AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modificazione dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale per uso umano «Gadovist». (13A05050) 
(GU n.138 del 14-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 48)

 
 
 
        Estratto Determinazione V & A/749 del 10 maggio 2013 
 
    Specialita' medicinale: GADOVIST 
    Confezioni: 
      034964104 - "1,0 Mmol/Ml" flaconcino da 15 Ml 
      034964116 - "1,0 Mmol/Ml" flaconcino da 30 Ml 
      034964128 - "1,0 Mmol/Ml" flacone per infusione da 65 Ml 
      034964130 - "1,0 Mmol/Ml" flaconcino da 7,5 Ml 
      034964142 - "1,0 Mmol/Ml" siringa preriempita da 5 Ml 
      034964155 - "1,0 Mmol/Ml" siringa preriempita da 7,5 Ml 
      034964167 - "1,0 Mmol/Ml" siringa preriempita da 10 Ml 
      034964179 - "1,0 Mmol/Ml" siringa preriempita da 15 Ml 
      034964181 - "1,0 Mmol/Ml" siringa preriempita da 20 Ml 
      034964193 - "1.0 Mmol/Ml soluzione iniettabile" 1 cartuccia  da
15 Ml 
      034964205 - "1.0 Mmol/Ml soluzione iniettabile" 1 cartuccia  da
20 Ml 
      034964217 - "1.0 Mmol/Ml soluzione iniettabile" 1 cartuccia  da
30 Ml 
    Titolare AIC: Bayer S.P.A. 
    N° Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/xxxx/WS/030 
    Tipo di modifica: C.I.6.a Modifica  o  modifiche  della  o  delle
indicazioni  terapeutiche   Aggiunta   di   una   nuova   indicazione
terapeutica o modifica di un'indicazione approvata 
    Modifica Apportata: E' autorizzata  la  modifica  degli  stampati
alle sezioni: 4.1 (Gadovist  puo'  essere  utilizzato  anche  per  la
risonanza magnetica (RM) delle patologie del corpo  intero.  Gadovist
facilita la visualizzazione di  strutture  anomale  o  di  lesioni  e
contribuisce alla differenziazione tra tessuto  sano  e  patologico),
4.2 (risonanza magnetica del corpo intero (esclusa MRA),in  generale,
la somministrazione di 0,1 ml di Gadovist per kg di peso corporeo  e'
sufficiente per risolvere i quesiti diagnostici) e 6.3 del  Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto dei corrispondenti  paragrafi  del
Foglio Illustrativo e  delle  Etichette.  Gli  stampati  corretti  ed
approvati sono allegati alla determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
    Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
    I lotti gia' prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. 
    La presente determinazione entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.