N. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2012
Ordinanza del 6 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Modica nel procedimento civile promosso da Ambu Alessandro contro comune di Scicli e Iannello Rosario Massimo. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Riserva di posto nei concorsi pubblici - Riserva di posto a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva disciplinata dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Condizioni - Presenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995 - Irrazionale disparita' di trattamento di soggetti in situazioni omogenee in dipendenza della circostanza occasionale della presenza in servizio ad una certa data - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, art. 7, comma 1, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successivamente modificato dall'art. 3 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 24. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.1 del 2-1-2013 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento in materia di lavoro n. 396/2005 R.G.L. pendente tra Ambu Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. S. D'Angelo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. V. Iozzia, sito in Modica (Ragusa), via S. Cuore, 114/a, ricorrente, comune di Scicli (Ragusa), rappresentato e difeso dall'avv. M. Picone, elettivamente domiciliato presso l'ufficio sito in Scicli, via F. Mormino Penna n. 2, resistente, e nei confronti di Iannello Rosario Massimo, contro interessato contumace avente ad oggetto mancata assunzione a seguito di pubblico concorso; Letti gli atti e sciolta la riserva che precede, assunta all'udienza del 10 febbraio 2012. O s s e r v a 1. - Con ricorso depositato il 20 dicembre 2005 Ambu Alessandro ha adito questo Tribunale al fine sentire «ordinare al comune di Scicli di procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ... per il posto di agente di Polizia Municipale giusta concorso pubblico pubblicato nella G.U.R.S. in 27 giugno 2003 - serie speciale concorsi - n. 7», nonche' al fine di «condannare l'Amministrazione comunale di Scicli al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 25 agosto 2004 alla effettiva assunzione ... [e] alla ricostruzione della carriera contributiva ... annullare, revocare, o con qualsiasi statuizione, rendere privo di effetti giuridici l'atto di diniego di cui in narrativa ...». Ha dedotto di essere stato dichiarato vincitore del concorso pubblico indetto con deliberazione della Giunta comunale del 28 febbraio 2003, per la copertura di quattro posti di «Agente di Polizia Municipale», nell'ambito della categoria dei c.d. «riservisti» ovverosia dei candidati esterni, appartenenti a determinate categorie, muniti dei requisiti per accedere alle riserva di posti di cui al bando di concorso. Ha illustrato, a tal riguardo, che l'art. 2 del bando prevedeva una riserva di posti non superiore al 50%, di cui un posto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, per i partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5 della medesima legge, in possesso del relativo attestato di qualifica, ovvero per i soggetti che avessero partecipato alla realizzazione di progetti di pubblica utilita' collettiva, disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni ed integrazioni. Ha rappresentato, in particolare, di essere stato invitato dall'amministrazione, in qualita' di vincitore, a produrre i documenti comprovanti i titoli e i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione; di avere prodotto quanto richiesto; di avere prodotto, in particolare, il certificato del Centro per l'impiego attestante l'avvio al lavoro nel progetto n. 0113/1990, ex art. 23 legge n. 67/1988, e lo svolgimento della corrispondente attivita' lavorativa in misura superiore a centottanta giorni (dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), e cio' a comprova dello status di «riservista» di cui all'art. 2 del bando. Ha illustrato come, con comunicazione del 25 agosto 2004, l'amministrazione comunale denegava la stipula del contratto tenuto conto che la documentazione prodotta ex art. 23 legge n. 67/1998, se provava l'avviamento al progetto e lo svolgimento dell'attivita' superiore ai centottanta giorni, non provava l'ulteriore condizione della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995», siccome richiesta «dall'art. 1, comma secondo, legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, richiamata dall'art. 7, comma 1, legge regionale 15 maggio 1991, n. 27» e succ. modif. e integrazioni. Ha dedotto l'illegittimita' dell'operato dell'amministrazione e, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, legge n. 27/1991, e successive modifiche, nella misura in cui richiede l'ulteriore condizione del requisito della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995». Tale ulteriore condizione, non prevista nel testo originario della norma, violerebbe secondo il ricorrente l'art. 3 della Costituzione, in quanto tutti i soggetti che parteciparono per periodi non inferiori a centottanta giorni alla realizzazione dei piani di utilita' collettiva dal 1998, data di istituzione di detti piani, al 1995, data di cessazione degli stessi, si vedrebbero irragionevolmente preclusi il diritto all'accesso alla c.d. riserva, mentre soltanto quelli in servizio al 31 ottobre 1995 (cioe' anche quelli degli ultimi sei mesi, magari con minore anzianita' degli altri) manterrebbero il diritto alla riserva dei posti. Si e' costituito il comune di Scicli, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Non si e' costituito il contro interessato. 2. - Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di Iannello Rosario Massimo, non costituitosi. Ed invero, sebbene il decreto ex art. 415 c.p.c., emesso il 21 dicembre 2005, indichi come prima udienza di discussione quella (impossibile) del 29 marzo 2005, anziche' quella effettiva del 29 marzo 2006, non ricorre l'ipotesi della nullita' della notificazione del ricorso e del decreto (avvenuta, per quanto riguarda lo Iannello, nel rispetto del termine a difesa, il 4 gennaio 2006, come comprova l'avviso di ricevimento in atti), essendo evidente che trattasi di errore materiale, immediatamente riconoscibile dal convenuto Iannello in base al tenore dell'atto (e in particolare dalla stessa data del provvedimento), nonche' tenuto conto che lo Iannello risulta essere stato assunto presso il comune di Scicli, parte quest'ultima tempestivamente costituitasi. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che «nel rito del lavoro, l'erronea indicazione della data dell'udienza di discussione nel decreto di fissazione emanato dal giudice ai sensi dell'art. 415 c.p.c., dovuta ad anticipazione di detta data rispetto a quella di redazione del decreto e, quindi, di notifica dello stesso (nella specie la data di udienza era stata fissata per il 2 febbraio 2004 ed il decreto di fissazione portava la data dell'11 ottobre 2004), non integra un'ipotesi di nullita' del ricorso tutte quelle volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente in base al tenore dell'atto, tenendo presente i termini a comparire, ovvero, tutte le volte in cui il convenuto stesso possa facilmente attivarsi, secondo il dovere di lealta' processuale (art. 88 c.p.c.), per conoscere la data esatta di comparizione» (Cass. civ. sez. lav. 23 dicembre 2008). 3. - Sempre in sede preliminare, appare necessario delibare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente. L'eccezione appare infondata, dovendosi pertanto affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla fattispecie in scrutinio. Ed infatti, come si desume dalla semplice lettura del ricorso, nel caso di specie, non vengono dedotte questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, ma questioni successive, che riguardano le fasi relative all'assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente) dichiarati idonei. In particolare, l'oggetto del giudizio si incentra sul diniego di stipula del contratto opposto dall'amministrazione (successivamente all'approvazione della graduatoria) alla luce della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall'articolo due del bando di concorso ai fini della fruizione delle riserva (beneficio senza il quale il ricorrente rimane validamente inserito nella graduatoria). Appaiono, dunque, applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte, in materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, e secondo cui «le controversie nelle quali si contesta non la graduatoria, ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono riconducibili all'ambito privatistico ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all'attivita' autoritativa che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa al conferimento dell'incarico di Presidenza presso un'istituzione scolastica con particolare riferimento alla pretesa di conferimento dell'incarico in applicazione delle quote di riserva previste per l'assunzione obbligatoria in favore di invalidi)» (Cass. Sezioni Unite, 14 gennaio 2009, n. 561; v. anche Cass., sez. un., 13 febbraio 2008, n. 3409; Cass., sez. un., 10 gennaio 2007, n. 227). 4. - Cio' posto, ritiene questo Giudice che la questione di costituzionalita' sia rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che seguono. 5. - Rilevanza della questione. 5.1. - Ricostruzione del quadro normativo. Al fine di comprendere la rilevanza della questione, appare utile effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 7, comma 1, della Legge Regionale Sicilia 15 maggio 1991, n. 27 prevedeva, per coloro che avessero partecipato con profitto ai corsi di cui agli artt. 1 e 5, nonche' per i soggetti che avessero preso parte, per un periodo non inferiore a centottanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva di cui all'art. 23 della l.r. 11 marzo 1988, n. 67, una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso per qualifiche o profili uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato. (1) Tale norma, nel corso del tempo, e' stata soggetta a diverse modifiche. Una prima e' quella introdotta con l'art. 19, comma 2, della l.r. 1° settembre 1993, n. 25, che ha sostituito il testo dell'art. 7, comma 1, cit. A seguito dell'art. 19, comma 2, della l.r. 1° settembre 1993, n. 25, la nuova formulazione dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, ha previsto, come ulteriore condizione, che i partecipanti ai progetti di pubblica utilita' dovessero essere in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso. Una seconda modifica e' quella introdotta con l'art. 3 della Legge Regionale Sicilia 6 aprile 1996, n. 24. (2) Tale norma ha sostituito l'inciso «ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso» con quello «ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni», ponendo cosi' una nuova condizione (risultante dal rinvio alle disposizioni dell'art. l, commi 2 e 3, della l.r. n. 85/1995) ossia che i beneficiari della riserva fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. (3) Alla luce delle citate modifiche, pertanto, l'art. 7 Legge Regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 27 (come sostituito dall'art. 19, comma secondo, legge regionale n. 25/1993, come a sua volta modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1996), stabilisce che «Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quello oggetto del corso frequentato, nonche' ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall' art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni e' riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unita' sanitarie locali, di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso». L'art. 7 Legge Regione Sicilia 15 maggio 1991, n, 27, dunque, con riguardo ai soggetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a seguito delle citate modifiche, subordina il riconoscimento del beneficio ivi contemplato alle seguenti condizioni: 1) l'essere in possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso; 2) l'avere svolto per un periodo non inferiore a centottanta giorni l'attivita' prevista nei progetti di utilita' collettiva; 3) l'essere in servizio alla data del 31 dicembre del 1995 (art. 1, comma 2, legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85). 2.2. - Applicabilita' della disposizione alla fattispecie in scrutinio. La disposizione dell'art. 7 cit., per come modificata e per come sopra rappresentata, e' applicabile alla fattispecie in scrutinio, tenuto conto che il concorso e' stato indetto con il bando pubblicato nella G.U.R.S. del 27 giugno 2003, dunque dopo le modifiche sopra illustrate, sicche' la procedura concorsuale, in forza del principio tempus regit actum, doveva necessariamente recepire la suddetta normativa. Il bando di concorso, pertanto, all'art. 2, riserva di posti e preferenze, richiama correttamente l'art. 7 in questione. 2.3. - (segue) nei riguardi del ricorrente. Nel caso in scrutinio, e' evidente come la norma risulti applicabile, e pertanto spieghi effetti, nei confronti del ricorrente. Risulta infatti pacifico che l'attore, sebbene in possesso del requisito dello svolgimento dell'attivita' lavorativa ex art. 23 legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura non inferiore ai centottanta giorni (per avere svolto tale attivita' dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), e del titolo di studio (non contestato), non risulti in possesso dell'ulteriore requisito della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre del 1995». Sicche', in assenza di detta ulteriore condizione, e dunque in caso di incostituzionalita' di quella parte della norma che la contempla, il ricorrente otterrebbe senza dubbio il diritto all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del bando di concorso che risulterebbe, a tal punto, viziata da illegittimita' conseguente. Ed infatti, dall'esame della graduatoria, della posizione rivestita dal ricorrente, nonche' da quella degli altri candidati che hanno invocato il beneficio della riserva, emerge che, ove al ricorrente venisse riconosciuto detto beneficio, lo stesso sarebbe automaticamente posto in uno dei due posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e dunque maturerebbe il diritto all'assunzione. Ne' e' possibile interpretare la norma in maniera diversa da quella fatta propria dall'amministrazione. La disposizione in esame, infatti, nel rinviare espressamente ai requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, richiede necessariamente il possesso del requisito di cui al all'art. 1, comma secondo, della legge predetta, ai sensi del quale «Le misure di cui al comma 1 si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67». Il rinvio operato dall'art. 7 cit., infatti, non avrebbe motivo di esistere ove venisse inteso come limitato al requisito dei centottanta giorni di servizio per progetti di utilita' collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (in quanto tale condizione e' gia' espressamente prevista dall'art. 7 cit.), sicche' sembra evidente che detto rinvio appare volto ad introdurre l'ulteriore requisito della condizione dello stato di servizio alla data del 31 dicembre 1995. Dunque, non sembra possibile proporre soluzioni, costituzionalmente orientate, che consentano di pervenire a diverse conclusioni, rispetto a quella sopra indicata. Non risulta proponibile la soluzione formulata dal difensore della parte ricorrente, volta a consentire l'applicazione della norma, nella sua versione originaria, nei confronti del ricorrente, tenuto conto che, come gia' detto, i procedimenti e i provvedimenti amministrativi (categoria entro cui rientrano anche i bandi di concorso) devono conformarsi alla normativa vigente al tempo della loro emanazione. 6. - La non manifesta infondatezza della questione. Ritiene questo Giudice che la questione di legittimita' relativa all'art. 7, legge n. 27/1991, e succ. modif., nella parte in cui, ai fini del beneficio ivi contemplato con riguardo coloro che hanno svolto progetti di utilita' ex art. 23 legge 11 marzo 1988, n. 67 (come l'odierno ricorrente), prevede l'ulteriore condizione della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995» non sia manifestamente infondata, potendosi ipotizzare la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. La condizione in esame, non prevista nel testo originario, parrebbe violare, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, in quanto sembrerebbe generare un'irragionevole discriminazione tra tutti i soggetti che parteciparono per periodi non inferiori a centottanta giorni alla realizzazione dei piani di utilita' collettiva dal 1998, data di istituzione di detti piani, al 1995, data di cessazione degli stessi. La condizione in questione, infatti, impone di riconoscere il beneficio della riserva soltanto ai soggetti che, avendo svolto un periodo di servizio non inferiore a centottanta giorni, siano in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Tale discrimine, basato sulla mera occasionale circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995, appare irragionevole, se si considera che la ratio della riserva contemplata dalla norma si giustifica in considerazione dell'esperienza che il soggetto matura con lo svolgimento del prescritto periodo (almeno centottanta giorni), e non gia' per la mera circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Inoltre, tale discrimine sembra determinare un'irragionevole disparita' di trattamento tra coloro i quali hanno maturato piu' di centottanta giorni di servizio (come il ricorrente, che ha svolto l'attivita' prescritta dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992, dunque, per piu' di un anno), ma non risultano in servizio alla data stabilita dal legislatore, e coloro i quali che, pur avendo maturato un'esperienza minore (ad es., anche il minimo di legge di centottanta giorni), si possono avvantaggiare della riserva per la semplice occasionale circostanza, introdotta ex post dal legislatore regionale, di trovarsi in servizio alla data del 31 ottobre 1995. La condizione in scrutinio appare violare anche i principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., in quanto appare contrario a detti canoni il riconoscimento di un beneficio, quale quello della riserva, preordinato all'accesso ai ruoli nella Pubblica amministrazione, per la mera occasionale circostanza di trovarsi in servizio ad una determinata data. L'effetto della disposizione, infatti, e' quello di escludere dal beneficio della riserva tutti i soggetti non in servizio alla data del 31 ottobre 1995, nonostante tra questi possano esservi soggetti che vantano una maggiore anzianita' rispetto a coloro che risultano in servizio alla predetta data e possono accedere al beneficio. Cio' sembra contrastare con i principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., atteso che introduce un criterio di selezione per l'accesso ai ruoli basato su una circostanza di fatto occasionale, estranea ad ogni valutazione di merito. Per converso, la «ratio» della disposizione, nella parte in cui riconosce la riserva a determinati soggetti muniti di specifica esperienza, mira a non disperdere il patrimonio di professionalita' formato con i fondi pubblici. Pertanto, appare contrastare irragionevolmente con tale finalita', nonche' con i principi di cui all'art. 97 Cost., una disposizione che, anziche' definire l'ambito dei destinatari della riserva attraverso un criterio di carattere generale, collegato all'obiettivo ed effettivo esercizio delle attivita' di pubblica utilita', indipendentemente dal tempo in cui queste siano state rese, limita tale ambito in base ad una circostanza del tutto accidentale, quale e' quella di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995 (arg. ex Corte costituzionale, 29 ottobre 2002, n. 430). (1) In tal senso, disponeva l'originario art. 7 cit. che «Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica, nonche' ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, e' riservata, nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e per il periodo di un triennio a partire dalla data di approvazione della presente legge, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso, per qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato». (2) Si riporta il testo della norma «Modifiche all'art. 19 della l.r. 1° settembre 1993, n. 25: 1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le parole «ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso» sono sostituite con le seguenti «ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni»; 2. Alla fine dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le parole «purche' in servizio alla data della richiesta di assunzione» sono sostituite con le seguenti «puche' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni». (3) L'art. 1, commi 2, della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, infatti, stabilisce che «Le misure di cui al comma 1 si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni ...».
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli artt. 3 e 97 Cost.; Ritenuta, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale - Regione Sicilia, 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della l.r. 1° settembre 1993, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 3 della l.r. Sicilia 6 aprile 1996, n. 24, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ovverosia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995; Ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate in parte motiva; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata: 1) alle parti in causa (ivi compreso il resistente contumace); 2) al Presidente della Giunta regionale Siciliana; 3) al Presidente del Consiglio regionale della Sicilia. Modica, addi' 5 marzo 2012 Il giudice del lavoro: Fiorentino