PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 febbraio 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria  nelle  iniziative  finalizzate  al  definitivo
superamento  della  situazione  di  emergenza  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre
2011 nel territorio della provincia  di  La  Spezia  e  dal  4  all'8
novembre 2011 nel territorio della  regione  Liguria.  (Ordinanza  n.
46). (13A01289) 
(GU n.34 del 9-2-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e
Massa Carrara; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
novembre 2011, con il quale e'  stato  dichiarato,  tra  l'altro,  lo
stato  di  emergenza  in  relazione   alle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre  2011  nel  territorio
della regione Liguria; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3973 del 5 novembre 2011, n. 3980 dell'11 novembre 2011 e n. 3983 del
2 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del presidente della regione Liguria del 21  dicembre
2012; 
  Acquisita l'intesa della regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Liguria  e'  individuata   quale   Amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al  completamento  degli  interventi  da   eseguirsi   nel   contesto
dell'emergenza  determinatasi  a  seguito  degli  eventi  di  cui  in
premessa, ivi compresi quelli finanziati dalla raccolta fondi tramite
sms di cui ai protocolli d'intesa sottoscritti in  data  21  dicembre
2011. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  il  direttore  generale  del
Dipartimento ambiente della  regione  Liguria  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni  dal  trasferimento  della  documentazione  di  cui  al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Liguria. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  presidente  della  regione
Liguria,  Commissario  delegato  pro-tempore,  provvede  entro  dieci
giorni dall'adozione  del  presente  provvedimento  a  trasferire  al
direttore generale del Dipartimento ambiente della  medesima  Regione
tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale. 
  4. Il direttore generale del Dipartimento  ambiente  della  regione
Liguria, che  opera  a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui al comma  2  puo'  avvalersi  del  personale  delle
strutture  organizzative  della   regione   Liguria   nonche'   della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   le   quali
provvedono  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  direttore  generale  del  Dipartimento
ambiente provvede, fino al completamento degli interventi di  cui  al
comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi  connessi,
con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  5662,  che
viene allo stesso intestata per trentasei mesi decorrenti dalla  data
di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  con  le  restanti  risorse  che  saranno
trasferite dal Dipartimento della  protezione  civile  a  fronte  dei
protocolli d'intesa di cui al comma 1. Il predetto soggetto e' tenuto
a relazionare al Dipartimento della protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
generale  del  Dipartimento  ambiente  puo'  predisporre   un   Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  allo  stesso  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  regione  Liguria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore generale del Dipartimento ambiente  della  regione
Liguria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di  cui
al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2013 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli