AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 13 dicembre 2012 

Individuazione   delle   piattaforme   emergenti   ai   fini    della
commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  sportivi,  ai   sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9  e
dell'articolo  10  del   regolamento   adottato   con   delibera   n.
307/08/CONS. (Delibera n. 630/12/CONS). (13A00398) 
(GU n.16 del 19-1-2013)

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 13 dicembre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177, supplemento ordinario n. 154; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario n. 136; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n.  215  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la raccomandazione 2007/879/CE relativa ai mercati  rilevanti
di prodotti e servizi del settore  delle  comunicazioni  elettroniche
che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante  ai  sensi
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
adottata il 17 dicembre 2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Comunita' europea del 28 dicembre 2007, L  344  e  il  relativo
memorandum esplicativo SEC(2007) 1483/2; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7  settembre
2005 n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2008, n. 27; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato  decreto  che
dispone  che  «L'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
individua,  periodicamente  e  con  cadenza   almeno   biennale,   le
piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi  di  mercato
previste dal titolo II, capo I, del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259»; 
  Vista la  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno  2008,  recante
«Regolamento in materia di procedure  istruttorie  e  di  criteri  di
accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9  gennaio  2008,  n.  9,
recante la «Disciplina della titolarita' e della  commercializzazione
dei  diritti  audiovisivi  sportivi  e  relativa  ripartizione  delle
risorse»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 27 giugno 2008, n. 148; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del  citato  regolamento,
che dispone che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto,
l'Autorita'  con  cadenza  biennale  entro  il  mese   di   dicembre,
avvalendosi delle metodologie  per  le  analisi  di  mercato  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto
compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie
utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione  dei  prodotti
audiovisivi  ai   fini   della   individuazione   delle   piattaforme
emergenti»; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la  delibera  n.  401/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Disciplina dei tempi del procedimento»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n.  208,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, come modificata
e integrata dalla  delibera  n.  528/11/CONS  dell'8  novembre  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
novembre 2012, n. 263; 
  Vista la delibera n.  665/09/CONS  del  26  novembre  2009  recante
«Individuazione   delle   piattaforme   emergenti   ai   fini   della
commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  sportivi,  ai   sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art.
10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  22  dicembre
2009, n. 297; 
  Vista la delibera n. 598/11/CONS del 17 novembre 2011 di «Avvio del
procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini
della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai  sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art.
10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  6  dicembre
2011, n. 284; 
  Viste le richieste di  informazioni  trasmesse  tutte  in  data  21
dicembre 2011 alle societa' Apple Italia  S.p.A.  (prot.  n.  71625),
Centro Europa 7 S.r.l. (prot. n. 71590), Conto TV  S.r.l.  (prot.  n.
71626), Gruppo Editoriale L'Espresso (prot. n. 71624), Fastweb S.p.A.
(prot. n. 71623), Google Italy S.r.l. (prot. n.  71622),  H3G  S.p.A.
(prot. n. 71621), Lega Nazionale Professionisti  Serie  A  (prot.  n.
71620),  LG  Electronics  Italia  S.p.A.  (prot.  n.  61619),  Gruppo
Mediaset S.p.A.  (prot.  n.  71614),  Mediamarket  S.p.A.  (prot.  n.
71618), Panasonic Electric Works  Italia  S.r.l.  (prot.  n.  71587),
Philips S.p.A. (prot. n. 71617), Prima TV S.p.A.  (prot.  n.  71616),
RAI S.p.A. (prot. n. 71615), Samsung Electronics Italia S.p.A. (prot.
n. 71613), Sharp Electronics Italia  S.p.A.  (prot.  n.  71594),  SKY
Italia S.r.l. (prot. n. 71597), Sony Italia S.p.A. (prot. n.  71601),
T.B.S.  Television  Broadcasting  System  S.p.A.  (prot.  n.  71588),
Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 71605), Vodafone Omnitel NV (prot. n.
71607), WIND Telecomunicazioni S.p.A. (prot. n. 71611),  fissando  un
termine di trenta giorni per l'invio delle comunicazioni a riscontro; 
  Viste le richieste di proroga del termine da parte  delle  societa'
Telecom Italia (prot. n. 122 del 2 gennaio 2012), Rai (prot. n.  1886
del 13 gennaio 2012), Wind (prot.  n.  2806  del  19  gennaio  2012),
Fastweb (prot. n. 3072 del 20 gennaio 2012) e Gruppo Mediaset  (prot.
n. 3188 del 20 gennaio 2012), motivate dalla difficolta' di elaborare
entro il termine fissato  le  necessarie  informazioni  contabili  ad
esercizio finanziario appena concluso; 
  Viste le risposte  pervenute  da  parte  delle  societa'  Panasonic
(prot. n. 72111 del 17 dicembre 2011), Sony (prot.  n.  1769  del  13
gennaio 2012), Apple (prot. n. 2296 del 17 gennaio 2012), H3G  (prot.
n. 2522 del 18 gennaio 2012), Centro Europa 7 (prot. n. 3204  del  20
gennaio 2012), Gruppo L'Espresso (prot. n. 3208 del 20 gennaio 2012),
SKY Italia (prot. n. 3233 del 23 gennaio  2012),  Fastweb  (prot.  n.
4411 del 27 gennaio 2012), Samsung (prot.  n.  4603  del  30  gennaio
2012), Philips (prot. n. 4517 del 30 gennaio 2012),  WIND  (prot.  n.
5009 del 1° febbraio 2012), RTI (prot. n. 5042 del 1° febbraio 2012),
Mediaworld (prot. n. 5019 del 1° febbraio 2012), RAI (prot.  n.  5005
del 31 gennaio 2012 e prot. n.  9898  del  1°  marzo  2012),  Telecom
Italia  (prot.  n.  5853  del  6  febbraio  2012),   Lega   Nazionale
Professionisti Serie A (prot. n. 8364 del 21 febbraio 2012), Vodafone
(prot. n. 8592 del 22 febbraio 2012) e Google (prot. n. 8736  del  22
febbraio 2012); 
  Vista  la  delibera  n.  103/12/CONS  dell'8  marzo  2012   recante
«Consultazione   pubblica    concernente    l'individuazione    delle
piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione  dei  diritti
audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del decreto  legislativo
9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art.  10  del  regolamento  adottato  con
delibera n. 307/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 7 aprile 2012, n. 83; 
  Visti  i  contributi  pervenuti  nell'ambito  della   consultazione
pubblica da parte di Centro Europa 7 (prot. n. 29578  del  12  giugno
2012), Vodafone (prot. n. 25422 del 24 maggio 2012) e  l'Associazione
IPTV (prot. n. 25414 del 24 maggio 2012); 
  Viste le informazioni fornite dalla Lega  Nazionale  Professionisti
Serie A (prot. n. 31074 del 20 giugno 2012 e prot. n.  57550  del  15
novembre 2012) a seguito di richiesta alla  medesima  del  25  maggio
2012 (prot. n. 25765); 
  Considerato quanto segue: 
1. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento. 
  1. Con  la  delibera  n.  598/11/CONS  l'Autorita'  ha  avviato  il
procedimento istruttorio avente  ad  oggetto  l'individuazione  delle
piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti  audiovisivi  di
eventi sportivi alle condizioni agevolate previste dall'art.  14  del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, il  decreto)  e
del  regolamento  in  materia  di  procedure   istruttorie   adottato
dall'Autorita' con delibera n. 307/08/CONS  del  5  giugno  2008  (di
seguito, il regolamento). Il termine di conclusione del  procedimento
istruttorio e' stato fissato in novanta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale in  data  6  dicembre  2011,  salve  le  ordinarie
sospensioni dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera
n. 401/10/CONS per l'acquisizione  di  informazioni,  le  quali  sono
state richieste ad una pluralita' di operatori in  data  21  dicembre
2011 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259. 
  2. Il  citato  art.  14  del  decreto  dispone,  al  comma  1,  che
«L'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   individua,
periodicamente  e  con  cadenza  almeno  biennale,   le   piattaforme
emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste  dal
titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259».
Le modalita' procedurali per l'individuazione  di  dette  piattaforme
devono conseguentemente tenere conto, nei limiti  di  compatibilita',
della metodologia propria  delle  analisi  di  mercato  previste  dal
quadro regolamentare in materia di comunicazioni  elettroniche,  come
circostanziato dalla delibera n. 307/08/CONS all'art. 10, secondo  il
quale  «Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  14  del  decreto,
l'Autorita'  con  cadenza  biennale  entro  il  mese   di   dicembre,
avvalendosi delle metodologie  per  le  analisi  di  mercato  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto
compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie
utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione  dei  prodotti
audiovisivi  ai   fini   della   individuazione   delle   piattaforme
emergenti». 
  3. Il decreto prevede quindi che, nell'adempiere alle competenze in
materia di piattaforme emergenti, l'Autorita' possa  avvalersi  delle
metodologie sottese alle analisi di mercato previste dal Codice delle
comunicazioni elettroniche, che  vanno  pertanto  ad  aggiungersi  ad
eventuali altre modalita' di esercizio della propria discrezionalita'
tecnica. Il regolamento in materia di procedure istruttorie  adottato
dall'Autorita' con delibera n. 307/08/CONS, si  limita,  peraltro,  a
ribadire il rinvio alle metodologie, e non gia' alle  procedure,  per
le analisi dei mercati, come da circoscritta previsione del  decreto.
Inoltre - puntualizza il regolamento - le metodologie  delle  analisi
dei mercati vanno seguite solo  in  quanto  compatibili.  Il  profilo
della  compatibilita',  espressamente  riferito  non  alle  procedure
bensi' alle metodologie, costituisce un elemento  imprescindibile  in
quanto queste  ultime  vanno  necessariamente  adattate  al  caso  di
specie, non  trattandosi  di  un  «mercato»  nel  senso  tecnico  del
termine, ma di una  «piattaforma»,  categoria  che  di  per  se'  mal
sopporta una traslazione talis qualis di  metodologie  elaborate  per
categorie tecnico-economiche diverse. 
  4. Conformemente alle analisi gia' effettuate dall'Autorita'  nella
delibera riferita al biennio precedente,  le  valutazioni  svolte  in
esito  al  procedimento  istruttorio  non  ripercorreranno  tutti   i
passaggi propri  delle  analisi  di  mercato,  che  non  troverebbero
adeguata giustificazione non dovendosi  in  questa  sede  valutare  i
profili di concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato,  anche
considerato il fattore dirimente  del  carattere  non  esclusivo  dei
diritti oggetto di disciplina, ma solo quelli strettamente  necessari
all'esame delle  caratteristiche  tecnologiche  ed  economiche  delle
singole piattaforme ai fini individuati dal decreto. 
  5. La disciplina prevista nel decreto  per  la  commercializzazione
dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti  prevede
condizioni piu' vantaggiose rispetto a  quelle  relative  alle  altre
piattaforme.  Per  le  piattaforme  che  l'Autorita'  qualifica  come
emergenti, infatti,  ferma  restando  la  vendita  centralizzata  dei
diritti trasmissivi, l'art. 14 del decreto stabilisce  che  l'offerta
deve avvenire  su  base  non  esclusiva  al  fine  di  promuovere  la
concorrenza intra piattaforma (comma 3),  che  l'organizzatore  della
competizione deve concedere in  licenza  alle  piattaforme  emergenti
diritti audiovisivi, anche di prima messa in  onda,  tecnologicamente
adattati alle caratteristiche peculiari di ognuna di esse e a  prezzi
commisurati all'effettiva utilizzazione  da  parte  degli  utenti  di
ognuna (comma 4) e che, al fine di evitare la formazione di posizioni
dominanti,  la  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi   deve
avvenire per singola piattaforma emergente (comma 5). La ratio  della
scelta di accordare una tutela rafforzata alle piattaforme  emergenti
e' dunque quella di creare  condizioni  di  effettiva  competitivita'
nell'acquisizione dei diritti  audiovisivi  e,  cosi',  precostituire
un'opportunita' di sviluppo del mercato. 
  6. Pur fornendo il decreto, all'art. 2, comma  1,  lettera  u),  la
definizione di «piattaforma»  come  «un  sistema  di  diffusione  dei
prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di
ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso  condizionato,
anche a pagamento, su reti di comunicazione  elettronica»,  esso  non
fornisce  una  definizione  altrettanto  esaustiva  di   cosa   debba
intendersi per «emergente». Pertanto l'Autorita', al  fine  di  poter
procedere all'individuazione delle «piattaforme emergenti», ha dovuto
preliminarmente   determinare   la   metodologia   funzionale    alla
definizione appropriata delle stesse.  Di  conseguenza,  in  sede  di
prima applicazione dell'art. 14  del  decreto,  con  la  delibera  n.
665/09/CONS del 26 novembre 2009, l'Autorita' ha provveduto  dapprima
a fissare la metodologia definitoria delle piattaforme  emergenti,  e
quindi  alla  concreta  individuazione  delle   stesse.   Come   gia'
evidenziato, tale metodologia e' stata  seguita  anche  nel  presente
procedimento istruttorio. 
2. La  nozione  di  mercato  emergente  ai  sensi  del  nuovo  quadro
  regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche. 
  7. Stante il richiamo alle metodologie seguite per le  analisi  dei
mercati delle comunicazioni elettroniche nell'art.  14  del  decreto,
come  ulteriormente  declinato  nell'art.  10  del  regolamento,   il
concetto di piattaforme emergenti e' stato ricostruito, nella  citata
delibera n. 665/09/CONS, analizzando preliminarmente  la  definizione
di «mercato emergente» presente nel quadro regolamentare  in  materia
di  comunicazioni   elettroniche.   Secondo   quanto   indicato   dal
considerando  7  della  raccomandazione  della  Commissione   europea
2007/879/CE del 17 dicembre  2007  «tra  i  nuovi  mercati  emergenti
rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali,  a  causa
della loro novita', e' molto difficile prevedere le condizioni  della
domanda e  quelle  dell'offerta  o  le  condizioni  di  ingresso  sul
mercato»,  essendo   tali   mercati   caratterizzati   da   sensibili
fluttuazioni nelle quote di mercato degli operatori e da  un  elevato
grado di innovazione, che puo' determinare cambiamenti improvvisi  ed
inaspettati  rispetto  ad  una  evoluzione  graduale  nel  tempo.  Il
memorandum  esplicativo  della  citata  raccomandazione   invita   ad
effettuare tale valutazione ricorrendo al cd. test dei tre criteri, i
quali consistono nella presenza  di  forti  ostacoli  non  transitori
all'accesso, nella presenza di caratteristiche che inducono a pensare
che nel  mercato  non  si  svilupperanno  condizioni  di  concorrenza
effettiva e nella efficienza relativa del diritto della concorrenza e
della regolamentazione ex ante complementare. 
  8.  In  considerazione  della  difformita'  e  della  mancanza   di
omogeneita' che ricorre fra la definizione di mercato,  ossia  ad  un
«insieme di prodotti/servizi (e di aree geografiche)» che  esercitano
vincoli competitivi l'uno sull'altro, e quella di piattaforma,  ossia
un «sistema di distribuzione» di un prodotto audiovisivo su una  rete
di comunicazione elettronica, che non necessariamente coincide con il
mercato rilevante in base ai principi  del  diritto  e  dell'economia
della  concorrenza,  sarebbe  da  concludere  che  il   concetto   di
piattaforma coincide con quello di mercato solo  laddove  le  singole
piattaforme non possano essere considerate sostituibili fra di  loro,
costituendo in tal modo singoli «mercati» all'interno  dei  quali  si
esplicherebbe l'offerta dei diritti audiovisivi. Si  osserva,  pero',
che l'utente televisivo, piu' che in base alle diverse  modalita'  di
trasmissione e ricezione di un segnale audiovisivo, determina le  sue
scelte in virtu' dell'appetibilita' del bouquet di contenuti  offerti
e dell'eventuale prezzo da pagare per la fruizione degli stessi. 
  9. In ragione della non necessaria coincidenza tra il  concetto  di
piattaforma e quello  di  mercato,  l'Autorita'  ha  ritenuto,  nella
delibera n. 665/09/CONS, che la nozione  enunciata  nel  gia'  citato
considerando  7  della  raccomandazione,   seppure   costituisca   un
riferimento  utile  ai  fini  dell'individuazione  delle  piattaforme
emergenti, non fornisca di per se' criteri  valutativi  esaustivi.  I
citati  principi  di  analisi  sono  pertanto  stati  integrati   con
parametri di valutazione di tipo economico, conducendo l'esame  sulla
base del duplice binario dello  sviluppo  delle  nuove  tecnologie  e
della crescita economica degli  operatori.  Fermo  restando  che  una
piattaforma  non  puo'  essere  considerata  ne'  un  prodotto,   ne'
tantomeno un  servizio,  trattandosi  piuttosto  di  un  «sistema  di
distribuzione» di un prodotto e/o di un servizio che  consente  a  un
prodotto/servizio audiovisivo di raggiungere un insieme di utenti per
mezzo di una rete di comunicazione elettronica, e considerato che uno
stesso  prodotto/servizio   audiovisivo   puo'   essere   distribuito
attraverso   piu'   piattaforme,   le   quali   non   necessariamente
costituiscono  un  unico  mercato  ai   sensi   del   diritto   della
concorrenza,  e'  stata  svolta,  con  riferimento  ad  ogni  singola
piattaforma, un'analisi che prenda in considerazione sia gli  aspetti
tecnologici sia quelli economici. 
3. La metodologia impiegata per  l'individuazione  delle  piattaforme
  emergenti. 
  10. Nell'ambito della delibera n. 665/09/CONS (la cui  metodologia,
come detto, e'  stata  confermata  nella  delibera  n.  103/12/CONS),
l'Autorita' ha analizzato  le  piattaforme  trasmissive  che,  tenuto
conto  dell'evolversi   del   progresso   tecnologico,   si   prevede
continueranno ad essere attive nell'immediato futuro. La  valutazione
ha comportato un'analisi di tipo tecnologico che risponde  a  criteri
generali,  considerato  che  le  nuove  tecnologie,  sviluppandosi  a
livello globale, si prestano ad una  valutazione  basata  su  criteri
uniformi, nonche' un esame di tipo economico,  quest'ultimo  riferito
alle specificita' del mercato italiano. 
  11. Ciascuna piattaforma e'  analizzata  sia  dal  punto  di  vista
tecnologico sia dal punto di vista economico, tenendo conto del fatto
che mentre il primo tipo di valutazione - in virtu' della  diffusione
internazionale delle nuove tecnologie - puo' essere svolto a  livello
generale, e puo' quindi prescindere dalle  specificita'  del  mercato
italiano, la  valutazione  di  tipo  economico  deve  necessariamente
essere riferita al contesto di mercato italiano. 
  12. Si e' tenuto altresi' conto del fatto che se e'  vero  che  una
piattaforma che e' emergente dal punto di  vista  tecnologico  lo  e'
anche dal punto di vista economico, non necessariamente  e'  vero  il
contrario; in altri termini, una piattaforma che dal punto  di  vista
economico  non  puo'  essere  considerata  emergente,   puo'   essere
considerata tale dal punto di vista tecnologico. 
  13. In particolare, l'Autorita' ritiene  appropriato  utilizzare  i
seguenti elementi  per  valutare  se  una  piattaforma  debba  essere
considerata emergente dal punto di vista tecnologico: 
  data di definizione dello standard (aperto o proprietario) relativo
alla tecnologia su cui si basa la piattaforma; 
  grado di maturita' ed evoluzione della tecnologia/standard; 
  evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi. 
  In base a tali indicatori ciascuna  piattaforma  viene  considerata
come «Emergente», in «Transizione» o «Consolidata» dal punto di vista
tecnologico. 
  14. Per quanto riguarda l'analisi  economica,  l'Autorita'  ritiene
appropriato utilizzare  i  seguenti  elementi  per  valutare  se  una
piattaforma e' emergente: 
  anno del lancio della prima offerta; 
  caratteristiche dell'offerta; 
  livello di diffusione della piattaforma; 
  ricavi  per  piattaforma  (da  offerte  a  pagamento   e   raccolta
pubblicitaria). 
  In base a tali indicatori ciascuna  piattaforma  viene  considerata
come in fase di «Avvio», di «Maturita'» o di «Declino», dal punto  di
vista economico. 
  15.  In  via  schematica  le  possibili  combinazioni  dei  diversi
parametri valutativi appaiono le seguenti: 
    

PARAMETRI                           STADIO DI EVOLUZIONE

Analisi tecnologica  | Emergente      Transizione       Consolidata |
Analisi economica    | Avvio          Maturita'         Declino     |
                     ------------------------------------------------

    
  16.   Per   essere   rispondente   alla    metodologia    stabilita
dall'Autorita', la valutazione deve necessariamente essere effettuata
utilizzando entrambi i parametri, pur risultando evidente che l'esito
della valutazione di tipo tecnologico condiziona direttamente  quella
economica, in quanto la piattaforma considerata in fase di «avvio» in
senso tecnologico viene necessariamente qualificata come  «emergente»
anche sul piano economico, mentre  non  e'  necessariamente  vero  il
contrario, ovvero che una piattaforma in  fase  di  avvio  sul  piano
economico sia emergente sul piano tecnologico. 
4. Le piattaforme oggetto di analisi. 
  17. Le «piattaforme» esaminate in  prima  applicazione  nell'ambito
del procedimento che ha portato alla delibera n. 665/06069/CONS  sono
state le seguenti: DTT, DTH, IPTV, WEB TV,  MOBILE  (GSM-GPRS/EDGE  e
UMTS/HSDPA)  e  DVB-H.  Di  queste  sono   state   qualificate   come
«emergenti»  delle  le  piattaforme  IPTV,  MOBILE  (GSM-GPRS/EDGE  e
UMTS/HSDPA)  e  DVB-H.  Nella  delibera  n.   103/12/CONS,   adottata
all'esito della  valutazione  complessiva  del  grado  di  evoluzione
tecnologica  ed  economica  delle  diverse  piattaforme   trasmissive
attualmente disponibili, anche prendendo atto dei mutamenti che hanno
riguardato in particolare le piattaforme relative alla televisione su
rete IP, alla televisione via rete mobile e alla televisione via rete
DVB-H, gia' valutate come emergenti  nell'ambito  della  delibera  n.
665/09/CONS, l'Autorita' ha ritenuto che  nessuna  delle  piattaforme
attualmente  disponibili  per  la  distribuzione   di   un   prodotto
audiovisivo  su  reti  di  comunicazione  elettronica  possa   essere
considerata emergente. 
  18. In particolare, sulle piattaforme che hanno costituito  oggetto
del presente procedimento avviato con delibera n.  103/12/CONS  -  la
televisione digitale  terrestre  (DTT),  la  televisione  satellitare
(DTH),  la  televisione  su  rete  IP  (IPTV,  WEB  TV,  OTT-TV),  la
televisione via rete mobile (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/LTE), la televisione
via rete DVB-H  -,  le  parti  interessate  sono  state  invitate  ad
esprimere   opinioni   in   merito   alla   valutazione    effettuata
dall'Autorita'  relativamente  alle  singole  piattaforme,  come   di
seguito riportato in via sintetica. 
4.1. La piattaforma DTT. 
A. Valutazioni di tipo tecnologico. 
  19. Nel febbraio 1997 l'ETSI ha individuato nello  standard  aperto
DVB-T (ETSI EN 300 744 Digital  Video  Broadcast  -  Terrestrial)  lo
standard  per  la  piattaforma  digitale   terrestre   DTT   (Digital
Terrestrial Television). A livello europeo  tale  standard  e'  stato
utilizzato da tutti gli operatori di rete (Mux) che hanno  realizzato
le proprie reti diffusive terrestri. 
  20. Nel 2008 il comitato DVB-T ha presentato le specifiche all'ETSI
(European Telecommunications  Standards  Institute)  che  ha  fornito
l'approvazione definitiva dello standard DVB-T2 il 7  settembre  2009
(ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09). Il gruppo DVB  ha  pubblicato  nel
2009 le specifiche del nuovo  standard  DVB-T2,  quale  miglioramento
dello standard DVB-T.  Il  nuovo  standard,  grazie  all'utilizzo  di
tecniche piu' sofisticate di codifica dell'errore  e  di  modulazione
del segnale trasmesso, risulta piu'  efficiente  del  precedente  (in
termini di numero di programmi trasmessi per canale terrestre) di  un
fattore pari a circa il 30-40%. 
  21. Dal punto di vista strettamente  tecnico,  lo  standard  DVB-T2
rappresenta un'evoluzione tecnologica dello standard DVB-T e  prevede
alcuni miglioramenti rispetto al precedente standard DVB-T, quali  la
possibilita' di utilizzo di codici correttori  di  errori  LDPC  (Low
Density Parity Check)  seguito  da  codici  BCH  (lo  standard  DVB-T
prevedeva  l'utilizzo  di  codici  Reed-Solomon  seguiti  da   codici
convoluzionali),  la  possibilita'  di  estendere  alcuni   parametri
tecnici dello schema di modulazione OFDM (ad es. utilizzo di  livelli
addizionali nello schema di modulazione come il  256-QAM,  estensione
del numero  delle  portanti  come  il  16K  e  il  32K,  etc.)  e  la
possibilita'  di  adottare  alcune  innovazioni  come  time-frequency
slicing, MISO, etc. 
  22. Tali requisiti forniscono maggiore efficienza alle  prestazioni
della piattaforma digitale terrestre rispetto  ai  sistemi  di  prima
generazione,    spendibile    principalmente    o    con    l'aumento
dell'efficienza spettrale (ovvero piu' bit/s/Hz). In altri termini, a
parita' di banda, piu' canali TV oppure canali  TV  a  qualita'  piu'
alta, dove, a parita' di tutti i parametri trasmissivi,  l'incremento
in termini di bit rate e' pari a circa il  35/40%,  o  con  l'aumento
dell'efficienza energetica, nel senso che si avra' maggior  copertura
del territorio a parita' di siti trasmittenti e della  loro  potenza,
oppure diminuzione della potenza dei siti a parita' di copertura  del
territorio. 
  23. Dal punto di vista dell'adozione dello standard DVB-T2,  questo
comporta la compatibilita' con l'infrastruttura  di  rete  esistente,
prevista per la piattaforma basata  sullo  standard  DVB-T,  e  degli
impianti d'antenna domestici gia' in uso,  poiche'  viene  modificata
solo parte dell'elettronica in banda base, ovvero quella relativa  al
codificatore di canale ed in parte al modulatore.  Alcuni  ricevitori
DVB-T2 ricevono normalmente anche i  segnali  DVB-T,  mentre  non  e'
possibile l'inverso a  causa  delle  differenze  a  livello  hardware
dovute  al  nuovo  sistema  di  decodifica  e  delle  differenze  del
demodulatore. Nel panorama europeo, e' stato preso in  considerazione
un processo parziale di migrazione verso l'evoluzione migliorativa di
tale standard. Attualmente le offerte sono attive  nel  Regno  Unito,
con quattro canali in alta definizione,  in  Finlandia  con  ventisei
canali di cui cinque  in  alta  definizione,  in  Svezia  con  cinque
canali, in Serbia con un canale in alta definizione e in Ucraina.  In
Italia lo standard DVB-T2 e' utilizzato ad oggi da un solo operatore. 
  24. Per quanto riguarda la diffusione delle reti DTT  nel  panorama
europeo, secondo quanto riportato dalla newsletter  dell'associazione
DGTVi («Digita Notizie e dati sul digitale  terrestre  dall'Italia  e
dall'estero», n. 35 - luglio 2012), il 29 novembre 2011 la Francia ha
completato la transizione al DTT divenendo, dopo la  Spagna,  che  ha
completato lo switch-off nel mese di aprile 2010, il  secondo  grande
Paese a prevalente ricezione terrestre interamente digitalizzato. Nel
Regno Unito alla fine del 2011 sono divenute all digital  11  regioni
su 15, ovvero il 65% circa della popolazione. Il 2012 e'  l'anno  del
completamento della transizione al digitale, che si e' concluso il 24
ottobre con lo switch-off dell'Irlanda  del  Nord.  Il  passaggio  di
Londra, invece, e' avvenuto qualche mese prima delle Olimpiadi, il  4
aprile 2012. 
  25. L'evoluzione delle reti DTT e' legata al piano  di  transizione
al digitale  entro  il  2012,  secondo  il  processo  di  switch-over
stabilito con decreto  ministeriale  che  ha  previsto  un  passaggio
progressivo  delle  varie  regioni  italiane  secondo  una  divisione
territoriale in  16  aree  da  coinvolgere  nello  spegnimento  delle
trasmissioni in tecnica analogica a partire dal secondo semestre  del
2008 fino alla meta' del 2012. La  prima  regione  interessata  dallo
switch-off e' stata la Sardegna, ove tali attivita' hanno avuto luogo
nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30  di  ottobre  2008.
Nel corso del 2009 e' stata completata la digitalizzazione  anche  in
Valle D'Aosta, Alto Adige, Piemonte occidentale (Province di Torino e
Cuneo), Trentino, Lazio e Campania.  Nel  corso  del  2010  e'  stata
completata la digitalizzazione  per  le  seguenti  aree  geografiche:
Piemonte orientale e  Lombardia  (incluse  le  province  di  Parma  e
Piacenza), Emilia-Romagna, Veneto (incluse le province di  Mantova  e
Pordenone) e Friuli-Venezia Giulia.  Nel  corso  del  2011  e'  stata
completata la digitalizzazione di Liguria, Toscana e Umbria  (incluse
le province di La Spezia e Viterbo) e delle Marche. Infine nel  corso
del 2012 si e' completata  la  digitalizzazione  di  Abruzzo,  Molise
(inclusa la provincia di  Foggia),  Basilicata,  Puglia  (incluse  le
province di Cosenza e Crotone), Sicilia e Calabria. 
  26. I ricevitori con standard  DVB-T  sono  essenzialmente  di  tre
tipi:  zapper,  che  consentono  la  sola  ricezione  dei   programmi
trasmessi  in  tecnica  digitale;  decoder  interattivi,  dotati   di
piattaforma MHP e modem o altro apparato di connessione piu'  evoluto
(ADSL, etc.), che rende  possibile  l'utilizzo  di  tutti  i  servizi
interattivi;  decoder  integrati  (tra  i  quali  iDTV),  nei   quali
l'apparecchio (televisore, DVD, etc.) include al proprio  interno  un
ricevitore televisivo per la televisione digitale. 
  27. Ad inizio 2004 i decoder esistenti  erano  solamente  del  tipo
zapper e interattivo. A partire  dal  2005  sono  stati  immessi  sul
mercato altri tipi di ricevitori come i ricevitori integrati (iDTV) e
le schede DVB-T per PC. Nel  mese  di  agosto  2011  la  stima  delle
vendite complessive di ricevitori DTT venduti  da  febbraio  2004  ha
oltrepassato i 55 milioni, secondo quanto indicato  dal  IV  Rapporto
DGTVi «Il  mercato  del  digitale  terrestre  in  Italia  (GFK)»  del
dicembre 2011, di cui circa il 54,3% sono decoder digitali  terrestri
esterni e circa il 45,7% sono decoder digitali terrestri integrati in
altri apparecchi. Tenuto conto della completa adozione dello standard
al  livello  europeo,  dello  sviluppo  delle  reti,  nonche'   della
circostanza che, con il completamento del piano di transizione  dalle
trasmissioni in tecnica analogica al digitale (switch-over)  avvenuto
a inizio luglio 2012, con il  passaggio  al  digitale  delle  regioni
Sicilia e Calabria, in Italia la televisione terrestre e' fruita solo
con  tecnologia  digitale,  si  ritiene  che,  dal  punto  di   vista
tecnologico, la piattaforma DTT sia «Consolidata». 
B. Valutazioni di tipo economico. 
  28. La  diffusione  tra  le  famiglie  italiane  della  piattaforma
digitale terrestre e' cresciuta a ritmi sostenuti negli ultimi  anni.
Secondo quanto riportato da Digita  («Notizie  e  dati  sul  digitale
terrestre dall'Italia e dall'estero», n. 35 - luglio 2012) il  numero
di famiglie al cui interno e'  presente  almeno  un  decoder  DTT  e'
cresciuto sensibilmente, passando da 7,6 milioni di famiglie  a  fine
2008 a 22,8 milioni di famiglie a marzo 2012,  con  una  penetrazione
della piattaforma digitale terrestre del 91,5%. 
  29. Nello  stesso  periodo  di  riferimento  la  disponibilita'  di
decoder DTT, sia esterni che integrati, e' stimata in 39,1 milioni di
televisori, ovvero pari all'82% del totale dei  TV  set  (in  leggero
ridimensionamento a seguito della dismissione di vecchi tubi catodici
non digitalizzabili), facendo  del  decoder  DTT  quello  di  impiego
prevalente tra gli utenti muniti di decoder, con quasi il 34%. 
  30.  L'offerta  televisiva  digitale  terrestre  disponibile  sulla
televisione digitale terrestre si compone  attualmente  di  circa  50
programmi in chiaro. Oltre ai canali nazionali, analogici e digitali,
appartenenti ai gruppi editoriali gia' presenti in ambiente analogico
(RAI,  RTI,  Telecom  Italia  Media,  Gruppo  l'Espresso,  Television
Broadcasting System), l'offerta televisiva terrestre si compone anche
di un  numero  crescente  di  programmi  di  fornitori  di  contenuti
indipendenti. Esistono poi oltre 500 operatori  locali,  generalmente
verticalmente  integrati,  che  offrono  al  pubblico   un   servizio
diffusivo ambito regionale o provinciale. 
  31. Esaminando i dati relativi ai ricavi derivanti dalle offerte  a
pagamento destinate alla televisione digitale terrestre, si evince un
notevole  incremento  degli  stessi,  quantificabili,  in  una  cifra
superiore ai 500 milioni di euro, comprovante il forte sviluppo della
piattaforma digitale terrestre che, a fine 2011, raccoglieva, il  16%
delle  risorse  derivanti  dalle  offerte  televisive   a   pagamento
complessivamente    intese    (fonte:    Relazione    annuale    2012
dell'Autorita'). Per quanto riguarda, poi, la raccolta pubblicitaria,
si  prevede  una  pressoche'  totale  traslazione   dei   ricavi   da
pubblicita' dalla tv analogica a  quella  digitale.  Con  riferimento
alle offerte di prodotti audiovisivi aventi ad oggetto  eventi  delle
competizioni assoggettate al  decreto,  la  piattaforma  DTT  genera,
secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti  Serie  A,
oltre il 20% dei ricavi, derivanti dalla  cessione  di  pacchetti  di
diritti  esclusivi  e  non  esclusivi.  A  seguito   della   completa
transizione delle reti terrestri a partire dal secondo semestre  2012
andranno  attribuiti  anche  i  ricavi  degli   organizzatori   delle
competizioni attualmente generati dalle reti analogiche  e  derivanti
esclusivamente dalla cessione di diritti non esclusivi. 
  32. In considerazione della  sua  rapida  crescita  in  termini  di
diffusione e di  ricavi,  si  ritiene  che,  da  un  punto  di  vista
economico, la piattaforma digitale terrestre abbia superato  la  fase
di «Avvio» e che, essendosi completato lo switch-off, abbia raggiunto
una fase di piena «Maturita'», divenendo  la  principale  piattaforma
digitale utilizzata dalle famiglie italiane. 
Valutazione complessiva. 
  33. L'esame  combinato  delle  informazioni  qui  rappresentate  ha
condotto l'Autorita'  ad  un  giudizio  di  «non  emergenza»  per  la
piattaforma DTT. 
Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione. 
  34. La valutazione dell'Autorita' e' stata condivisa dalla  maggior
parte degli stakeholders che hanno preso parte alla consultazione. 
  35. In disaccordo con  quanto  appena  riportato,  un  soggetto  ha
chiesto che lo standard DVB-T2 venga considerato dall'Autorita'  come
piattaforma trasmissiva autonoma, indipendente da quella DTT. 
  36. A supporto della fondatezza della richiesta, si sostiene che la
funzionalita' dello standard DVB-T2 di consentire  la  ricezione  del
segnale in mobilita' sia tale da  giustificare  l'individuazione  del
DVB-T2 come piattaforma nuova e distinta dalla  piattaforma  DVB-T  e
quindi  emergente,  tanto  per  il  grado  di  sviluppo   tecnologico
considerabile «in evoluzione», quanto, sul piano  economico,  per  la
sussistenza della fase di  «avvio»  da  incentivare  con  misure  pro
concorrenziali.  La  societa'  avvalora  la  tesi  rilevando  che  il
miglioramento dell'efficienza  delle  prestazioni  della  piattaforma
digitale terrestre raggiunto con l'implementazione del nuovo standard
consente altresi' di ottimizzare l'utilizzo di capacita'  trasmissiva
e di veicolare segnali televisivi in alta definizione. 
Valutazioni dell'Autorita'. 
Aspetti tecnologici. 
  37.  Analizzando  le  caratteristiche  tecnologiche  relative  allo
standard DVB-T2, l'Autorita' conferma di non ritenere che  sussistano
i presupposti per la considerazione di detto standard alla stregua di
autonoma piattaforma trasmissiva. 
  38. Dal punto di vista strettamente tecnico, infatti,  lo  standard
DVB-T2 rappresenta un'evoluzione tecnologica dello standard DVB-T che
consente innegabili e significativi miglioramenti rispetto ai sistemi
di prima generazione, fra cui un aumento  dell'efficienza  spettrale,
ovvero piu' bit/s/Hz. In altri termini, a parita' di  banda,  possono
essere trasmessi piu' canali televisivi oppure lo  stesso  numero  di
canali televisivi ma a qualita' piu' alta. 
  39. Dal punto di vista tecnologico, infatti, come sopra  descritto,
l'adozione dello  standard  DVB-T2  puo'  avvenire  senza  incontrare
rilevanti difficolta' tecnologiche, in particolare per  la  ricezione
fissa, in quanto tecnicamente  compatibile  con  l'infrastruttura  di
rete esistente  basata  sullo  standard  DVB-T  e  con  gli  impianti
d'antenna domestici in uso.  A  comprova  del  fatto  che  il  DVB-T2
rappresenti un'evoluzione tecnologica  del  DVB-T  si  rileva  che  i
decoder in grado di decodificare il segnale  trasmesso  con  standard
DVB-T2 consentono anche la ricezione dei segnali in standard DVB-T. 
  40. Alcune delle offerte attualmente in commercio di ricevitori DTT
gia' prevedono peraltro la ricezione di entrambi gli standard  e,  in
prospettiva, va tenuto presente  che  l'art.  3-quinquies,  comma  5,
della legge 26 aprile 2012, n. 44,  prevede  che  a  partire  dal  1º
gennaio  2015  tutti  gli  apparecchi   atti   a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
devono integrare un  sintonizzatore  digitale  per  la  ricezione  di
programmi in tecnologia DVB-T2. 
Aspetti economici. 
  41. Anche l'analisi dell'unica offerta commerciale esistente basata
sullo standard DVB-T2 induce a ritenere che esso non costituisca  una
autonoma   piattaforma   trasmissiva,   ma   rappresenti    piuttosto
l'evoluzione tecnologica del DVB-T che  garantisce  un  considerevole
miglioramento delle prestazioni. 
  42.  Detta  offerta,  infatti,  e'  basata  sulla  trasmissione  di
numerosi programmi televisivi in alta definizione, ricevibili tramite
un decoder, denominato 7  Box,  distribuito  direttamente  da  Centro
Europa 7 per la visione dei programmi della propria offerta. Sul sito
della societa' il suddetto decoder viene descritto come in  grado  di
migliorare audio e video anche con i  vecchi  televisori  e  come  in
grado di ricevere trasmissioni DVB-T anche  in  HD,  confermando  che
l'utilizzo commerciale attuale e' relativo alla sola ricezione  fissa
tramite un STB collegato con un  comune  televisore.  Ne  deriva  che
l'obiettivo primario dello  standard  DVB-T2  e'  di  far  migrare  i
servizi televisivi presenti sulle reti DVB-T tramite  la  conversione
da DVB-T a DVB-T2 o di utilizzare lo  standard  DVB-T2  ex  novo  per
offrire canali e servizi prevalentemente in Alta definizione. 
  43. Tutte le  esperienze  commerciali  attualmente  disponibili  in
Europa, oltre quella precedentemente descritta per i  caso  italiano,
confermano che lo standard DVB-T2 e'  utilizzato  principalmente  per
trasmettere canali televisivi ad alta definizione (gia' ricevibili in
definizione standard utilizzando il DVB-T) per via dei  miglioramenti
apportati dal DVB-T2 in  termini  di  efficienza  spettrale  di  tale
standard. Ne discende, pertanto, che il DVB-T2 si configura  come  un
mero miglioramento tecnologico all'interno della piattaforma DVB-T  e
che il modello di migrazione da quest'ultima verso  il  suo  standard
evolutivo e' del tutto simile a  quello  utilizzato  per  le  offerte
televisive via satellite, con  il  passaggio  dal  DVB-S  al  DVB-S2,
finalizzato unicamente  ad  un  miglioramento  dell'efficienza  della
trasmissione di programmi televisivi  in  alta  definizione  (HDTV  e
UHDTV) ed in prospettiva dei segnali in 3D. 
Valutazione complessiva. 
  44. Sulla base delle argomentazioni appena  riportate,  l'Autorita'
non ritiene di dover modificare le  conclusioni  gia'  esposte  nella
delibera n. 103/12/CONS, ma di poter confermare la valutazione di non
emergenza per la piattaforma DTT anche  con  riguardo  all'evoluzione
dello standard DVB-T2. 
4.2. La piattaforma DTH. 
A. Valutazioni di tipo tecnologico. 
  45. All'inizio degli anni '90 il  consorzio  europeo  DVB  (Digital
Video Broadcast) ha individuato quale  standard  per  la  piattaforma
digitale satellitare (DTH, Direct To Home) lo standard  aperto  DVB-S
(Digital Video Broadcast -  Satellite).  Tale  standard  e'  il  piu'
maturo tra quelli diffusivi pubblicati dal gruppo  DVB  ed  e'  stato
adottato  per  la  diffusione  satellitare  praticamente  a   livello
mondiale. 
  46. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard  (DVB-S2),
che rappresenta l'evoluzione migliorativa dello standard DVB-S.  Tale
standard,  grazie  all'utilizzo  di  tecniche  piu'  sofisticate   di
codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso,  risulta
essere piu' efficiente del precedente ed  e'  attualmente  utilizzato
sia per la distribuzione sia per la diffusione dei segnali video  via
satellite per una trasmissione piu' efficiente dei servizi diffusivi.
Tale standard utilizza i codici a controllo  di  parita'  LDPC  («Low
Density Parity Check») combinati  con  vari  formati  di  modulazione
(QPSK, 16APSK e 32APSK). L'adozione nel  DVB-S2  di  queste  tecniche
innovative  di  codifica  e  modulazione  garantisce  un  aumento  di
capacita'  dell'ordine  del  30%  rispetto  al  DVB-S  nelle   stesse
condizioni di trasmissione,  in  modalita'  CCM  (Constant  Coding  &
Modulation), ossia con parametri di trasmissione fissi. 
  47. Il mercato della capacita' satellitare in Europa e' dominato da
due operatori, Eutelsat ed Astra, che  detengono  congiuntamente  una
quota superiore al 90% del mercato. In particolare, la  prima,  dalla
posizione orbitale 13° Est sull'arco equatoriale, mette in campo  una
flotta  di  3  satelliti  ad  alta  potenza  denominati  «Hot  Bird»,
posizionati a costituire un cosiddetto «polo di  ricezione  diretta»,
mentre la seconda opera principalmente dalla posizione orbitale 19,2°
Est. 
  48. L'evoluzione  della  rete  satellitare  e'  avvenuta  anche  in
termini quantitativi,  come  si  evince  considerando  il  numero  di
transponder utilizzati per la trasmissione dei programmi del  bouquet
a pagamento di SKY Italia, che attualmente diffonde i propri  segnali
da circa 27 transponder dei satelliti «Hot Bird» TM con un incremento
pari a oltre il 20% rispetto al 2005. Attualmente si stima  che,  nel
solo mercato italiano, siano presenti complessivamente 8,7 milioni di
ricevitori che possono ricevere le offerte DTH in  modalita'  free  o
pay (fonte: Osservatorio Agcom II trimestre 2012). 
  49. Tenendo conto dell'elevato grado di maturita'  raggiunto  dallo
standard, della sua diffusione  a  livello  mondiale,  nonche'  dello
sviluppo  dell'infrastruttura  satellitare,   si   ritiene   che   la
piattaforma satellitare possa considerarsi «Consolidata». 
B. Valutazioni di tipo economico. 
  50. Per quanto riguarda lo sviluppo economico che ha caratterizzato
la piattaforma satellitare, va ricordato che in Europa la piattaforma
DTH e' stata operativa sin dall'inizio degli anni  '90  con  numerose
offerte  (Canal+,  TPS,  BSkyB,  etc.).   La   televisione   digitale
satellitare e' stata la prima televisione digitale a  diffondersi  in
Italia, grazie ai primi servizi a pagamento  offerti  dalle  societa'
Telepiu' e Stream, quindi confluiti, a seguito della loro fusione nel
2003,  in  SKY  Italia  che,  allo  stato  attuale,  rappresenta   il
principale operatore a pagamento sulla piattaforma satellitare. Oltre
alla pay-TV, la piattaforma satellitare vede la presenza di  un  gran
numero di  emittenti  gratuite,  sia  nazionali  che  internazionali,
nonche' locali e di televendita. 
  51. Alla fine del 2008, 6 milioni di famiglie italiane utilizzavano
principalmente la piattaforma satellitare per la visione di contenuti
televisivi sia a pagamento sia free,  secondo  quanto  riportato  dal
citato «IV Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre  in  Europa»
di DGTVi. Nel 2010 tale dato e' cresciuto fino a 8,7  milioni  ed  e'
rimasto immutato successivi due anni. In termini di penetrazione,  la
piattaforma   satellitare   rappresenta   attualmente   la    seconda
piattaforma televisiva in Italia. Considerando  il  primo  accesso  e
valutando i dati relativi  alla  diffusione  degli  apparati  per  la
ricezione della televisione satellitare, si ricava che circa  il  35%
delle famiglie italiane che  hanno  accesso  alla  TV  utilizza  tale
piattaforma. 
  52. L'offerta di contenuti su piattaforma satellitare in Italia  e'
articolata sia in offerte a  pagamento,  sia  free.  In  particolare,
l'offerta e' fornita a pagamento dall'operatore SKY Italia e da altri
piccoli operatori che forniscono offerte a pagamento, mentre Tivusat,
che e' una  piattaforma  satellitare  gratuita  partecipata  da  Rai,
Mediaset e Telecom Italia  Media  e  costituita  nel  2008,  oltre  a
replicare  in  versione  integrale  quasi  tutta  l'offerta  digitale
terrestre generalista, offre numerosi altri canali sia  italiani  che
internazionali. 
  53. Entrando nel merito delle offerte a pagamento, l'offerta di SKY
Italia comprende oltre 180 canali tematici video e  circa  40  canali
audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula
dell'abbonamento periodico. La sottoscrizione dei  diversi  pacchetti
offre agli utenti la possibilita' di acquistare anche singoli  eventi
in pay per view. I ricavi nel 2011 rappresentano,  oltre  il  75%  di
tutti i ricavi da pay tv su  tutte  le  piattaforme  disponibili  nel
mercato  nazionale,  come   evidenziato   nella   relazione   annuale
dell'Autorita' del 2012. 
  54. Esaminando i  dati  relativi  alla  raccolta  pubblicitaria  su
piattaforma satellitare, si evidenzia un considerevole incremento nel
recente passato, con il raddoppio dei proventi fra il 2008 e il 2011.
Si rileva peraltro che la piattaforma DTH costituisce  la  principale
origine di ricavi per gli organizzatori della competizione  sportiva,
con un'incidenza superiore al 50% dei  ricavi  complessivi  derivanti
dalla  commercializzazione  di  pacchetti  di   diritti   audiovisivi
sportivi esclusivi, secondo  i  dati  forniti  dalla  Lega  Nazionale
Professionisti Serie A: il  DTH,  peraltro,  risulta  essere  l'unica
piattaforma dove e' attiva una specifica offerta in alta  definizione
(HD)  di  prodotti   editoriali   consistenti   in   immagini   delle
competizioni sportive oggetto del decreto. 
  55. Per quanto riguarda le offerte gratuite, si e'  registrata  una
buona penetrazione da parte  della  piattaforma  satellitare  Tivusat
della societa' Tivu' S.r.l., che trasmette, attraverso la  flotta  di
satelliti Hot Bird TM , oltre alla maggior parte dei canali nazionali
diffusi sulla piattaforma  digitale  terrestre,  anche  altri  canali
italiani  e  internazionali,  la  cui  fruizione  e'  subordinata  al
possesso di una smart card e un decoder in  grado  di  decriptare  il
sistema di accesso condizionato utilizzato da Tivusat. 
  56. In considerazione dell'elevata diffusione  che  la  televisione
satellitare ha  raggiunto  nell'ambito  delle  famiglie  italiane  in
possesso di un apparecchio televisivo, nonche' dei ricavi, sia da pay
tv sia da raccolta pubblicitaria, che tale piattaforma  e'  stata  in
grado di generare, si ritiene che la  piattaforma  satellitare  abbia
raggiunto un elevato grado di «Maturita'». 
Valutazione complessiva. 
  L'elevato  grado  di  diffusione  della  piattaforma   satellitare,
l'utilizzo di standard tecnologici maturi e la costante crescita  dei
ricavi hanno dunque condotto l'Autorita' a manifestare un giudizio di
«non emergenza» della piattaforma DTH. 
Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione. 
  57. La valutazione dell'Autorita' e' stata uniformemente  condivisa
dai partecipanti alla consultazione pubblica. 
Valutazioni dell'Autorita'. 
  58. In considerazione della piena  adesione  dei  rispondenti  alle
valutazioni espresse con la delibera n. 103/12/CONS, si  conferma  la
qualificazione del DTH come piattaforma non emergente. 
4.3. La piattaforma della TV su IP. 
  59.  Rispetto  all'indagine   conclusasi   con   la   delibera   n.
665/09/CONS, che aveva portato ad individuare nella WEB  TV  e  nella
IPTV due piattaforme distinte, in considerazione  del  fatto  che  la
prima si basa sulla distribuzione dei contenuti mediante una rete  di
accesso «aperta» e dunque indipendente dalla rete  dell'operatore  di
telecomunicazioni, diversamente da quanto  avviene  per  la  seconda,
dove l'operatore esercita anche un controllo sui contenuti trasmessi,
va preso atto che nel biennio 2010-2011 le  modalita'  attraverso  le
quali l'utente puo'  accedere  ai  servizi  televisivi  sfruttando  i
sistemi trasmissivi basati  sul  protocollo  IP  si  sono  fortemente
evolute. Ormai e' infatti piuttosto diffusa  la  fruizione  da  parte
dell'utente di  una  pluralita'  di  offerte  televisive  utilizzando
dispositivi disparati, dal televisore connesso alla  rete  (connected
tv), al tablet, al blu-ray, alla consolle. La figura seguente riporta
le stime di  modalita'  di  utilizzo  della  connessione  a  internet
evidenziando la costante incidenza di contenuti audiovisivi. 
    Figura 1 - Modalita' di uso del traffico IP (Fonte Cisco VNI) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  60. La compresenza di contenuti offerti da operatori tradizionali e
dai cd. operatori over-the-top accessibili dal  medesimo  dispositivo
ha finito con l'annullare la percezione della diversita' dei  servizi
agli occhi dell'utente televisivo con  accesso  alla  banda  larga  o
ultra larga (NGN e NGAN),  potendo  egli  navigare  da  un  contenuto
all'altro secondo i percorsi offerti dalle guide ai  programmi  (EPG)
sui decoder  o  dalle  interfacce  (come  i  Widget  o  le  App)  dei
dispositivi che vi danno accesso. 
  61. Se molteplici sono le porte di accesso ai  contenuti  in  rete,
tanto da rendere indifferente il dispositivo  impiegato  dall'utente,
appaiono altresi' attenuarsi le  differenze  in  termini  qualitativi
delle tecnologie che sono alla base  dei  servizi  offerti  da  parte
degli operatori che utilizzano  il  protocollo  IP  per  veicolare  i
contenuti audiovisivi e che hanno portato l'Autorita', nel  2009,  ad
individuare due piattaforme distinte. Tra la IPTV, che  e'  trasmessa
su  una  rete  a  banda  larga  privata  (cd.  managed)   controllata
direttamente dal service provider (TelCo o broadcaster) e che  quindi
garantisce direttamente la qualita' del servizio (QoS), e la WEB  TV,
che e' trasmessa sulla rete internet «aperta» (cd. unmanaged)  e  che
dunque non puo' essere controllata direttamente dal service  provider
ma offre la QoS su base «best effort», si colloca ora la  televisione
over-the-top (OTT-TV) che, pur trasmettendo sulla rete aperta, e'  in
grado di garantire livelli adeguati di QoS tramite  gli  accorgimenti
tecnologici  del  content  delivery  network   (CDN)   che   l'utente
percepisce come analoghi a quelli della IPTV. 
  62. Quanto ai contenuti trasmessi in rete, in tutti e  tre  i  casi
menzionati - IPTV, WEB TV e OTT-TV - si tratta sia di  palinsesti,  e
dunque di trasmissioni  lineari,  sia  di  contenuti  accessibili  su
richiesta dell'utente, e tra questi sia in modalita' VOD, accedendo a
singoli contenuti disponibili in un catalogo, che catch-up per vedere
contenuti  trasmessi  originariamente  in  modalita'   lineare.   Nel
panorama dei contenuti accessibili, appare  tuttavia  di  gran  lunga
prevalente l'offerta non  lineare,  piu'  rispondente  alle  esigenze
dell'utente del consumare «everywhere  and  anytime»,  come  peraltro
evidenziato  dall'Autorita'  nel   «Libro   bianco   sui   contenuti»
pubblicato  nel  gennaio  2011,  in  quanto  consente  all'utente  di
richiedere  contenuti  televisivi   specifici,   svincolati   da   un
palinsesto  predeterminato  e  fruibili  in  qualsiasi   momento   lo
desideri. Le interfacce di navigazione tra i contenuti, che  lasciano
all'utente la possibilita' di scegliere oltre il  tipo  di  contenuto
anche  l'operatore  che  lo  rende  disponibile,  hanno   creato   le
condizioni per porre le singole offerte  in  competizione  tra  loro,
diventando  indifferente,  agli  occhi  dell'utente,   la   modalita'
originaria di veicolazione del contenuto medesimo. 
  63. Il venir meno di rigide distinzioni tra le modalita' di accesso
ai contenuti, dei livelli di qualita' del servizio e delle  tipologie
di offerta dei contenuti, fa propendere per  un  esame  unitario  dei
diversi servizi televisivi  veicolati  attraverso  la  rete  IP,  che
saranno di seguito considerati nell'ambito di  un'unica  piattaforma,
quella della TV su IP. 
 
  Figura 2 - Dati utilizzati per contenuti video (fonte Cisco VNI) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
A. Valutazioni di tipo tecnologico. 
  64. Nello scenario complessivo della televisione su protocollo  IP,
la  IPTV  si  configura  come  una   piattaforma   digitale   i   cui
contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su  una  rete
IP chiusa, gestita dagli stessi operatori  di  telecomunicazioni  che
forniscono il servizio  di  connessione.  Pertanto,  per  l'IPTV  non
esiste uno standard aperto ed ogni operatore  utilizza  uno  standard
proprietario. 
  65. I segmenti di rete utilizzati per le trasmissioni IPTV sono  la
rete di accesso, la rete  backbone  e  la  Content  Delivery  Network
(CDN), la quale include i Content Delivery Server, in cui risiedono i
contenuti da  erogare,  che  possono  essere  distribuiti  a  livello
territoriale fino al singolo Point of Presence (PoP). Grazie a questi
server e' possibile tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei
clienti e comunicare con i sistemi  di  commercio  elettronico  e  di
fatturazione. Inoltre, a differenza della televisione  satellitare  e
digitale terrestre, l'IPTV e' in  grado  di  consentire  agli  utenti
finali la fruizione di servizi accessibili su richiesta in  modalita'
unicast di video-on-demand (VOD), essendo la rete  IP  caratterizzata
da un «canale di ritorno» grazie al quale gli utenti possono non solo
ricevere, ma anche trasmettere  informazioni  attraverso  set-top-box
proprietari. A tal fine e' necessario  disporre  di  una  connessione
internet a banda larga, grazie alla quale sara' possibile ridurre  al
minimo  il  rischio  delle  improvvise   interruzioni   del   segnale
audiovisivo che invece caratterizza i collegamenti a banda stretta. 
  66. I servizi televisivi offerti dagli operatori  IPTV  sono  stati
sempre fortemente concentrati nelle  principali  aree  metropolitane,
dove gli  stessi  avevano  sviluppato  la  propria  rete.  Dal  2004,
Fastweb, il primo operatore in Italia a lanciare un servizio di IPTV,
ha esteso la copertura di  rete,  e  dunque  l'offerta  IPTV,  ad  un
maggiore numero di citta',  cosi'  come  anche  le  altre  reti  IPTV
possono  coprire  la  maggior  parte  dei  capoluoghi  italiani,   le
periferie  e  le  aree  ad  elevata  densita'  abitativa,  tanto   da
raggiungere una copertura compresa tra circa il 30% ed il  50%  della
popolazione, pur se con una ridotta penetrazione tra gli utenti. 
  67. L'evoluzione tecnologica  per  la  IPTV  segue  di  pari  passo
l'evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della tecnologia
utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Mentre le  prime  offerte  IPTV
erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb ha  offerto  sin  da
subito anche accessi  in  fibra  ottica),  attualmente  la  soluzione
tecnologica utilizzata per l'accesso e' l'ADSL2 e ADSL2+ (ULL o meno)
e solo limitatamente la fibra ottica (FTTH),  mentre  le  prestazioni
tipiche della cd. banda ultra larga  sono  affidate  alle  reti  NGAN
(Next Generation Access Network).  In  ogni  caso,  l'evoluzione  dei
servizi IPTV e' direttamente  imputabile  allo  sviluppo  della  rete
fissa in  tecnologia  IP  sulla  quale  gli  stessi  sono  veicolati.
Nell'impiego del protocollo IP l'elemento distintivo  della  IPTV  e'
rappresentato dalle mature soluzioni tecnologiche proprietarie basate
su tale protocollo e non dalla tecnologia della rete sottostante. 
  68.  Al  versante  opposto  del  panorama  dei  servizi  televisivi
fruibili su protocollo  IP  si  pone  la  WEB  TV,  che  consente  la
fruizione di contenuti audio e video attraverso una rete  IP  aperta,
senza il supporto di software specifici ne' di decoder,  se  non  dei
normali player per la visualizzazione di contenuti media  disponibili
e tecnologicamente consolidati da tempo (per esempio,  Windows  Media
Player, Quick Time, Real Player, etc.). Il  fatto  che  l'accesso  ai
contenuti  si  basi  su  di  una  rete  di  accesso  «aperta»,  cioe'
indipendente dalla  rete  dell'operatore  di  telecomunicazioni,  non
rende  possibile  per  quest'ultimo  l'esercizio  del  controllo  sui
contenuti erogati, diversamente da quanto accade per la IPTV. 
  69. L'accesso ai servizi di WEB TV puo' avvenire in  download,  nel
senso che il contenuto e' visualizzato dopo  essere  stato  scaricato
localmente sul  proprio  computer,  o  in  modalita'  streaming,  con
palinsesti lineari oppure on-demand, in forma gratuita o a pagamento.
Le tecnologie trasmissive relative al download ed allo streaming sono
da ritenersi mature e ben consolidate, e presenti da numerosi anni. I
contenuti erogati possono essere  prodotti  professionalmente  oppure
generati direttamente dagli utenti (c.d. User Generated Content). 
  70. Per quanto riguarda i terminali  riceventi,  la  fruizione  dei
contenuti della  WEB  TV  in  modalita'  streaming  viene  effettuata
tramite software scaricabili da rete. I  protocolli  utilizzati  sono
quelli standard e  consolidati  oramai  da  tempo  sul  mercato  (per
esempio RTP, RTSP), usati per trasportare lo stream nei vari  formati
(MPEG2, MPEG-4, etc.). 
  71. In via mediana tra la IPTV e la WEB TV  si  pongono  i  servizi
OTT, che consistono nella distribuzione di contenuti di diverso tipo,
inclusi quelli tipicamente televisivi (OTT-TV), con  servizi  offerti
non  di  tipo  walled-garden  come  nel  caso  della  IPTV,   tramite
connessione a banda larga su reti  aperte,  accessibili  direttamente
attraverso l'apparato televisivo domestico e/o anche  attraverso  una
molteplicita' di device (quali smart-tv, consolle,  tablet  etc)  con
una  adeguata  Quality  of  service  (QoS).  Questi  servizi   ibridi
broadcast/broadband,   che   sono   erogati    attraverso    internet
«bypassando» gli operatori televisivi e di  tlc  (per  estensione  di
imprese over-the-top si parla  anche  per  indicare  le  piu'  grandi
Internet company), hanno attualmente un impatto limitato nel  mercato
televisivo italiano, ma si prevede un  certo  sviluppo  nei  prossimi
anni. La naturale evoluzione di tale  modalita'  di  fruizione  sara'
quella di migrare sempre piu' verso lo schermo televisivo. 
  72. Per la fruizione dei contenuti televisivi offerti  dai  servizi
OTT, a partire dal 2009  sono  stati  resi  disponibili  sul  mercato
dispositivi  ibridi  Internet-enabled,  tali  da  consentire  tramite
l'apparecchio televisivo la fornitura  e  l'integrazione  di  offerte
televisive  digitali  lineari  e  servizi  web-based   su   richiesta
(OTT-TV). Tale tipo di accesso tramite apparati  televisivi  avanzati
con connessione internet viene comunemente chiamato connected  TV.  I
maggiori costruttori di televisori hanno lanciato sul mercato diversi
modelli di televisori Internet Enabled che sul retro  del  televisore
presentano, oltre al normale ingresso di  antenna,  anche  una  porta
Ethernet per collegarsi alla rete internet.  Il  normale  telecomando
del televisore possiede un tasto WEB che fa apparire sul display  del
televisore i widget - le interfacce grafiche, solitamente icone,  che
permettono,  tramite  l'utilizzo  del  telecomando,  di  accedere   e
visualizzare contenuti disponibili su internet e di fruire di  alcuni
contenuti memorizzati su particolari  siti  web  -  selezionabili  ed
attivabili direttamente sullo schermo tramite i tasti direzionali del
telecomando del televisore. Il collegamento alla rete  internet  puo'
avvenire con diverse interfacce aggiunte esternamente come modem ADSL
o un adattatore wireless WiFi  collegato  a  un  modem  ADSL.  Questo
sistema permette di accedere a un canale nell'area web, cosi' come il
tuner di ricevitori radio o tv permettono l'accesso alle frequenze. 
  73. Mentre nel caso della WEB TV la distribuzione del  servizio  e'
solitamente realizzata su base «best effort»  con  impossibilita'  di
garantire un'adeguata QoS, le OTT-TV  riescono  a  garantire  livelli
adeguati di QoS tramite  accorgimenti  tecnologici  come  le  content
delivery network (CDN). La CDN e' infatti in grado di assicurare  una
migliore qualita'  del  servizio  attraverso  un  sistema  di  server
collegati in rete attraverso  internet  che  collaborano  in  maniera
trasparente,  per  distribuire  contenuti,   specialmente   contenuti
multimediali di grandi dimensioni in termini di  banda,  agli  utenti
finali,  al  fine  di  ottimizzarne  il  processo  di   trasmissione.
L'obiettivo di una CDN e' di instradare una  richiesta  di  contenuto
sul nodo che viene individuato anche geograficamente come ottimale  e
rendere disponibili i contenuti in modo piu' efficiente. In tale modo
i servizi che utilizzano questo tipo di architetture  di  rete  danno
vita a nuove forme di offerte di OTT-TV  con  qualita'  del  servizio
comparabili con quelle «managed» della IPTV. 
  74. Esistono allo  stato  attuale  tecnologie  proprietarie  per  i
servizi di OTT-TV,  ma  recentemente  e'  stato  anche  definito  uno
standard (ETSI,  luglio  2010)  denominato  HbbTV  (Hybrid  Broadcast
Broadband TV) in grado  di  combinare  servizi  televisivi  diffusivi
(DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi
(connected tv) e/o  set-top-box.  Un  primo  sviluppo  delle  offerte
«ibride» di OTT-TV vede gia' impegnati alcuni broadcaster europei (in
particolare Francia, Germania e Spagna) con alcune sperimentazioni di
servizi interattivi erogati via internet su  televisori  connessi  in
standard HbbTV. Per  esempio  il  broadcaster  di  servizio  pubblico
francese France Televisions ha lanciato a luglio 2012  un'offerta  di
servizi  interattivi  Internet-delivered  attraverso  la  piattaforma
digitale terrestre denominata «Salto», che  utilizzando  lo  standard
HbbTV, offre l'accesso ai portali Web dei canali France 2 e France 4,
che contengono servizi di informazione, servizi meteo,  funzionalita'
di social networking e accesso alla  EPG.  Servizi  HbbTV  sono  gia'
stati lanciati, oltre che da France Televisions, anche  in  Germania,
tra gli altri, da ARD, ZDF e Pro7. 
  75. In considerazione di una certa evoluzione della tecnologia  per
le varie forme di TV via IP,  legate  in  particolare  allo  sviluppo
delle reti NGN e NGAN e alle implementazioni tecnologiche relative ai
servizi OTT-TV, si ritiene che - in generale - la  piattaforma  della
TV su IP, complessivamente intesa, si trovi in fase di «Transizione»,
sotto il profilo tecnologico. 
B. Valutazioni di tipo economico. 
  76. Da un punto di vista economico, si osserva che l'IPTV,  per  la
quale la prima  offerta  commerciale  risale  al  2001  da  parte  di
Fastweb, ha registrato una iniziale modesta crescita  del  numero  di
famiglie  che  fruiscono  di  contenuti  attraverso  la  piattaforma,
seguita da una fase di incertezza caratterizzata da un basso  livello
di penetrazione per  numero  di  utenti,  nonostante  l'ingresso  sul
mercato  di  altri   operatori   come   Telecom   Italia   (2007)   e
Wind/Infostrada.  A  settembre  2012  l'audience  raccolta  dall'IPTV
ammonta allo 0,1% degli ascolti televisivi complessivi  (fonte:  dati
Auditel - sintesi mensile). Anche l'entita' dei ricavi connessi  alla
piattaforma si dimostra modesta, pur essendo questo  servizio  spesso
venduto in bundle con i servizi di telefonia.  Per  altro  verso,  le
fonti di ricavo della IPTV sono  limitate:  in  quanto,  essendo  una
piattaforma chiusa ed a pagamento, i ricavi derivano  prevalentemente
dagli abbonamenti e dalla vendita di contenuti in VOD. 
  77. Altro fattore rilevante riguarda  la  disponibilita'  di  banda
larga,  necessaria  per  la  fruizione  di  servizi  audiovisivi   su
protocollo IP: la possibilita' di accedere a tali servizi audiovisivi
riguarda circa un terzo delle famiglie italiane,  al  primo  semestre
2012 le famiglie che dispongono di un collegamento a banda  larga  di
linea  fissa  sono  circa  13,4  milioni  (Osservatorio  Agcom  -  II
trimestre 2012) e  circa  3,2  milioni  di  famiglie  dotate  di  una
«connected tv», di cui 2,6 milioni con contestuale collegamento  alla
banda  larga  (Digital  Monitor  «Wave   3a+3b   2011/2012   dic/gen.
Principali evidenze» di febbraio 2012). 
  78. E' tuttavia necessario ricordare  che  non  tutte  le  famiglie
dotate  di  device  e  connessioni  adeguate  utilizzano  servizi  su
protocollo IP. Peraltro, la natura  ibrida  degli  OTT,  che  offrono
contenuti audiovisivi integrati  con  una  molteplicita'  di  servizi
(social network, news, etc. ...),  non  consente  di  effettuare  una
scorporazione netta dei ricavi derivanti unicamente  dall'offerta  di
prodotti audiovisivi. 
  79. L'avanzato stadio di sviluppo  economico  e'  confermato  dalla
diffusa disponibilita' di contenuti audiovisivi via web su differenti
device e la fase di  transizione,  come  sopra  rilevata,  di  alcune
componenti tecnologiche della TV  su  IP,  comporta  essa  stessa  un
incremento rilevante del potenziale numero di  utenti  e  dei  ricavi
connessi. Tuttavia, nonostante quanto appena riportato, dal  2008  al
2010, i ricavi della IPTV sono cresciuti da 30 milioni di euro  a  38
milioni (fonte: elaborazione su  dati  comunicati  dagli  operatori),
pari a poco piu' dell'1% dei ricavi complessivi da pay tv. 
  80. Con specifico riferimento alla commercializzazione dei  diritti
audiovisivi sportivi oggetto del decreto, si rileva che i diritti per
la IPTV sono stati  spesso  inclusi  come  accessori  all'interno  di
pacchetti destinati ad altre piattaforme, quali  il  DTT  e  il  DTH,
determinando una incidenza dei ricavi  piuttosto  ridotta,  anche  in
ragione della prevalenza di offerte non esclusive e talvolta gratuite
su questa piattaforma. 
  81. L'analisi economica relativa alla TV  su  IP,  complessivamente
intesa, induce a considerare la piattaforma come «Matura». 
Valutazione complessiva. 
  82.  Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni  l'Autorita'   ha
ritenuto che per la TV su IP non siano allo  stato  individuabili  le
condizioni tipiche della piattaforma emergente. 
Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione. 
  83. La valutazione dell'Autorita'  circa  l'individuazione  di  una
piattaforma unitaria che includa al suo interno le diverse  forme  di
veicolazione   dei   contenuti   audiovisivi   su   protocollo    IP,
indipendentemente dagli standard qualitativi garantiti dai  fornitori
del servizio, e' stata condivisa da buona  parte  degli  stakeholders
intervenuti. 
  84. Sostanzialmente in accordo sulla nuova classificazione,  alcuni
soggetti non condividono, pero',  la  posizione  che  l'Autorita'  ha
espresso in merito al  grado  di  avanzamento  tecnologico  raggiunto
dalla piattaforma, considerata dal punto di vista tecnologico in fase
di «Transizione» in virtu' dello sviluppo delle reti  NGN  e  NGAN  e
alle implementazioni relative ai servizi OTT-TV, e relativamente alla
condizione di sviluppo economico, considerata «Matura».  Un  soggetto
suggerisce, inoltre, una definizione piu' estesa di piattaforma della
TV su IP, che includa anche il Wireless per reti  mobili,  stante  la
sostanziale convergenza dei sistemi di trasmissione  e  di  ricezione
integrati indifferentemente con reti  fisse  e  mobili.  Viene  cosi'
proposta   all'attenzione   dell'Autorita'   l'individuazione   della
«piattaforma convergente TV su IP», allo scopo di consentire che  gli
operatori attivi sulla  multipiattaforma  appena  illustrata  possano
acquisire diritti di trasmissione IP sia su rete  fissa  che  mobile,
abbattendo i costi transattivi connessi alla  vendita  disgiunta  dei
diritti per singola tipologia trasmissiva (web, OTT, wireless, ...). 
  85. Il medesimo stakeholder propone in alternativa l'individuazione
della  nuova  piattaforma   OTT-TV,   la   quale   presenterebbe   le
caratteristiche  tecnologiche  ed  economiche  adeguate  per   essere
considerata  «emergente».  Come  la  piattaforma  Wireless,  infatti,
l'OTT-TV  verte  in  una  condizione  di  evoluzione  tecnologica  e,
dall'esame dei dati economici, risulta essere in fase di «avvio». 
  86. A giudizio di un altro soggetto  i  modelli  tecnologici  della
piattaforma  IP  based  sono  da  considerarsi   sostanzialmente   in
evoluzione,  in  quanto  l'insieme  completo  delle  piattaforme   su
servizio IP fisso o mobile, unitamente o disgiuntamente  considerate,
vertono in uno stato  di  costante  transizione  tecnologica,  grazie
all'affermarsi  di  nuove   modalita'   di   accesso   ai   contenuti
audiovisivi, quali l'OTT-TV, e di trasmissione  degli  stessi,  quali
l'LTE. 
  87. I medesimi soggetti sottolineano che la  valutazione  dei  dati
economici connessi alla veicolazione di contenuti tramite  TV  su  IP
dovrebbe poi condurre  ad  un  esito  differente  rispetto  a  quello
individuato dall'Autorita'. I nuovi servizi IP based non hanno ancora
manifestato  tutto  il  loro  potenziale,   nonostante   l'incremento
esponenziale del numero di utenti di video on line, che in Italia  e'
cresciuto  dell'8,3%  fra  luglio  e  dicembre  2011.  Il  tasso   di
penetrazione  del  mercato   televisivo   dell'IPTV,   rilevano   gli
operatori, e' pari al 2% rispetto all'89% del DTT e al 33%  del  DTH;
conseguentemente i ricavi risultano marginali (2,6%  del  totale  dei
ricavi della TV  a  pagamento)  a  causa  dell'assenza  di  dinamiche
competitive. 
  88. Le potenzialita' inespresse si evincono anche dall'assenza  nel
panorama italiano dei player leader mondiali del settore dei video on
line e dalla marginalita' dell'incidenza della quota di  mercato  nel
medio periodo riservata a questa specifica  modalita'  di  fruizione,
inferiore all'1% del totale dei ricavi  del  mercato  televisivo  nel
2012. 
  89. Sulla base delle considerazioni svolte, i  soggetti  che  hanno
sollevato le proprie obiezioni auspicano che l'Autorita' riconosca la
qualifica di «emergente» alla piattaforma  in  analisi,  in  modo  da
garantire alla  stessa,  mediante  l'applicazione  delle  misure  pro
concorrenziali stabilite dal decreto per la  commercializzazione  dei
diritti sportivi, le tutele rafforzare necessarie per l'incremento  e
il consolidamento dei risultati di mercato. 
Valutazioni dell'Autorita'. 
Aspetti tecnologici. 
  90. Nel confermare l'opportunita' di  individuare  una  piattaforma
che  raccolga  in  se'  i  diversi  sistemi  trasmissivi  basati  sul
protocollo  IP  e  la  sussistenza  di  una  certa  evoluzione  della
tecnologia per le varie forme di TV via  IP,  legate  in  particolare
allo  sviluppo  delle  reti  NGN  e  NGAN  e   alle   implementazioni
tecnologiche relative  ai  servizi  OTT-TV,  gli  esiti  dell'analisi
tecnologica  effettuata  dall'Autorita'  sono  stati  condivisi   dai
partecipanti alla consultazione  pubblica,  che  hanno  aderito  alla
valutazione di fase di transizione in relazione  ad  una  piattaforma
che vede implementarsi nuovi standard, quali HbbTV (Hybrid  Broadcast
Broadband TV), in grado di  combinare  servizi  televisivi  diffusivi
(DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi
(connected tv) e/o set-top-box. 
  91. Prendendo atto di quanto appena esposto, si  ritiene  di  poter
confermare che la piattaforma della TV su IP sia tecnologicamente «in
transizione». 
Aspetti economici. 
  92. In relazione  all'analisi  economica,  gli  stakeholders  hanno
supportato le proprie tesi esibendo dati che, sebbene confermino  che
la piattaforma non ha raggiunto la fase  di  massima  espansione  del
mercato, evidenziano tuttavia che essa verte in uno  stato  ben  piu'
avanzato della fase di «avvio». 
  93. I dati confermano, infatti, l'elevato tasso di penetrazione dei
servizi televisivi web-based e di utilizzo da  parte  dell'utenza  (a
meta' 2012, sono 13,4  milioni  le  famiglie  che  dispongono  di  un
collegamento a banda larga di linea fissa (Osservatorio  Agcom  -  II
trimestre 2012)  e  il  considerevole  riscontro  economico  ottenuto
dall'OTT-TV in Europa, che induce a prevedere nel  breve  periodo  un
trend analogo per il mercato italiano. 
  94. Gli stakeholders ritengono che il fatto che la piattaforma IPTV
abbia ad oggi garantito ricavi contenuti (38 milioni di euro al 2012,
corrispondenti a poco piu' dell'1% dei ricavi complessivi da  pay  tv
(elaborazione Agcom su dati degli operatori) e un  ridotto  tasso  di
penetrazione presso gli utenti (1,4% di penetrazione tra  gli  utenti
nel primo  semestre  2012  (Osservatorio  Agcom  II  trimestre  2012)
comporti necessariamente che detta piattaforma sia da considerare  in
fase di «avvio». In realta', conformemente alle valutazioni di natura
tecnologica,  l'analisi  della  fase  economica  deve  essere  basata
complessivamente sulla piattaforma ivi indicata, ovvero la TV su IP e
non sui soli dati relativi al tasso di penetrazione della sola  IPTV.
L'attuale facolta' di disporre di contenuti audiovisivi  via  web  su
differenti device conferma lo stato avanzato di sviluppo economico di
tale piattaforma e la considerazione del fatto che alcune  componenti
tecnologiche della TV su IP siano in  fase  di  sviluppo  tecnologico
inducono a prevedere un generale incremento del potenziale numero  di
utenti e dei relativi ricavi. 
  95. Con specifico riferimento ai prodotti  audiovisivi  consistenti
in  eventi  sportivi  oggetto  del  decreto,  si  rileva,  poi,  come
l'incidenza di ricavi diretti sia  molto  ridotta  in  considerazione
della prevalenza di offerte non  esclusive  e  talvolta  gratuite  su
questa piattaforma. Si ricorda peraltro che i  diritti  per  la  IPTV
sono stati spesso inclusi come  accessori  all'interno  di  pacchetti
destinati ad altre piattaforme, quali il DTT e il DTH. 
  96. Gli elementi analizzati depongono quindi per la conferma  della
piattaforma TV su IP come economicamente «matura». 
Valutazione complessiva. 
  97. L'analisi  dei  dati  riportati  dai  soggetti  partecipanti  a
sostegno delle proprie richieste induce l'Autorita' a  confermare  la
valutazione di «non emergenza» della piattaforma TV  su  IP  proposta
nell'ambito della delibera n. 103/12/CONS. 
4.4. La piattaforma «wireless» per le reti mobili (GSM,  GPRS,  UMTS,
  HSDPA, LTE). 
A. Valutazioni di tipo tecnologico. 
  98. La distribuzione di contenuti  multimediali  e  informativi  di
vario genere, come trasmissioni televisive  e  video  (spot),  sport,
magazine,  cinema,  reality  show,   entertainment   su   piattaforma
«wireless» per  le  reti  mobili,  avviene  attualmente  grazie  alle
tecnologie GSM/GPRS/UMTS/HSDPA. Esse non consentono una  trasmissione
di tipo diffusivo, in quanto il mezzo non e' puramente  broadcasting,
ma la comunicazione tipicamente di tipo unicast consente agli  utenti
di fruire dei cosiddetti contenuti on-demand. 
  99. I protocolli utilizzati  sono  quelli  standard  e  consolidati
oramai  da  tempo  sul  mercato  (es.  RTP,  RTSP,  etc.)  usati  per
trasportare lo stream nei formati MPEG-4. Inoltre, le piattaforme  di
erogazione dei servizi supportano numerosi applicativi,  al  fine  di
garantire  la  compatibilita'  con  un  parco  terminali  piu'  ampio
possibile (per esempio Windows Media Player, Quick Time, Real  Player
etc.). I contenuti trasmessi sono sia di tipo live che registrati, ma
anche protetti tramite l'inserimento del  Digital  Rights  Management
(DRM) e del Conditional Access Systems (CAS). I servizi UMTS  contano
attualmente  su  di  una  copertura   estesa   (oltre   l'80%   della
popolazione), ed e' oramai in fase di forte  sviluppo  la  tecnologia
HSDPA. I terminali riceventi coincidono con i  terminali  mobili  per
ciascun tipo di  tecnologia  utilizzata  ed  includono  i  rispettivi
applicativi per la visualizzazione e la gestione del video trasmesso.
L'evoluzione della piattaforma wireless riguarda la fornitura di tali
servizi tramite lo sviluppo della rete  e  delle  tecnologie,  ed  in
particolare la rete di quarta generazione 4G (LTE). 
  100. Il sistema LTE (Long Term Evolution) o anche 4G,  e'  la  piu'
recente evoluzione degli standard di telefonia mobile  cellulare  che
nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a  banda
larga (Broadband Wireless Access) con velocita'  dell'ordine  fino  a
100Mbps. A fine 2011 si e' conclusa in  Italia  l'asta  pubblica  per
l'assegnazione delle licenze sulle frequenze  destinate  all'LTE.  La
tecnologia  sara'  sviluppata  dai  diversi   operatori   che   hanno
partecipato  all'asta,  i  quali  hanno   gia'   effettuato   diverse
sperimentazioni in varie citta' italiane. I  prossimi  operatori  LTE
hanno annunciato di voler avviare il nuovo servizio  commerciale  nel
2012 anche se il lancio di massa e' previsto nel 2013. 
  101. Da un punto di vista tecnologico la piattaforma  wireless  per
le reti mobili appare trovarsi in fase «Consolidata» essendo  il  suo
sviluppo condizionato dall'evoluzione dei sistemi a banda larga (LTE)
e delle relative infrastrutture di rete, piu'  che  sulle  tecnologie
trasmissive, che appaiono sufficientemente mature. 
B. Valutazioni di tipo economico. 
  102. Lo sviluppo delle tecnologie a banda larga  per  la  telefonia
mobile ha consentito a un numero sempre maggiore di utenti di  fruire
dei servizi audiovisivi. A fine 2008 si registravano circa 26 milioni
di utenti in grado  di  fruire  di  servizi  broadband  (UMTS/HSDPA),
cresciuti ad oltre 34 milioni nel 2010 fino ai 39 milioni  di  utenti
nel primo trimestre 2012 (fonte: relazione annuale Agcom 2012). 
  103. Stando ai dati forniti dagli  operatori,  le  SIM  attive  nel
traffico dati risultano pari a circa il 40% dei terminali.  Solo  una
parte di tali  utenti  presumibilmente  riceve  regolarmente  servizi
audiovisivi su rete mobile. Il dato di ricavi del 2010, pari a  circa
2,5 milioni (2,3 nel 2008) evidenzia  una  linearita'  delle  entrate
derivanti dai soli prodotti audiovisivi.  A  tale  dato  si  affianca
tuttavia una crescita esponenziale  del  traffico  dati  generato  da
terminali mobili, dai 24 terabyte registrati  nel  2008  ai  120  del
2010,  derivante  dall'utilizzo  di  rete  broadband  mobile  per  la
ricezione di servizi abitualmente forniti via reti  broadband  fisse,
evidenziato nella figura 4. 
  104.  Occorre  inoltre  considerare  elementi  rilevanti  quali  la
capacita' delle connessioni mobili e le abitudini  di  consumo  degli
utenti. In Italia, si assiste ad un utilizzo delle connessioni mobili
in luogo della connessione ad internet da rete fissa, sia  tramite  i
terminali mobili, sia tramite le c.d. connect card, i cui utenti sono
circa 6,5 milioni nel primo semestre 2012 (fonte: Osservatorio  Agcom
II semestre 2012). L'elevato tasso di penetrazione  rende  l'utilizzo
di  tali  connessioni  assimilabile  alla  fruizione  di  servizi   e
contenuti  su  internet  tramite  rete  fissa,  con   gli   opportuni
adattamenti  degli  stessi  ai  formati  dei  terminali  mediante  la
diffusione di applicazioni e widget, similmente a quanto avviene  per
i servizi OTT. 
              Figura 3 - Traffico dati broadband mobile 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  105. L'offerta di contenuti televisivi specifici disponibili per la
piattaforma in esame presenta uno sviluppo poco costante,  mentre  e'
assai diffuso l'utilizzo per la fruizione di  contenuti  presenti  su
internet, ivi inclusi prodotti  audiovisivi  incorporati  in  servizi
OTT. La crescita di traffico e di terminali evidenzia da un punto  di
vista economico il superamento della fase di «Avvio». 
  106. Per quanto riguarda l'offerta di diritti audiovisivi  sportivi
oggetto del decreto, i diritti per il mobile costituiscono circa l'1%
dei ricavi complessivamente generati  dalla  commercializzazione  dei
diritti su tutte le piattaforme, secondo i dati  forniti  dalla  Lega
Nazionale Professionisti Serie A. 
Valutazione complessiva. 
  107. Con riferimento alla piattaforma  mobile  wireless  va  dunque
considerato come la tecnologia ad esse connessa abbia ormai raggiunto
una adeguata maturazione, pur se in  costante  sviluppo  verso  forme
piu' evolute di  trasmissione  dei  contenuti  grazie  alla  maggiore
ampiezza della banda disponibile, al miglioramento delle  performance
legate   al   trasferimento   dei   dati   e   all'evoluzione   delle
infrastrutture  nel  passaggio  da  reti  3G  a  4G.  Ad  oggi   tale
piattaforma ha raggiunto un livello di penetrazione significativo  di
cui danno evidenza ricavi in continua crescita,  tanto  che  rispetto
alla valutazione  effettuata  con  la  delibera  n.  665/09/CONS,  si
ritiene superata la fase di avvio dal punto di vista economico e  che
pertanto non debba piu' essere considerata piattaforma emergente. 
Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione. 
  108. Gli stakeholders hanno manifestato di condividere il  giudizio
dell'Autorita' in merito alla  piattaforma  WIRELESS,  anche  se  una
parte di essi ha espresso un'opinione contraria. 
  109.  Alcuni  soggetti  hanno  espresso   le   loro   perplessita',
affermando   che   la   piattaforma   deve   essere   valutata   come
tecnologicamente in fase  di  «Transizione»  per  diversi  ordini  di
ragioni, prima fra queste la considerazione  che  lo  sviluppo  delle
tecnologie a banda larga (HSDPA e LTE) e' solo in itinere. 
  110. Un operatore ricorda che gli operatori, dopo aver acquisito le
frequenze utili per lo sviluppo dell'LTE,  infatti,  hanno  posto  in
essere la  fase  sperimentale  della  nuova  tecnologia  trasmissiva,
mentre si prevede che la commercializzazione avverra' a  partire  dal
2013.  Conseguentemente  gli  stessi  operatori  ad  oggi  forniscono
contenuti  audiovisivi  su  piattaforma  Wireless  su  reti  3G,  con
evidenti limiti qualitativi, dovuti anche  al  fatto  che  quasi  due
utenti su tre utilizzano un device con  tecnologia  antecedente  allo
stesso 3G. 
  111.  La  stessa  societa'  evidenzia  peraltro  che  non  tutti  i
terminali mobili presenti sul mercato sono dotati di uno schermo che,
per tipologia e dimensioni, sia in grado di ricevere il servizio  con
una  qualita'  tale  da  renderlo  appetibile  per  la  fruizione  di
contenuti audiovisivi sportivi. 
  112. Anche sotto il profilo economico alcuni  soggetti  evidenziano
la necessita' di valutare la piattaforma in esame  come  in  fase  di
«avvio», in ragione dell'analisi approfondita dei  dati  relativi  al
mercato attuale. Stante  il  notevole  incremento  degli  utenti  dei
servizi broadband in mobilita', la  crescita  del  traffico  dati  in
mobilita' e l'aumento del numero dei terminali in grado  di  navigare
in mobilita', a giudizio di un operatore non  e'  comunque  possibile
misurare quanti utenti utilizzano realmente la banda larga mobile per
visionare filmati o partite di calcio, in  quanto  solo  il  12%  dei
terminali sul mercato consente la fruizione di contenuti  audiovisivi
tramite  piattaforma  WIRELESS.  All'aumento  del  traffico  dati  in
mobilita' e alla crescita del numero di utenti di  internet  potrebbe
non corrispondere un altrettanto marcato aumento della  fruizione  di
contenuti su quella piattaforma. 
  113.  A  giudizio  di  alcuni  soggetti,  il  riconoscimento  della
qualifica di emergente alla piattaforma  in  esame  consentirebbe  di
realizzare condizioni di maggiore concorrenzialita', garantendo  agli
operatori  attivi  esclusivamente  sulla  piattaforma   WIRELESS   di
acquisire i diritti audiovisivi sportivi a condizioni agevolate e  di
contrastare in tal modo il processo  di  progressiva  esclusione  dal
mercato che si sta realizzando a causa della disponibilita' di  nuovi
dispositivi mobili (fra cui i tablet e smartphone) attraverso i quali
i maggiori operatori, gia' titolari dei diritti audiovisivi  sportivi
in esclusiva da diffondere attraverso altre piattaforme,  trasmettono
i medesimi contenuti in mobilita' come servizi  accessori  di  quello
sulla piattaforma trasmissiva principale senza costi  aggiuntivi  per
l'utente. Di conseguenza, solo il  riconoscimento  della  piattaforma
WIRELESS come emergente puo' arrestare  il  processo  di  progressiva
esclusione  degli  operatori  di  questo  settore  dal  mercato   dei
contenuti audiovisivi. 
Valutazioni dell'Autorita'. 
Aspetti tecnologici. 
  114. Dal punto di vista tecnologico si ribadisce che  i  protocolli
trasmissivi connessi alla piattaforma sono quelli  standard  e  ormai
consolidati, mentre lo sviluppo in itinere delle tecnologie  a  banda
larga  (HSDPA  e  LTE)  e  delle  relative  infrastrutture  di   rete
consentira' un ulteriore incremento della qualita' e  dell'efficienza
del servizio. 
  115. Secondo le informazioni fornite da un operatore,  il  36%  dei
propri clienti dispone di un  terminale  mobile  con  caratteristiche
tecnologiche adeguate alla fruizione di contenuti audiovisivi, sia di
tipo live che registrati, e i servizi UMTS  sfruttano  una  copertura
che raggiunge oltre 80% della popolazione. Alcuni di questi terminali
mobili sono peraltro caratterizzati da una tipologia di player  e  da
dimensioni dello schermo tali da garantire una fruizione con qualita'
analoga a quella offerta dal DTT  e  dal  DTH.  L'imminente  sviluppo
della rete e delle tecnologie, ed in particolare la  rete  di  quarta
generazione 4G (LTE) provochera'  un  ulteriore  miglioramento  degli
standard qualitativi del servizio. 
  116.  L'elevato  tasso  di  penetrazione  rende  l'utilizzo   delle
connessioni finalizzate al traffico dati assimilabile alla  fruizione
di servizi e contenuti  su  internet  tramite  rete  fissa  induce  a
confermare  il  giudizio  di  «transizione»  da  un  punto  di  vista
tecnologico. 
Aspetti economici. 
  117. L'analisi economica condotta dall'Autorita' ha poi evidenziato
che  il  numero  di  utenti  che  fruiscono  dei  servizi   broadband
attraverso la  piattaforma  WIRELESS  cresce  costantemente  (secondo
l'Osservatorio Agcom - II trimestre 2012, si passa da 18  milioni  di
connessioni attive nel 2010 a 27 milioni nel secondo semestre  2012),
sebbene rimanga inferiore rispetto a quello degli utenti  del  DTT  e
del DTH. 
  118. Solo una parte di tali utenti WIRELESS presumibilmente  riceve
regolarmente servizi audiovisivi su rete mobile ma,  stando  ai  dati
forniti dagli operatori nel corso del  procedimento  istruttorio,  le
SIM attive nel traffico dati  risultano  pari  a  circa  il  40%  dei
terminali  e  i  ricavi  evidenziano  una  linearita'  delle  entrate
derivanti dai soli prodotti audiovisivi  e  ammontano,  nel  2010,  a
circa 2,5 milioni (Fonte: elaborazioni dell'Autorita' su dati forniti
dagli operatori). Tuttavia si rileva  come  tale  traffico  dati  sia
destinato anche alla fruizione di servizi OTT su dispositivi  mobili,
tra i quali rientrano servizi audiovisivi. Tali servizi costituiscono
una parte accessoria rispetto al servizio OTT principale e  i  ricavi
non sono direttamente scorporabili dallo stesso. 
  119. Ulteriore elemento che supporta la decisione dell'Autorita' e'
costituito dalla crescita esponenziale del traffico dati generato  da
terminali mobili che, sebbene non sia direttamente imputabile  ad  un
proporzionale aumento dell'utilizzo  della  fruizione  dei  contenuti
audiovisivi, induce comunque a presumere un aumento dello stesso. 
  120. Gli elementi  analizzati  depongono  quindi  per  ritenere  la
piattaforma WIRELESS «matura» da un punto di vista economico. 
Valutazione complessiva. 
  121. Alla luce degli elementi sopra riportati, si ritiene di  poter
confermare il giudizio espresso nella delibera n.  103/12/CONS  circa
la non emergenza della piattaforma WIRELESS. 
4.5. La piattaforma DVB-H. 
A. Valutazioni di tipo tecnologico. 
  122. La piattaforma digitale terrestre in mobilita' si  basa  sullo
standard  DVB-H  (Digital  Video  Broadcast  -  Handheld).  I  lavori
relativi  alla  definizione  delle  specifiche  tecniche  sono  stati
ultimati  con  la  pubblicazione  del  relativo  documento  da  parte
dell'ETSI nel novembre del 2004. Nel 2008, la Commissione europea  ha
deciso di inserire  lo  standard  DVB-H  nell'elenco  degli  standard
ufficiali dell'UE, al fine di  promuovere  l'offerta  armonizzata  di
servizi di telecomunicazioni in tutta l'UE. 
  123. Grazie al carattere diffusivo (broadcast) del DVB-H, lo stesso
contenuto  puo'  essere  ricevuto  contemporaneamente  da  un  numero
elevatissimo di utenti in mobilita',  grazie  all'uso  integrato  del
protocollo IP, che rende possibile la trasmissione  simultanea  sullo
stesso canale di pacchetti video (stream DVB)  e  di  pacchetti  dati
sfruttabili da applicazioni  presenti  sul  terminale  ricevente  (IP
Datacast). 
  124. In  alcuni  paesi  europei  il  lancio  commerciale  e'  stato
effettuato mentre in altri paesi europei sono state effettuate  prove
e sperimentazioni. Si segnala pero' l'abbandono del servizio DVB-H da
parte di alcuni  operatori  sia  italiani  sia  europei.  In  termini
prospettici si segnala l'evoluzione dello  standard  DVB-HS  (Digital
Video  Broadcasting-Handheld  Satellite)  in  banda  S  per  utilizzo
satellitare. 
  125. In Italia, le reti mobili DVB-H  sono  diventate  operative  a
partire dalla meta' del 2006 e comprendono sia  impianti  trasmissivi
di tipo «tradizionale», analoghi a quelli utilizzati per le reti DTT,
sia impianti secondari o «gap filler» che sono piccoli  impianti  con
basse potenze dell'ordine di poche decine  di  Watt,  isofrequenziali
per permettere le coperture di determinate zone. Le reti DVB-H  hanno
presentato  coperture  abbastanza  elevate  (circa  il  60-70%  della
popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate.  Di
conseguenza lo sviluppo di tali reti e' stato  significativo  sia  in
termini di copertura raggiunta (sia  indoor  sia  outdoor),  sia  per
numero di infrastrutture. 
  126. Gli elementi analizzati hanno portato l'Autorita'  a  ritenere
«consolidata» la piattaforma DVB-H da un punto di vista tecnologico. 
B. Valutazioni di tipo economico. 
  127. Spostando l'attenzione su  aspetti  di  natura  economica,  va
sottolineato come, nonostante  l'Italia  sia  stato  il  primo  paese
europeo a lanciare sul mercato servizi audiovisivi in standard  DVB-H
(maggio 2006), allo stato attuale non sono stati ancora  raggiunti  i
risultati sperati. I dati a disposizione fanno altresi' ritenere  che
i ricavi relativi alle offerte di servizi DVB-H  mostrino  un  chiaro
declino nel  corso  degli  ultimi  anni.  Per  esempio,  nel  periodo
2008-2009 per gli operatori di telecomunicazione attivi nelle offerte
a pagamento su piattaforme mobili  si  evidenzia  una  riduzione  del
proprio peso relativo (-0,4%), come riportato nelle Relazioni annuali
dell'Autorita' (2010 e 2011). Si segnala infine  Vodafone  e  Telecom
Italia hanno cessato le proprie offerte su  questa  piattaforma  alla
fine del 2010. 
  128. Data la ridotta diffusione  della  piattaforma  DVB-H  tra  la
popolazione italiana e l'esiguita' dei ricavi generati, se paragonati
a quelli derivanti  dalle  piattaforme  piu'  tradizionali  (digitale
terrestre  e  satellitare),  tale  piattaforma  appare  in  fase   di
«Declino» da un punto di vista economico. 
  129. Per quanto riguarda l'offerta di diritti audiovisivi  sportivi
oggetto del decreto, i  diritti  per  il  DVB-H  non  risultano  aver
generato ricavi  significativi,  secondo  le  informazioni  trasmesse
dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. I diritti per  il  DVB-H
sono  stati  peraltro  commercializzati  come  accessori   ad   altre
piattaforme, come evidenziato dall'invito a  offrire  pubblicato  sul
sito internet della Lega. 
  130. Con riguardo al DVB-H, l'analisi effettuata ha  mostrato  come
tale standard trasmissivo sia caratterizzato da una tecnologia  ormai
«Consolidata», mentre la piattaforma appare in «Declino»  in  termini
economici, ne' si prevedono cambiamenti nel breve/medio periodo. Cio'
diversamente da quanto ipotizzato dall'Autorita' con la  delibera  n.
665/09/CONS che dava atto di un certo fermento in  termini  economici
che,  invece,  ha   subito   un'inversione   di   tendenza,   dettata
principalmente dalla forte concorrenza esercitata  dalla  piattaforma
mobile, peraltro  esercitata  principalmente  dai  medesimi  soggetti
attivi sul DVB-H, ed in grado pertanto di determinare un forte  grado
di  sostituibilita'  dell'offerta.  Si  ritiene   pertanto   che   la
piattaforma non debba piu' essere considerata emergente. 
Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione. 
  131. Il giudizio  espresso  dall'Autorita'  e'  stato  generalmente
condiviso da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione. 
Valutazioni dell'Autorita'. 
  132. In considerazione della piena adesione  dei  rispondenti  alle
valutazioni espresse con la delibera n. 103/12/CONS,  si  propone  di
confermare la qualificazione del DTH come piattaforma non emergente. 
5. I dati forniti dalla lega nazionale professionisti serie A. 
  133. Al fine di consentire un'adeguata valutazione della condizione
attuale del mercato dei diritti audiovisivi  sportivi  con  specifico
riferimento  alle  piattaforme  emergenti,   sono   state   richieste
specifiche informazioni alla Lega Nazionale Professionisti  Serie  A,
che ha comunicato all'Autorita' che, a seguito dell'entrata in vigore
della delibera n. 665/09/CONS, in conformita' con  quanto  prescritto
dal decreto, sono state riservate agli  operatori  delle  piattaforme
emergenti, come individuate dall'Autorita' in tale delibera,  diritti
non esclusivi di trasmissione degli eventi, lasciando  impregiudicati
i diritti gia' assegnati e/o oggetto degli inviti ad offrire. 
  134. Per quanto riguarda il campionato di Serie A  per  il  biennio
2010/2011 e 2011/2012 non e' stato possibile per la Lega  predisporre
una specifica offerta al momento della pubblicazione  dell'invito  ad
offrire, in quanto la determinazione delle piattaforme  emergenti  e'
avvenuta  in  un  momento  successivo   rispetto   a   quello   della
pubblicazione delle offerte, come evidenziato nella tabella seguente: 
    

---------------------------------------------------------------------
Approvazione    Stagioni sportive   Cessione     Individuazione delle
linee guida      di riferimento     diritti     piattaforme emergenti
---------------------------------------------------------------------
Delibera           2010/2011       Agosto 2009   Delibera 665/09/CONS
260/09/CONS del    2011/2012                     del 26 novembre 2009
14 maggio 2009
---------------------------------------------------------------------
Delibera           2012/2013       Agosto 2011           2012
426/11/CONS del    2013/2014
22 luglio 2011     2014/2015
---------------------------------------------------------------------

    
  135. Nel 2011 sono stati pubblicati, nel rispetto  delle  procedure
proprie della commercializzazione dei diritti  audiovisivi  sportivi,
inviti  ad  offrire  validi  per  le  stagioni  sportive   2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015  tra  cui  quelli  destinati  alle  piattaforme
emergenti e aventi ad oggetto la trasmissione in differita  integrale
a partire da 24 ore dopo il fischio finale di  ciascun  evento  e  la
trasmissione di immagini salienti. 
  136. Premesso che la Lega  segnala  peraltro  che  nessun  soggetto
avente diritto ha attualmente  presentato  offerte,  in  merito  alle
caratteristiche  dell'offerta  e  alla  relativa  determinazione  del
prezzo di vendita la medesima Lega informa che i pacchetti  destinati
alle piattaforme emergenti hanno ad oggetto diritti non esclusivi  di
trasmissione solo in differita di  immagini  salienti  di  tutti  gli
eventi sportivi, della durata massima di 4 minuti per ciascun evento,
esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale  dell'incontro
calcistico, fatta eccezione per eventi con inizio dopo le ore 19, per
i quali la differita decorre dalle  ore  24  del  giorno  dell'evento
stesso. Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio e' pari al  70%  del
proventi lordi debitamente  certificati  derivanti  alla  piattaforma
emergente dalla commercializzazione dei diritti  audiovisivi  oggetto
di contratto. 
  137. Con riferimento agli  effetti  della  presente  individuazione
delle piattaforme emergenti sui contratti in essere  e  ai  mutamenti
rispetto alle piattaforme qualificate come emergenti con la  delibera
n. 665/09/CONS, si  evidenzia  come  le  linee  guida  relative  alla
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi  nelle  stagioni
2012/2013,  2013/2014  e  2014/2015  (approvate  dell'Autorita'   con
delibera n. 426/11/CONS), prevedano al paragrafo 31  la  salvaguardia
dei diritti gia' assegnati nonche' oggetto degli inviti  ad  offrire,
disponendo che «la Lega Calcio  Serie  A  forma  i  pacchetti  avendo
l'accortezza  di  non  pregiudicare  lo  sfruttamento   dei   diritti
audiovisivi  riservati  agli  altri  assegnatari.  I  criteri   sopra
descritti valgono anche per il  caso  di  variazioni,  conseguenti  a
modifiche  di  mercato,  delle  piattaforme   emergenti   come   oggi
identificate dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  con
la delibera 665/09/CONS e successive  modificazioni  e  integrazioni,
senza pregiudizio ai diritti gia' assegnati e/o oggetto degli  inviti
a presentare offerte». 
  138. Tale disposizione consente di evitare sovrapposizioni  tra  le
due delibere di individuazione delle piattaforme emergenti e  di  non
ledere pertanto le posizioni giuridiche dei soggetti assegnatari  dei
diritti audiovisivi sportivi, salvaguardando i diritti  acquisiti  da
parte delle piattaforme qualificate emergenti dall'Autorita'  con  la
delibera n. 665/09/CONS (IPTV, Mobile e DVB-H) fino alla scadenza dei
relativi contratti. 
6. Osservazioni conclusive. 
  139. A  seguito  degli  elementi  emersi  dalla  consultazione,  si
ritiene di poter ribadire le valutazioni espresse nella  delibera  n.
103/12/CONS, confermando, quindi, l'assenza, allo stato  attuale,  di
piattaforme  emergenti  nel  panorama   dell'offerta   di   contenuti
audiovisivi, come illustrato nella tabella seguente: 
    

---------------------------------------------------------------------
Piattaforma      Valutazione      Valutazione   Valutazione finale
                 tecnologica       economica
---------------------------------------------------------------------
DTT              Consolidata        Matura         Non emergente
---------------------------------------------------------------------
DTH              Consolidata        Matura         Non emergente
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TV su IP        In transizione      Matura         Non emergente
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WIRELESS        In transizione      Matura         Non emergente
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DVB H            Consolidata        Declino        Non emergente
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  Vista la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media; 
  Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
                        Piattaforme emergenti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9  gennaio  2008,
n. 9  e  dell'art.  10  del  regolamento  adottato  con  delibera  n.
307/08/CONS non sussistono, allo stato attuale, piattaforme emergenti
nel panorama dell'offerta di contenuti audiovisivi. Tale  valutazione
e' senza pregiudizio dei diritti gia'  assegnati  e/o  oggetto  degli
inviti a presentare offerte  rispetto  alle  piattaforme  qualificate
come emergenti dalla delibera n. 665/09/CONS. 
  2. L'Autorita' si riserva di riesaminare la presente decisione alla
luce della evoluzione dell'assetto del mercato. 
  3. Ai sensi dell'art. 135, comma 1,  lettera  b),  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, il presente provvedimento puo' essere impugnato davanti
al  tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  in   sede   di
giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del  medesimo  Codice
il termine per ricorrere avverso  il  presente  provvedimento  e'  di
sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso 
  4. La presente delibera entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 13 dicembre 2012 
 
                                               Il presidente: Cardani 
 
Il commissario relatore: Preto