Determinazione del coefficiente di ragguaglio, per il 1972, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attivita' industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici. (1349Q004)(GU n.134 del 24-5-1973)
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con la legge 29 settembre 1967, n. 955; Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970, del 14 maggio 1971 e del 7 aprile 1972, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 10 agosto 1955, numero 208, del 21 agosto 1956, n. 186, del 27 luglio 1957 n. 262, del 29 ottobre 1958, n. 103, del 28 aprile 1960, n. 319, del 24 dicembre 1964, n. 257, del 14 ottobre 1967 n. 242, del 24 settembre 1969, n. 279, del 3 novembre 1970, n. 223, del 4 settembre 1971, e n. 268 del 13 ottobre 1972 concernenti la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra; Vista la lettera n. 28088 del 29 novembre 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1970: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940 = 1): 56,98; indice salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1971): 184,12; Ritenuta la necessita' di calcolare per il 1972, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge 955, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attivita' industriale, commerciale, artigiana e professionale, indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955; Decreta: Il rapporto di cui alle premesse, per il 1972, previsto dalla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dell'art. 18 della legge 29 settembre 1967, numero 955, per i beni relativi ad attivita' industriali, commerciali, artigiane e professionali, e' determinato in 120.55. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 8 febbraio 1973 Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato FERRI Il Ministro per il tesoro MALACODI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1973 Registro n. 4 Industria e comm., foglio n. 54