MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 gennaio 2013 

Iscrizione di  varieta'  di  mais  al  relativo  registro  nazionale.
(13A00510) 
(GU n.20 del 24-1-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081, del 2 agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto  elencate  varieta',  le
cui descrizioni e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi