MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet  Cons.
a   r.l.,   in   Cadriano-Granarolo   Emilia,   al   rilascio   della
certificazione CE di rispondenza della  conformita'  dei  dispositivi
medici. (13A03975) 
(GU n.108 del 10-5-2013)

 
 
    Con decreto dirigenziale del Ministero della salute  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, datato 12  febbraio  2013,
l'organismo notificato Cermet  Cons.  a  r.l.,  con  sede  legale  in
Cadriano-Granarolo Emilia (BO) via Cadriano 23, e' stato  autorizzato
all'attivita' di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per
le seguenti tipologie di dispositivi medici: 
    DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI 
Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
    a) dispositivi non attivi  per  anestesia,  emergenza  e  terapia
intensiva; 
    b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e
dialisi; 
    c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura; 
    d) dispositivi non attivi per oftalmologia; 
    e) strumenti non attivi; 
    f) dispositivi medici per la contraccezione; 
    g) dispositivi medici  non  attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare. 
Impianti non attivi: 
    h) impianti ortopedici non attivi; 
    i) impianti funzionali non attivi; 
    j) impianti per tessuti molli non attivi. 
Dispositivi per la cura delle ferite: 
    m) bende e medicazioni per ferite; 
    n) materiali per sutura e clamps; 
    o) altri dispositivi medici per la cura delle ferite. 
Dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
    p) strumenti e attrezzature dentali non attivi; 
    q) materiali dentali; 
    r) impianti dentali. 
    DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI) 
Dispositivi medici attivi in generale: 
    s) dispositivi  per  circolazione  extra-corporea,  infusione  ed
emoferesi; 
    t)  dispositivi  per  apparato  respiratorio,   dispositivi   per
ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione; 
    u) dispositivi per stimolazione o inibizione; 
    v) dispositivi attivi chirurgici; 
    w) dispositivi attivi per oftalmologia; 
    x) dispositivi attivi dentali; 
    y) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione; 
    z) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive; 
    aa)  dispositivi  attivi  per  posizionamento  e  trasporto   del
paziente; 
    bb) software. 
Dispositivi per immagini: 
    cc)  Dispositivi  per  immagini  che  utilizzano  radiazioni  non
ionizzanti (ad esclusione dei dispositivi per risonanza magnetica). 
Dispositivi per il monitoraggio: 
    dd) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non
vitali; 
    ee) dispositivi per il  monitoraggio  dei  parametri  fisiologici
vitali. 
Dispositivi per radioterapia e termoterapia: 
    ff) dispositivi per ipertermia/ipotermia; 
    gg)  dispositivi  per  terapia  (extracorporea)  ad  onde  d'urto
(litotrissia). 
    PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI 
    hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva  2006/42/CE
relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 10); 
    ii) dispositivi medici in confezione sterile. 
    1. E' escluso il rilascio di certificazione  CE  per  dispositivi
medici di classe III, ad eccezione delle protesi d'anca, di spalla  e
di ginocchio e dei dispositivi invasivi di  tipo  chirurgico  ad  uso
temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in  contatto
diretto con il sistema nervoso centrale. 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici - conformita' CE -
organismi notificati".