MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973 

Determinazione del coefficiente di ragguaglio, per il  1972,  per  il
calcolo dei contributi spettanti per i  beni  relativi  ad  attivita'
industriali, commerciali, artigiane e  professionali,  danneggiati  o
distrutti da eventi bellici. (1349Q004) 
(GU n.134 del 24-5-1973)

 
              IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO 
 
 
                           E L'ARTIGIANATO 
 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
 
                      IL MINISTRO PER IL TESORO 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione
di indennizzi e  contributi  per  i  danni  di  guerra,  integrata  e
modificata con la legge 29 settembre 1967, n. 955; 
  Visti i decreti ministeriali del 20 giugno  1955,  del  7  febbraio
1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23
ottobre 1964, del 14 luglio 
  1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970, del 14 maggio  1971  e
del  7  aprile  1972,  rispettivamente  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 183, del 10 agosto 1955, numero 208, del 21 agosto 1956,
n. 186, del 27 luglio 1957 n. 262, del 29 ottobre 1958, n.  103,  del
28 aprile 1960, n. 319, del 24 dicembre 1964, n. 257, del 14  ottobre
1967 n. 242, del 24 settembre 1969, n. 279, del 3 novembre 
  1970, n. 223, del 4 settembre 1971, e n. 268 del  13  ottobre  1972
concernenti la  fissazione  dei  coefficienti  di  rivalutazione  dei
contributi per danni di guerra; 
  Vista la lettera n.  28088  del  29  novembre  1972  con  la  quale
l'Istituto centrale di statistica  comunica  i  seguenti  indici  per
l'anno 1970: indice generale dei  prezzi  all'ingrosso  (base  maggio
1940 = 1): 56,98;  indice  salari  dell'industria  (base  1940  =  1)
aggiornato al 1971): 184,12; 
  Ritenuta la necessita' di calcolare per il 1972, ai sensi dell'art.
27 della legge 
  n. 968 e dell'art. 18 della legge 955, il rapporto esistente fra  i
prezzi  al  momento  del  ripristino,  della  riparazione   e   della
ricostruzione  ed  i  prezzi  vigenti  nel   mese   precedente   alla
dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire  la  base
di commisurazione del contributo per la categoria dei  beni  relativi
ad attivita' industriale,  commerciale,  artigiana  e  professionale,
indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata
e modificata dalla legge 29 settembre 1967, 
  n. 955; 
 
                              Decreta: 
 
  Il rapporto di cui alle  premesse,  per  il  1972,  previsto  dalla
lettera c) dell'art. 27 della legge  27  dicembre  1953,  n.  968,  e
dell'art. 18 della legge 29 settembre 1967, numero 955,  per  i  beni
relativi  ad  attivita'   industriali,   commerciali,   artigiane   e
professionali, e' determinato in 120.55. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Roma, addi' 8 febbraio 1973 
 
                            Il Ministro per l'industria, il commercio 
 
 
                                         e l'artigianato              
 
 
                                               FERRI                  
 
  Il Ministro per il tesoro 
            MALACODI        
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1973 
  Registro n. 4 Industria e comm., foglio n. 54