MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2013 

Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo  7
del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19
gennaio 2009. (13A03957) 
(GU n.108 del 10-5-2013)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica  i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.  378/2007  e
abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della  Commissione,  del  29
ottobre  2009,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della  Commissione,  recante
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione  e
del sistema integrato di gestione e controllo di cui  al  regolamento
(CE) n. 73/2009; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n.  204,
con il quale si dispone che il  Ministro  delle  politiche  agricole,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nell'ambito  di
propria  competenza,  provvede  con  decreto   all'applicazione   nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto ministeriale  29  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 22  settembre
2009,  recante  disposizioni  per  l'attuazione  dell'art.   68   del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; 
  Considerato che lo scopo  della  misura  prevista  all'art.  7  del
decreto  ministeriale  29  luglio  2009  e'  il  miglioramento  della
qualita' del tabacco e che il termine fissato all'art. 7, comma 9, ha
carattere ordinatorio; 
  Vista la richiesta della  categoria  che  rappresenta  sopraggiunte
condizioni particolari che non consentono, per il corrente  anno,  di
rispettare il  termine  per  le  consegne  del  tabacco  di  varieta'
Kentucky, gruppo varietale 04,  fissato  all'art.  7,  comma  9,  del
decreto ministeriale  29  luglio  2009,  e  chiede  nel  contempo  di
differire il termine di scadenza; 
  Ritenuto di poter accogliere tale richiesta per la domanda  2012  e
pertanto di prorogare al 2 aprile  2013  il  termine  ultimo  per  la
consegna di tabacco Kentucky; 
  Considerata l'urgenza  di  procedere  all'emanazione  del  presente
provvedimento, fatta salva la  ratifica  da  parte  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine per la scadenza delle consegne del  tabacco,  fissato
all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, per  la
domanda di aiuto 2012, relativamente alla varieta'  Kentucky,  gruppo
varietale 04, e' prorogato al 2 aprile 2013. 
  Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 280