del  citato  decreto,
sono emersi alcuni  problemi  applicativi,  per  l'inserimento  e  la
verifica, nelle gare d'applato per l'acquisto di autobus e  di  mezzi
pesanti relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, di  alcuni
criteri tecnici contenuti nelle schede 7 e 8 dell'allegato al decreto
su richiamato; 
  Considerata, altresi', la presenza di alcuni  errori  materiali  di
redazione nella scheda 6  relativa  alle  autovetture  e  ai  veicoli
commerciali leggeri; 
  Considerata l'urgenza di approntare i necessari correttivi anche al
fine di permettere un piu' agevole espletamento delle gare  d'appalto
per l'acquisto di automezzi pesanti (autobus e mezzi per il trasporto
merci); 
  Ritenuto,  quindi,  necessario  procedere  ad   alcune   correzioni
all'allegato al citato decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali
minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada"
sono apportate le seguenti modifiche: 
 
    nella tabella riportata al punto 6.2.2 (Limiti  di  emissioni  di
anidride carbonica), il periodo:  "Veicoli  commerciali  leggeri  con
massa  inferiore  a  3,5  tonnellate"  e'  sostituito  dal  seguente:
"Veicoli commerciali leggeri con  massa  inferiore  o  uguale  a  3,5
tonnellate"; 
    al punto 6.2.2 (Limiti di emissione di  anidride  carbonica),  il
periodo: 
      "Per i veicoli  a  doppia  alimentazione,  si  devono  indicare
entrambi i dati di emissioni di CO2 correlati alle due  tipologie  di
alimentazione, poiche' il livello di  emissioni  di  CO2  considerato
sara' pari  alla  relativa  media  aritmetica.",  e'  sostituito  dal
seguente: "Per i  veicoli  a  doppia  alimentazione,  il  livello  di
emissioni  di  CO2  considerato  sara'  pari   a   quello   correlato
all'alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL)"; 
    al punto 6.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio),  il
periodo: "In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere
riportata la  media  aritmetica  dei  dati  relativi  a  entrambe  le
tipologie  di  alimentazione.",  e'  sostituito  dal  seguente:   "In
relazione ai veicoli a doppia alimentazione, devono essere  riportati
i dati relativi al carburante alternativo (metano o GPL)"; 
    al punto 7.3.1 (Costi energetici ed ambientali di  esercizio)  il
periodo: "All'offerta che presenta  il  minor  valore  monetario  dei
costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna  un  punteggio
significativo, almeno pari a 15 punti su  100.",  e'  sostituito  dal
seguente: "All'offerta che presenta il  minor  valore  monetario  dei
costi di esercizio energetici ed  ambientali  si  deve  assegnare  un
punteggio significativo."; 
    al punto 8.3.1 (Costi energetici ed ambientali di  esercizio)  il
periodo: "All'offerta che presenta  il  minor  valore  monetario  dei
costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna  un  punteggio
significativo, almeno pari a 15 punti su  100.",  e'  sostituito  dal
seguente: "All'offerta che presenta il  minor  valore  monetario  dei
costi di esercizio energetici ed  ambientali  si  deve  assegnare  un
punteggio significativo."; 
    al punto 8.1 (Oggetto dell'appalto) il testo della nota n. 12 che
recita: "Sono ricompresi, fra le merci, i rifiuti" va sostituita  con
la seguente nota: "Fra le merci, non sono compresi i rifiuti". 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2012 
 
                                                   Il Ministro: Clini