PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  regione  Autonoma  della  Sardegna  nelle  attivita'  di   cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  4010  del
22 marzo 2012. (Ordinanza n. 79). (13A03416) 
(GU n.91 del 18-4-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 settembre 2007  concernente  la  dichiarazione  di  grande  evento
relativa  alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007  e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  17  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle  ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  adottate  sulla  base  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  21  settembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4010
del  22  marzo  2012,  recante:  «Ulteriori   disposizioni   per   il
completamento delle attivita' programmate per il grande evento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  21  settembre
2007, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di  continuita',  degli  interventi  posti  in  essere  dal
commissario delegato; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, delle  iniziative  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note n. 8433 del 10 dicembre 2012, n. 336 e n. 354 del  18
gennaio 2013, n. 654 del 31 gennaio 2013, n. 847 del 7 febbraio 2013,
n. 1165 del 20 febbraio 2013, n. 1897 del 19 marzo 2013 della regione
autonoma della Sardegna; 
  Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna, con  nota
n. 1992 del 22 marzo 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  autonoma  della  Sardegna  e'  individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  da   eseguirsi   in
attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n. 4010 del 22 marzo 2012, con le  risorse  destinate  allo  scopo  e
presenti sul bilancio regionale. 
  2.  Nel  rispetto  dell'ordinamento  e  dell'organizzazione   della
regione  autonoma  della  Sardegna  i  soggetti  responsabili   delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima  regione
nel  coordinamento  degli   interventi   stessi   sono   individuati,
rispettivamente per gli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 4010  del  22  marzo  2012,  nell'assessorato  ai  lavori
pubblici, mentre per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere  c)   e   d),   della   medesima   ordinanza   n.   4010/2012
nell'assessorato regionale degli enti locali, finanza e  urbanistica.
I predetti assessorati sono autorizzati  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui
al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento del contesto  critico  in  rassegna,  e  provvedono  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per  l'espletamento
delle  iniziative  previste  dalla  presenza  ordinanza  i   medesimi
assessorati provvedono senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Gli assessorati provvedono, per il tramite della presidenza
della regione autonoma della Sardegna, a relazionare al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 
  3. Il commissario delegato, nominato ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  4010  del  22  marzo  2012,
provvede, entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza a
trasferire  all'assessorato  ai  lavori  pubblici  e  all'assessorato
regionale degli enti locali,  finanza  e  urbanistica  della  regione
autonoma della Sardegna copia della documentazione  amministrativa  e
contabile inerente alla  gestione  commissariale  e  provvede,  entro
trenta giorni dalla medesima data, ad inviare al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Per il completamento degli interventi di cui all'art.  1,  comma
1, lettera a) dell'ordinanza n.  4010/2012,  al  fine  di  consentire
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad esse connesse,  l'assessorato  ai  lavori
pubblici provvede  con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale n. 5693, che viene intestata al direttore  pro  tempore  del
servizio infrastrutture dell'assessorato  ai  lavori  pubblici  della
regione autonoma della  Sardegna  per  ventiquattro  mesi  decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga  da  disporsi  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  constatata  la
necessita' del perdurare della contabilita' speciale in relazione  al
crono programma e dello stato di  avanzamento  degli  interventi.  La
medesima  regione  e'  autorizzata,  a  trasferire   sulla   predetta
contabilita'  speciale  la  somma  di  euro  2.169.411,92  ai   sensi
dell'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012. 
  5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale,  il  predetto
direttore  puo'  predisporre  un  piano  contenente   gli   ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  6. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
5 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale di provenienza regionale sono trasferite al  bilancio  della
regione  autonoma  Sardegna  ovvero,   ove   si   tratti   di   altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel piano di cui al comma 5. 
  8. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per un periodo di sei
mesi dalla data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in  deroga  al  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, articoli 70, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 11; 88, commi  1,
2 e 4; 95, commi 3 e 4;  96,  comma  7;  145,  comma  1,  nonche'  le
disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa. 
  10. L'assessorato ai  lavori  pubblici  e  l'assessorato  regionale
degli enti locali, finanza e urbanistica a seguito della  conclusione
di tutti gli interventi previsti dalla presente ordinanza  provvedono
ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5,  comma  5-bis  della  legge  n.  225   del   1992   e   successive
modificazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2013 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli