PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 febbraio 2013 

Ulteriori disposizioni di protezione civile volte  all'individuazione
dell'Amministrazione  deputata  al  coordinamento  delle   iniziative
avviate per il superamento della situazione di criticita' legata alla
messa  in  sicurezza  della  diga  La  Spina.  (Ordinanza  n.  0053).
(13A01852) 
(GU n.52 del 2-3-2013)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012,  n.59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  maggio  2004,   n.   139,   recante:
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi  dighe  e  di
edifici istituzionali"; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio  2004  recante  «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di
protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
relazione alla messa in sicurezza  delle  grandi  dighe  di  Figoi  e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para  e  Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio   (Marche);   Muraglione,
Montestigliano  e  Fosso  Bellaria  (Toscana);   Pasquasia   e   Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato  di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3418 del 24 marzo 2005, n. 3464 del 01 giugno 2005, n.  3437  del  01
giugno 2005, n. 3438 del 01 giugno 2008, n. 3461 del 23 agosto  2005,
n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3578 del
30 marzo 2007, n. 3736 del 30 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
marzo 2011, con il quale e' stato, da ultimo prorogato,  fino  al  29
febbraio 2012, il predetto stato di emergenza; 
  Vista la nota del 27 settembre 2011 con la quale il  Prof.  Roberto
Guercio, Commissario delegato ai sensi dell' ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3736/2009  ha  relazionato   sulle
attivita' in corso di esecuzione, e dalla  quale  si  ricava  che  le
somme  residue  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  n.   5257
ammontano ad € 4.762.333,37; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi per il  superamento  della
situazione di criticita' legata alla messa in sicurezza della diga La
Spina, anche in un contesto di necessaria  prevenzione  da  possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di  garantire,  d'intesa  con  la
regione  Piemonte,  il  trasferimento   delle   risorse   necessarie,
unitamente alla documentazione contabile ed  amministrativa  relativa
alla gestione commissariale al comune di Pralormo (TO); 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100  con   cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, delle  iniziative  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste   le   delibere   del   consiglio   comunale   di    Pralormo
rispettivamente n. 28 del 29 settembre 2006, n. 37  del  30  novembre
2006, n. 5 del 29 gennaio 2009, n. 21 del 12 luglio 2012, nonche'  il
verbale del tavolo di concertazione tenutosi il 4 giugno 2012; 
  Vista la nota  del  19  luglio  2012  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento per la messa in sicurezza della diga La Spina; 
  Viste le note del 20 luglio e del 2  agosto  2012  della  Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed  elettriche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la nota del 22  gennaio  2013  dell'Ufficio  legislativo  del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comune di  Pralormo,  e'  individuato  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento delle procedure tecnico- amministrative per la messa in
sicurezza della diga La Spina, insistente nel medesimo comune. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il  Prof.  Roberto
Guercio,  Commissario  delegato  pro-tempore,  provvede  entro  dieci
giorni dalla data di adozione del presente provvedimento a trasferire
al Comune di Pralormo la  documentazione  tecnica,  amministrativa  e
contabile, comprensiva di una  ricognizione  dei  rapporti  giuridici
pendenti inerente alla gestione commissariale relativa alla  diga  La
Spina. 
  3.   Il   medesimo   Commissario   delegato   provvede,   per    il
perfezionamento delle attivita' tecnico-amministrative in corso sulla
diga La Spina e non gia' per l'esercizio dell'impianto, a trasferire,
su apposito capitolo del bilancio del comune di  Pralormo,  l'importo
di euro 2.263.320,19, disponibile sulla contabilita' speciale n. 5257
al   medesimo   intestata   che   residua   dal   quadro    economico
dell'intervento, allegato al progetto approvato. 
  4. Il  Sindaco  di  Pralormo,  che  opera  a  titolo  gratuito,  e'
autorizzato  a  porre  in  essere  gli   atti   occorrenti   per   il
proseguimento in regime ordinario delle attivita' necessarie  per  il
completamento tecnico amministrativo finalizzato al  superamento  del
contesto critico in rassegna nel  limite  delle  risorse  finanziarie
disponibili di cui al comma 3. 
  5.     Una     volta     concluse     le     relative     procedure
amministrativo-contabili,  il  Comune  di  Pralormo  nelle  more  del
rilascio della concessione di  esercizio  della  diga  La  Spina,  e'
individuato quale ente responsabile della  conduzione  dell'impianto,
nonche' delle conseguenti attivita' in materia  di  pianificazione  e
gestione dell'emergenza. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
4, residuino delle risorse sul capitolo di  bilancio  del  comune  di
Pralormo allo scopo individuato, il comune puo' predisporre un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita' da realizzare  secondo  le
ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto  alla
preventiva approvazione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, che  ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'  sopra
indicate. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano approvato dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  8. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  9. Il  Sindaco  di  Pralormo  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  10.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2013 
 
  Il capo del dipartimento della protezione civile: Gabrielli