MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2012 

Sospensione del decreto 8 ottobre 2012 con il quale la  «AGRI-COOP  -
Societa' cooperativa»,  in  Rocca  Santa  Maria  e'  stata  posta  in
liquidazione  coatta  amministrativa  con  nomina   del   commissario
liquidatore. (13A00810) 
(GU n.29 del 4-2-2013)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di
organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per   le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto, in data 8 ottobre  2012,  a  firma  del  capo  di
Gabinetto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'ordine   del
Ministro, con cui  la  societa'  cooperativa  Agri-Coop.  -  Societa'
Cooperativa, con sede in  Rocca  Santa  Maria  (TE)  (codice  fiscale
00664260676) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art.  2545-terdecies  c.c.  ed  e'   nominato   il   commissario
liquidatore nella persona del rag. Vanda Scimia, nata a  L'Aquila  il
21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio 1/A; 
  Vista l'istanza di annullamento in  via  di  autotutela  presentata
dalla soc. Agricoop in data 18 dicembre 2012, a mezzo racc.ta a.r. ed
anticipata a mezzo pec in pari data presso l'Ufficio di Gabinetto del
Ministro,  con  cui  il  dott.  Claudio  Ciapanna,  in  qualita'   di
Presidente e legale rappresentante  della  soc.  Agri-Coop.  Societa'
Cooperativa, «invita e diffida l'Amministrazione a voler annullare in
via di autotutela il decreto n. 660/2012 in data 8  ottobre  2012  ed
ogni altro atto presupposto e/o  conseguenziale  anche  se  ignoto  o
sconosciuto»; 
  Considerato che la societa' cooperativa, in tale sede,  afferma  di
avere inviato con nota fax del 24 luglio 2012 e con racc. ta  del  30
luglio 2012 le proprie controdeduzioni nell'ambito  del  procedimento
di avvio  della  procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa,
avviato con nota del 7 giugno 2012, ai sensi degli  articoli  7  e  8
della legge n. 241 del 1990; 
  Considerato che il termine di quindici giorni per la  presentazione
delle  controdeduzioni,  anche  tenendo  presente   il   termine   di
ricezione, indicato dalla societa'  cooperativa  nella  data  del  12
luglio 2012, andava a scadere il 27 luglio 2012 e che,  pertanto,  le
controdeduzioni inviate a mezzo raccomandata il 30 luglio 2012 devono
ritenersi tardivamente pervenute presso il Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Considerato, tuttavia, che, nelle controdeduzioni richiamate  dalla
predetta istanza in autotutela, la Cooperativa faceva rilevare che la
societa' era  gia'  stata  sottoposta  a  revisione  per  il  biennio
2009/2010 e che la perdita di esercizio  per  l'anno  2010  era  gia'
stata ripianata con  l'utilizzo  del  «conto  soci  c/  finanziamento
infruttifero» n. 00044.0021 e che, pertanto,  occorre  verificare  la
bonta'  di  tale  affermazione  ed  i  suoi  effetti  ai   fini   dei
provvedimenti adottati ed adottandi dall'Amministrazione; 
  Considerata, pertanto, la necessita'  di  verificare  la  effettiva
sussistenza  dello  stato  di  insolvenza  in  capo   alla   societa'
cooperativa de qua nonche' dei presupposti utili al fine di  adottare
il provvedimento di liquidazione coatta  amministrativa  o  di  altri
provvedimenti  previsti  dalla   legge,   anche   alla   luce   delle
osservazioni fornite dalla societa' cooperativa interessata, sia pure
pervenute tardivamente,  nel  corso  del  procedimento  sfociato  nel
decreto in data 8 ottobre 2012; 
  Tenuto   conto   che   tale   accertamento,   sia    nell'interesse
dell'Amministrazione che della medesima societa' cooperativa posta in
LCA, va effettuato con ogni consentita urgenza; 
  Visto l'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241  ai  sensi
del  quale,  l'efficacia  ovvero   l'esecuzione   del   provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa per gravi ragioni e per  il  tempo
strettamente necessario, dallo stesso organo che ha emanato l'atto; 
  Ritenuta,   pertanto,   l'opportunita'   di   disporre    ulteriori
accertamenti istruttori, anche al fine di provvedere sull'istanza  di
annullamento in via di autotutela avanzata con il  medesimo  ricorso,
previa sospensione cautelare del decreto adottato in data  8  ottobre
2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il decreto in data 8 ottobre  2012,  sottoscritto  dal  Capo  di
Gabinetto d'ordine del Ministro,  con  cui  la  societa'  cooperativa
Agri-Coop.  Societa-Cooperativa  e'  posta  in  liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed e'  nominato
il commissario liquidatore, e'  sospeso  per  il  tempo  strettamente
necessario allo svolgimento della predetta attivita'  istruttoria  e,
comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 
  2. L'attivita' di accertamento istruttorio di cui  in  premessa  e'
disposta dal direttore generale competente secondo  le  modalita'  di
legge. 
  3.  La  sussistenza  di  particolari  esigenze  di  celerita'   del
procedimento evidenziate  in  premessa  e  la  natura  cautelare  del
provvedimento adottato, consentono di omettere  la  comunicazione  di
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il  presente  provvedimento  puo'  essere  impugnato  dinnanzi   al
competente Tribunale Amministrativo  Regionale,  ovvero  a  mezzo  di
ricorso  straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   ove   ne
sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                                D'ordine del Ministro 
                                                 Il Capo di Gabinetto 
                                                      Torsello