N. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 2012

Ordinanza del 6  marzo  2012  emessa  dal  Tribunale  di  Modica  nel
procedimento civile promosso da  Ambu  Alessandro  contro  comune  di
Scicli e Iannello Rosario Massimo. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Riserva  di  posto
  nei concorsi pubblici - Riserva di posto a favore dei  soggetti  in
  possesso del prescritto titolo di studio che  per  un  periodo  non
  inferiore a 180 giorni abbiano partecipato  alla  realizzazione  di
  progetti di utilita' collettiva  disciplinata  dall'art.  23  della
  legge 11 marzo 1988, n. 67 - Condizioni - Presenza in servizio alla
  data del 31 ottobre 1995 - Irrazionale disparita' di trattamento di
  soggetti in situazioni omogenee  in  dipendenza  della  circostanza
  occasionale  della  presenza  in  servizio  ad  una  certa  data  -
  Incidenza  sul  principio  di   buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione. 
- Legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, art. 7,  comma
  1, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge della Regione
  Siciliana 1° settembre 1993, n. 25,  e  successivamente  modificato
  dall'art. 3 della legge della Regione Siciliana 6 aprile  1996,  n.
  24. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.1 del 2-1-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento in materia di lavoro n. 396/2005 R.G.L. pendente
tra Ambu Alessandro, rappresentato e difeso  dall'avv.  S.  D'Angelo,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. V. Iozzia,  sito
in Modica (Ragusa), via S. Cuore, 114/a, ricorrente, comune di Scicli
(Ragusa), rappresentato e difeso dall'avv. M.  Picone,  elettivamente
domiciliato presso l'ufficio sito in Scicli, via F. Mormino Penna  n.
2, resistente, e nei confronti di Iannello  Rosario  Massimo,  contro
interessato contumace avente ad oggetto mancata assunzione a  seguito
di pubblico concorso; 
    Letti  gli  atti  e  sciolta  la  riserva  che  precede,  assunta
all'udienza del 10 febbraio 2012. 
 
                            O s s e r v a 
 
    1. - Con ricorso depositato il 20 dicembre 2005  Ambu  Alessandro
ha adito questo Tribunale al fine  sentire  «ordinare  al  comune  di
Scicli di procedere alla stipula del  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato ... per il posto di agente di Polizia Municipale giusta
concorso pubblico pubblicato nella G.U.R.S. in 27 giugno 2003 - serie
speciale  concorsi  -  n.  7»,  nonche'  al   fine   di   «condannare
l'Amministrazione comunale di Scicli al risarcimento del  danno  pari
alle  retribuzioni  maturate  dal  25  agosto  2004  alla   effettiva
assunzione ... [e] alla ricostruzione della carriera contributiva ...
annullare, revocare, o con qualsiasi statuizione,  rendere  privo  di
effetti giuridici l'atto di diniego di cui in narrativa ...». 
    Ha dedotto di essere  stato  dichiarato  vincitore  del  concorso
pubblico indetto con  deliberazione  della  Giunta  comunale  del  28
febbraio 2003, per la  copertura  di  quattro  posti  di  «Agente  di
Polizia   Municipale»,   nell'ambito   della   categoria   dei   c.d.
«riservisti»  ovverosia  dei  candidati   esterni,   appartenenti   a
determinate categorie, muniti dei requisiti per accedere alle riserva
di posti di cui al bando di concorso. 
    Ha illustrato, a tal riguardo, che l'art. 2 del  bando  prevedeva
una riserva di posti non superiore al 50%, di cui un posto, ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, legge regionale 15 maggio 1991, n.  27,  per  i
partecipanti ai corsi previsti dagli  artt.  1  e  5  della  medesima
legge, in possesso del relativo attestato di qualifica, ovvero per  i
soggetti che avessero partecipato alla realizzazione di  progetti  di
pubblica utilita' collettiva, disciplinati dall'art. 23  della  legge
11 marzo  1988,  n.  67  e  successive  modifiche,  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Ha  rappresentato,  in  particolare,  di  essere  stato  invitato
dall'amministrazione,  in  qualita'  di  vincitore,  a   produrre   i
documenti comprovanti i titoli e i requisiti dichiarati nella domanda
di partecipazione; di  avere  prodotto  quanto  richiesto;  di  avere
prodotto, in particolare, il certificato  del  Centro  per  l'impiego
attestante l'avvio al lavoro nel progetto n. 0113/1990,  ex  art.  23
legge n. 67/1988, e lo  svolgimento  della  corrispondente  attivita'
lavorativa in misura superiore a centottanta giorni (dall'11 novembre
1991 al  4  dicembre  1992),  e  cio'  a  comprova  dello  status  di
«riservista» di cui all'art. 2 del bando. 
    Ha  illustrato  come,  con  comunicazione  del  25  agosto  2004,
l'amministrazione comunale denegava la stipula del  contratto  tenuto
conto che la documentazione prodotta ex art. 23 legge n. 67/1998,  se
provava l'avviamento al  progetto  e  lo  svolgimento  dell'attivita'
superiore ai centottanta giorni, non provava  l'ulteriore  condizione
della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995», siccome
richiesta «dall'art. 1, comma secondo, legge  regionale  21  dicembre
1995, n. 85, richiamata dall'art. 7,  comma  1,  legge  regionale  15
maggio 1991, n. 27» e succ. modif. e integrazioni. 
    Ha dedotto l'illegittimita' dell'operato dell'amministrazione  e,
in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7,  legge  n.
27/1991,  e  successive  modifiche,  nella  misura  in  cui  richiede
l'ulteriore condizione del requisito della  «permanenza  in  servizio
alla data del 31 ottobre 1995». 
    Tale ulteriore condizione,  non  prevista  nel  testo  originario
della  norma,  violerebbe  secondo  il  ricorrente  l'art.  3   della
Costituzione, in  quanto  tutti  i  soggetti  che  parteciparono  per
periodi non inferiori a centottanta  giorni  alla  realizzazione  dei
piani di utilita' collettiva dal 1998, data di istituzione  di  detti
piani, al 1995,  data  di  cessazione  degli  stessi,  si  vedrebbero
irragionevolmente preclusi il diritto all'accesso alla c.d.  riserva,
mentre soltanto quelli in servizio al 31 ottobre  1995  (cioe'  anche
quelli degli ultimi sei mesi,  magari  con  minore  anzianita'  degli
altri) manterrebbero il diritto alla riserva dei posti. 
    Si e' costituito il comune di Scicli,  eccependo  preliminarmente
il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il  rigetto  del
ricorso. 
    Non si e' costituito il contro interessato. 
    2.  -  Preliminarmente,  occorre  dichiarare  la  contumacia   di
Iannello Rosario Massimo, non costituitosi. 
    Ed invero, sebbene il decreto ex art. 415 c.p.c.,  emesso  il  21
dicembre 2005, indichi  come  prima  udienza  di  discussione  quella
(impossibile) del 29 marzo 2005, anziche'  quella  effettiva  del  29
marzo 2006, non ricorre l'ipotesi della nullita' della  notificazione
del ricorso e del decreto (avvenuta, per quanto riguarda lo Iannello,
nel rispetto del termine a difesa, il 4 gennaio 2006,  come  comprova
l'avviso di ricevimento in atti), essendo evidente  che  trattasi  di
errore materiale, immediatamente riconoscibile dal convenuto Iannello
in base al tenore dell'atto (e in particolare dalla stessa  data  del
provvedimento), nonche' tenuto conto che lo Iannello  risulta  essere
stato  assunto  presso  il  comune  di  Scicli,  parte   quest'ultima
tempestivamente costituitasi. 
    Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che «nel rito del lavoro,
l'erronea indicazione della  data  dell'udienza  di  discussione  nel
decreto di fissazione emanato dal  giudice  ai  sensi  dell'art.  415
c.p.c., dovuta ad anticipazione di detta data rispetto  a  quella  di
redazione del decreto e, quindi,  di  notifica  dello  stesso  (nella
specie la data di udienza era stata fissata per il 2 febbraio 2004 ed
il decreto di fissazione portava la data dell'11 ottobre  2004),  non
integra un'ipotesi di nullita' del ricorso tutte quelle volte in  cui
l'errore  sia  immediatamente  riconoscibile  e  il  convenuto  possa
superarlo  intuitivamente  in  base  al  tenore  dell'atto,   tenendo
presente i termini a comparire, ovvero, tutte  le  volte  in  cui  il
convenuto stesso possa facilmente attivarsi,  secondo  il  dovere  di
lealta' processuale (art. 88 c.p.c.), per conoscere la data esatta di
comparizione» (Cass. civ. sez. lav. 23 dicembre 2008). 
    3. - Sempre  in  sede  preliminare,  appare  necessario  delibare
l'eccezione  di  difetto  di  giurisdizione  formulata  dalla   parte
resistente. 
    L'eccezione appare infondata,  dovendosi  pertanto  affermare  la
giurisdizione del giudice ordinario in  ordine  alla  fattispecie  in
scrutinio. 
    Ed infatti, come si desume dalla semplice  lettura  del  ricorso,
nel caso di specie, non vengono dedotte questioni che attengono  alla
regolare formazione della graduatoria, ma questioni  successive,  che
riguardano le fasi relative all'assunzione dei candidati (tra cui  il
ricorrente) dichiarati idonei. 
    In particolare, l'oggetto del giudizio si incentra sul diniego di
stipula del contratto opposto  dall'amministrazione  (successivamente
all'approvazione  della  graduatoria)  alla   luce   della   ritenuta
insussistenza,  in  capo  al  ricorrente,  dei   requisiti   previsti
dall'articolo due del bando di concorso ai fini della fruizione delle
riserva (beneficio senza il quale il  ricorrente  rimane  validamente
inserito nella graduatoria). 
    Appaiono, dunque, applicabili i principi espressi  dalla  Suprema
Corte, in materia di assunzione di disabili e  con  riferimento  alla
riserva prevista in loro favore, e secondo cui «le controversie nelle
quali si contesta non la graduatoria, ma il  riparto  dei  posti  dei
riservatari nell'ambito delle  fasce  sono  riconducibili  all'ambito
privatistico  ed  appartengono   alla   giurisdizione   del   giudice
ordinario, venendo  in  questione  la  fase  successiva  rispetto  al
procedimento amministrativo  ed  all'attivita'  autoritativa  che  si
esaurisce con l'approvazione della graduatoria (nella specie la  S.C.
ha  ritenuto  la  giurisdizione  del   giudice   ordinario   in   una
controversia relativa al  conferimento  dell'incarico  di  Presidenza
presso un'istituzione scolastica  con  particolare  riferimento  alla
pretesa di conferimento dell'incarico in applicazione delle quote  di
riserva  previste  per  l'assunzione  obbligatoria   in   favore   di
invalidi)» (Cass. Sezioni Unite, 14 gennaio 2009, n.  561;  v.  anche
Cass., sez. un., 13 febbraio 2008,  n.  3409;  Cass.,  sez.  un.,  10
gennaio 2007, n. 227). 
    4. - Cio' posto, ritiene  questo  Giudice  che  la  questione  di
costituzionalita' sia rilevante e non manifestamente infondata per le
ragioni che seguono. 
    5. - Rilevanza della questione. 
    5.1. - Ricostruzione del quadro normativo. 
    Al fine di comprendere la rilevanza della questione, appare utile
effettuare  una  breve  ricostruzione   del   quadro   normativo   di
riferimento. 
    L'art. 7, comma 1, della Legge Regionale Sicilia 15 maggio  1991,
n. 27 prevedeva, per coloro che avessero partecipato con profitto  ai
corsi di cui agli artt. 1 e 5, nonche' per i  soggetti  che  avessero
preso parte, per un periodo non inferiore a centottanta giorni,  alla
realizzazione dei progetti di utilita' collettiva di cui all'art.  23
della l.r. 11 marzo 1988, n. 67, una riserva pari al  50%  dei  posti
messi a concorso per  qualifiche  o  profili  uguali  o  strettamente
affini a quelli oggetto del corso frequentato. (1) 
    Tale norma, nel corso del tempo,  e'  stata  soggetta  a  diverse
modifiche. 
    Una prima e' quella introdotta con l'art. 19, comma 2, della l.r.
1° settembre 1993, n. 25, che ha sostituito  il  testo  dell'art.  7,
comma 1, cit. 
    A seguito dell'art. 19, comma 2, della l.r. 1° settembre 1993, n.
25, la nuova formulazione dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale
Sicilia  15  maggio  1991,  n.  27,  ha  previsto,   come   ulteriore
condizione, che i  partecipanti  ai  progetti  di  pubblica  utilita'
dovessero essere in servizio alla data di pubblicazione del bando  di
concorso. 
    Una seconda modifica e' quella  introdotta  con  l'art.  3  della
Legge Regionale Sicilia 6 aprile 1996, n. 24. (2) 
    Tale norma ha sostituito l'inciso «ed in servizio  alla  data  di
pubblicazione del relativo bando  di  concorso»  con  quello  «ed  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della  l.r.
21 dicembre 1995, n. 85  e  successive  modifiche  ed  integrazioni»,
ponendo cosi'  una  nuova  condizione  (risultante  dal  rinvio  alle
disposizioni dell'art. l, commi 2 e 3, della l.r. n.  85/1995)  ossia
che i beneficiari della riserva fossero in servizio alla data del  31
ottobre 1995. (3) 
    Alla luce  delle  citate  modifiche,  pertanto,  l'art.  7  Legge
Regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 27 (come sostituito dall'art.  19,
comma  secondo,  legge  regionale  n.  25/1993,  come  a  sua   volta
modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1996),  stabilisce
che «Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i  quali
abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente
a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente  affini  a
quello oggetto del corso frequentato, nonche' ai soggetti in possesso
del richiesto titolo di studio che per un  periodo  non  inferiore  a
centottanta  giorni  abbiano  partecipato  alla   realizzazione   dei
progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed  integrazioni  ed  in
possesso dei requisiti previsti dall' art. 1,  commi  2  e  3,  della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' riservata  nell'ambito  dei  concorsi  indetti  dalle
amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unita' sanitarie locali,
di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  12,  una
quota del 50 per cento dei posti messi a concorso». 
    L'art. 7 Legge Regione Sicilia 15 maggio 1991, n, 27, dunque, con
riguardo ai soggetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n.
67, a seguito delle citate modifiche, subordina il riconoscimento del
beneficio ivi contemplato alle seguenti condizioni: 
        1) l'essere in possesso del titolo di studio richiesto per il
posto messo a concorso; 
        2) l'avere svolto per un periodo non inferiore a  centottanta
giorni l'attivita' prevista nei progetti di utilita' collettiva; 
        3) l'essere in servizio alla data del 31  dicembre  del  1995
(art. 1, comma 2, legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85). 
    2.2. - Applicabilita'  della  disposizione  alla  fattispecie  in
scrutinio. 
    La disposizione dell'art. 7 cit., per come modificata e per  come
sopra rappresentata, e' applicabile alla  fattispecie  in  scrutinio,
tenuto conto che il concorso e' stato indetto con il bando pubblicato
nella G.U.R.S. del 27 giugno 2003, dunque  dopo  le  modifiche  sopra
illustrate, sicche' la procedura concorsuale, in forza del  principio
tempus regit  actum,  doveva  necessariamente  recepire  la  suddetta
normativa. 
    Il bando di concorso, pertanto, all'art. 2, riserva  di  posti  e
preferenze, richiama correttamente l'art. 7 in questione. 
    2.3. - (segue) nei riguardi del ricorrente. 
    Nel  caso  in  scrutinio,  e'  evidente  come  la  norma  risulti
applicabile,  e  pertanto  spieghi   effetti,   nei   confronti   del
ricorrente. 
    Risulta infatti pacifico che l'attore, sebbene  in  possesso  del
requisito dello svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  ex  art.  23
legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura non  inferiore  ai  centottanta
giorni (per avere svolto tale attivita' dall'11 novembre  1991  al  4
dicembre 1992), e del titolo di studio (non contestato), non  risulti
in possesso dell'ulteriore requisito della  «permanenza  in  servizio
alla data del 31 ottobre del 1995». 
    Sicche', in assenza di detta ulteriore condizione,  e  dunque  in
caso di incostituzionalita'  di  quella  parte  della  norma  che  la
contempla,  il  ricorrente  otterrebbe  senza   dubbio   il   diritto
all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del  bando  di
concorso che risulterebbe, a tal  punto,  viziata  da  illegittimita'
conseguente. 
    Ed  infatti,  dall'esame  della  graduatoria,   della   posizione
rivestita dal ricorrente, nonche' da quella degli altri candidati che
hanno invocato  il  beneficio  della  riserva,  emerge  che,  ove  al
ricorrente venisse riconosciuto detto beneficio,  lo  stesso  sarebbe
automaticamente posto in uno dei due posti riservati di cui  all'art.
2 del bando, e dunque maturerebbe il diritto all'assunzione. 
    Ne' e' possibile interpretare la  norma  in  maniera  diversa  da
quella fatta propria dall'amministrazione. 
    La disposizione in esame, infatti, nel rinviare espressamente  ai
requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3,  della  Legge  Regionale
Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, richiede necessariamente il possesso
del requisito di cui  al  all'art.  1,  comma  secondo,  della  legge
predetta, ai sensi del  quale  «Le  misure  di  cui  al  comma  1  si
applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano  partecipato,  per
periodi complessivamente non inferiori  a  centottanta  giorni  e  in
servizio alla  data  del  31  ottobre  1995,  alla  realizzazione  di
progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge
11 marzo 1988, n. 67». 
    Il rinvio operato dall'art. 7 cit., infatti, non  avrebbe  motivo
di esistere  ove  venisse  inteso  come  limitato  al  requisito  dei
centottanta giorni di servizio per progetti di utilita' collettiva di
cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988,  n.  67  (in  quanto  tale
condizione e' gia' espressamente prevista dall'art. 7 cit.),  sicche'
sembra  evidente  che  detto  rinvio  appare  volto   ad   introdurre
l'ulteriore requisito della condizione dello stato di  servizio  alla
data del 31 dicembre 1995. 
    Dunque,    non    sembra    possibile     proporre     soluzioni,
costituzionalmente orientate, che consentano di pervenire  a  diverse
conclusioni, rispetto a quella sopra indicata. 
    Non risulta proponibile  la  soluzione  formulata  dal  difensore
della parte  ricorrente,  volta  a  consentire  l'applicazione  della
norma, nella sua versione originaria, nei confronti  del  ricorrente,
tenuto conto che, come gia' detto, i procedimenti e  i  provvedimenti
amministrativi (categoria  entro  cui  rientrano  anche  i  bandi  di
concorso) devono conformarsi alla normativa vigente  al  tempo  della
loro emanazione. 
    6. - La non manifesta infondatezza della questione. 
    Ritiene questo Giudice che la questione di legittimita'  relativa
all'art. 7, legge n. 27/1991, e succ. modif., nella parte in cui,  ai
fini del beneficio ivi contemplato  con  riguardo  coloro  che  hanno
svolto progetti di utilita' ex art. 23 legge 11  marzo  1988,  n.  67
(come l'odierno ricorrente),  prevede  l'ulteriore  condizione  della
«permanenza in servizio alla  data  del  31  ottobre  1995»  non  sia
manifestamente infondata, potendosi ipotizzare  la  violazione  degli
artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    La condizione  in  esame,  non  prevista  nel  testo  originario,
parrebbe violare,  innanzitutto,  l'art.  3  della  Costituzione,  in
quanto  sembrerebbe  generare  un'irragionevole  discriminazione  tra
tutti i soggetti  che  parteciparono  per  periodi  non  inferiori  a
centottanta  giorni  alla  realizzazione  dei   piani   di   utilita'
collettiva dal 1998, data di istituzione di  detti  piani,  al  1995,
data di cessazione degli stessi. 
    La condizione in questione, infatti,  impone  di  riconoscere  il
beneficio della riserva soltanto ai soggetti che,  avendo  svolto  un
periodo di servizio non inferiore  a  centottanta  giorni,  siano  in
servizio alla data del 31 ottobre 1995. 
    Tale discrimine, basato sulla  mera  occasionale  circostanza  di
essere  in  servizio  alla  data  del   31   ottobre   1995,   appare
irragionevole, se si considera che la ratio della riserva contemplata
dalla norma si giustifica in considerazione  dell'esperienza  che  il
soggetto matura con lo svolgimento  del  prescritto  periodo  (almeno
centottanta giorni), e non gia' per la mera circostanza di essere  in
servizio alla data del 31 ottobre 1995. 
    Inoltre,  tale  discrimine  sembra  determinare  un'irragionevole
disparita' di trattamento tra coloro i quali hanno maturato  piu'  di
centottanta giorni di servizio (come il  ricorrente,  che  ha  svolto
l'attivita' prescritta dall'11 novembre  1991  al  4  dicembre  1992,
dunque, per piu' di un anno), ma non risultano in servizio alla  data
stabilita dal legislatore, e coloro i quali che, pur avendo  maturato
un'esperienza minore (ad es., anche il minimo di legge di centottanta
giorni), si possono  avvantaggiare  della  riserva  per  la  semplice
occasionale  circostanza,  introdotta   ex   post   dal   legislatore
regionale, di trovarsi in servizio alla data del 31 ottobre 1995. 
    La condizione in scrutinio appare violare  anche  i  principi  di
buon andamento ed efficienza della Pubblica amministrazione, ex  art.
97 Cost., in quanto appare contrario a detti canoni il riconoscimento
di un beneficio, quale quello della riserva, preordinato  all'accesso
ai ruoli nella Pubblica  amministrazione,  per  la  mera  occasionale
circostanza di trovarsi in servizio ad una determinata data. 
    L'effetto della disposizione, infatti, e' quello di escludere dal
beneficio della riserva tutti i soggetti non in  servizio  alla  data
del 31 ottobre 1995, nonostante tra questi possano  esservi  soggetti
che vantano una maggiore anzianita' rispetto a coloro  che  risultano
in servizio alla predetta data e possono accedere al beneficio. 
    Cio' sembra contrastare con i principi di buon andamento  di  cui
all'art. 97 Cost., atteso che introduce un criterio di selezione  per
l'accesso ai ruoli basato su una circostanza  di  fatto  occasionale,
estranea ad ogni valutazione di merito. 
    Per converso, la «ratio» della disposizione, nella parte  in  cui
riconosce la riserva  a  determinati  soggetti  muniti  di  specifica
esperienza, mira a non disperdere il patrimonio  di  professionalita'
formato con i fondi pubblici. 
    Pertanto,   appare   contrastare   irragionevolmente   con   tale
finalita', nonche' con i principi  di  cui  all'art.  97  Cost.,  una
disposizione che, anziche' definire l'ambito  dei  destinatari  della
riserva attraverso  un  criterio  di  carattere  generale,  collegato
all'obiettivo ed effettivo  esercizio  delle  attivita'  di  pubblica
utilita', indipendentemente dal tempo in cui queste siano state rese,
limita tale ambito in base ad una circostanza del tutto  accidentale,
quale e' quella di essere in servizio alla data del 31  ottobre  1995
(arg. ex Corte costituzionale, 29 ottobre 2002, n. 430). 

(1) In  tal  senso,  disponeva  l'originario  art.  7  cit.  che  «Ai
    partecipanti ai corsi previsti dagli articoli  1  e  5,  i  quali
    abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica, nonche' ai
    soggetti in possesso del richiesto titolo di studio  che  per  un
    periodo non inferiore a centottanta  giorni  abbiano  partecipato
    alla  realizzazione   dei   progetti   di   utilita'   collettiva
    disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  e
    successive modifiche ed integrazioni, e'  riservata,  nell'ambito
    dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti  ed  aziende  di
    cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988,  n.  2,  e
    per  il  periodo  di  un  triennio  a  partire  dalla   data   di
    approvazione della presente legge, una quota del 50 per cento dei
    posti messi a concorso, per qualifiche  o  profili  professionali
    uguali  o  strettamente  affini  a  quelli  oggetto   del   corso
    frequentato». 

(2) Si riporta il testo della norma «Modifiche all'art. 19 della l.r.
    1° settembre 1993, n. 25: 1. All'art. 19, comma  2,  della  legge
    regionale 1° settembre 1993, n. 25, le  parole  «ed  in  servizio
    alla data di pubblicazione del relativo bando di  concorso»  sono
    sostituite con le seguenti «ed in possesso dei requisiti previsti
    dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995,
    n. 85 e successive  modifiche  ed  integrazioni»;  2.  Alla  fine
    dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 1°  settembre  1993,
    n. 25, le parole «purche' in servizio alla data  della  richiesta
    di  assunzione»  sono  sostituite  con  le  seguenti  «puche'  in
    possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e  3,  della
    legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed
    integrazioni». 

(3) L'art. 1, commi 2, della l.r. 21 dicembre 1995, n.  85,  infatti,
    stabilisce che  «Le  misure  di  cui  al  comma  1  si  applicano
    prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi
    complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio
    alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione di progetti  di
    utilita' collettiva disciplinati  dall'art.  23  della  legge  11
    marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni ...». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visti gli artt. 3 e 97 Cost.; 
    Ritenuta,  in  relazione  agli  artt.   3   e   97   Cost.,   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale  -  Regione  Sicilia,  15
maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della l.r.
1° settembre 1993, n. 25 e  successivamente  modificato  dall'art.  3
della l.r. Sicilia 6 aprile 1996, n. 24, nella parte in cui  prevede,
ai fini del riconoscimento della riserva a  favore  dei  soggetti  in
possesso del prescritto titolo di  studio  che  per  un  periodo  non
inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione
dei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art.  23  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, la condizione di cui all'art. 1, comma 2,
della legge regionale 21 dicembre 1995, n.  85  ovverosia  che  detti
soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995; 
    Ritenuta la questione rilevante, per le  argomentazioni  indicate
in parte motiva; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata: 
        1)  alle  parti  in  causa  (ivi   compreso   il   resistente
contumace); 
        2) al Presidente della Giunta regionale Siciliana; 
        3) al Presidente del Consiglio regionale della Sicilia. 
          Modica, addi' 5 marzo 2012 
 
                  Il giudice del lavoro: Fiorentino