DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012 

Sospensione del sig. Michele  Giovine  dalla  carica  di  consigliere
regionale della Regione Piemonte. (12A13367) 
(GU n.299 del 24-12-2012)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota del Rappresentante dello Stato per i rapporti con  il
sistema delle autonomie in Piemonte, prot. n. 2011004034/Area II  del
3 ottobre 2012, con la quale e' stata trasmessa, ai  sensi  dell'art.
15, comma 4-ter della citata legge n.  55/1990,  la  sentenza  emessa
dalla Corte di appello di Torino - Sezione terza penale - in data  22
maggio 2012, che ha confermato la condanna alla pena di  anni  due  e
mesi otto  di  reclusione,  inflitta  al  sig.  Michele  Giovine  nel
giudizio di primo grado dal Tribunale di Torino, con sentenza  emessa
in data 30 giugno 2011, per i reati di  cui  agli  articoli  81  cpv.
c.p., 110 c.p., 90, comma 2 decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 570/1960; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  lettera  b)
dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «...
consigliere regionale» per «coloro che, con sentenza di primo  grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato  una
condanna ad una pena non inferiore a due anni di  reclusione  per  un
delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina»; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come ritenuto dalla  Suprema  Corte  di  Cassazione  nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Rilevato che dalla data di emanazione  della  sentenza  di  appello
decorre la sospensione prevista dal ripetuto art.  15,  comma  4-bis,
della legge n. 55/1990; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 22 maggio 2012 e' accertata la sospensione del sig.
Michele Giovine dalla carica di consigliere regionale  della  Regione
Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della  legge  19  marzo
1990, n. 55. 
    Roma, 6 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti