PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013 

Ordinanza di  protezione  civile  volta  a  favorire  e  regolare  il
subentro  della  regione  Puglia  nelle  attivita'   finalizzate   al
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il  territorio
del comune di Marina di Lesina, in provincia di Foggia. (Ordinanza n.
92). (13A05283) 
(GU n.142 del 19-6-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
ottobre 2008, con il quale e' stato dichiarato, fino al  31  dicembre
2009,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  ai   gravi   dissesti
idrogeologici che hanno  interessato  il  territorio  del  comune  di
Marina di  Lesina,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 22 dicembre 2010 con il quale lo stato di  emergenza  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre  2011,  nonche'  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  27  gennaio  2012  con  il
quale ne e' stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750
del 30  marzo  2009,  l'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  3774  del  28  maggio  2009,  l'art.  3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3910  del
4  dicembre  2010,  l'art.  12  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri  del  28  gennaio  2011,  n.  3920,  l'art.  4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile
2011 n. 3931, nonche' l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, n. 4003; 
  Viste le note della Regione Puglia n. 99 dell'11 gennaio 2013 e  n.
166 del 30 gennaio 2013, con cui il Commissario delegato ha trasmesso
le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione  della
presente ordinanza; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, a tal fine necessario  adottare  un'ordinanza  di
protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del
decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con  modificazioni
dalla  legge  12  luglio  2012  n.  100,  con   cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario,  delle  attivita'  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Puglia con  nota  n.  266  del  14
febbraio 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Puglia  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' determinatosi a seguito dei gravi  dissesti  idrogeologici
che hanno interessato il territorio del comune di Marina  di  Lesina,
in provincia di Foggia. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio  Risorse
Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche  e  protezione  civile
della Regione Puglia e' individuato quale soggetto responsabile delle
iniziative finalizzate al subentro della  Regione  nel  coordinamento
degli   interventi   integralmente   finanziati   e   contenuti    in
rimodulazioni dei piani delle attivita'  gia'  formalmente  approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini  del  definitivo  trasferimento  degli  stessi  e  delle   opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, l'Assessore alle opere pubbliche e
protezione civile della Regione Puglia, provvede, entro dieci  giorni
dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire  al  Dirigente
del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e
protezione  civile  della   Regione   Puglia   la   totalita'   della
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile
una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il
superamento del contesto critico in rassegna, contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso, con relativo quadro economico. 
  4. Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle
opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, che opera a
titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al  comma
2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione  Puglia
e dell'Autorita' di Bacino della Puglia, ivi compresi i  soggetti  di
cui al decreto del Commissario  delegato  n.  1  del  7  marzo  2012,
nonche' della collaborazione degli  altri  Enti  territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato,  che  provvedono,  sulla   base   di   apposita   convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Dirigente del Servizio  Risorse  Naturali
dell'Assessorato alle  opere  pubbliche  e  protezione  civile  della
Regione Puglia provvede, fino al completamento  degli  interventi  di
cui al comma 2 e delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale
aperta ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n.  3750  del  30  marzo  2009  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che viene allo stesso intestata per 24 mesi  decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga  da  disporsi  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa  relazione
che  motivi  adeguatamente  la   necessita'   del   perdurare   della
contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato  e
con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e
protezione civile della Regione  Puglia  puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6
da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue
relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale  sono
trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti  di
altra amministrazione, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione.  Il  soggetto  ordinariamente
competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della  Protezione
Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di
cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Dirigente del  Servizio  Risorse  Naturali  dell'Assessorato
alle opere pubbliche e protezione  civile  della  Regione  Puglia,  a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli