AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26  del  22  maggio  2013
(Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi  di  trasmissione
delle informazioni  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1,  comma
32 della legge n. 190/2012). (13A05319) 
(GU n.146 del 24-6-2013)

 
 
    Alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l'entrata in
vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre  2012)  e  terminato  da
ultimo soltanto con l'adozione del decreto legislativo  33  del  2013
(20 aprile  2013)  il  termine  di  natura  ordinatoria  inizialmente
previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e  delle  informazioni
di cui all'art. 1 comma 32 e' da ritenersi posticipato al 31  gennaio
2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012. 
    Ai fini di una piu' dettagliata e completa indicazione dei dati e
delle  informazioni  da  fornire  ad  opera   delle   amministrazioni
interessate  si  forniscono,   altresi',   i   seguenti   chiarimenti
concernenti  le  prime  indicazioni  operative  gia'  fornite   nella
richiamata deliberazione n. 26/2013: 
      Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i  cui  bandi
di gara sono stati pubblicati a partire dal 1° dicembre 2012  ovvero,
le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione  dell'offerta
(nel caso di procedure senza previa  pubblicazione  di  bando)  siano
comunque successive a tale data. 
      La  compilazione  della  tabella  puo'  essere  anche  soltanto
parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori  informazioni  della
tabella di cui all'art. 3 comma 1. 
      Per «Elenco degli operatori invitati a presentare  offerta»  si
intende l'elenco degli operatori  che  hanno  presentato  offerta  (e
quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e  di  quelli
invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata). 
      Per «Importo delle somme liquidate», considerata  la  finalita'
della  legge,  deve  intendersi  l'importo  complessivo  delle  somme
erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno
in anno fino alla conclusione dell'appalto. 
      Per «Data  di  ultimazione  lavori,  servizi,  forniture»  deve
intendersi  la  data  di  ultimazione  contrattualmente  prevista  ed
eventualmente prorogata o posticipata in virtu'  di  successivi  atti
contrattuali. 
      Nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante,  per   una   data
annualita', non abbia alcun contratto da pubblicare  ai  sensi  della
normativa dovra' in  ogni  caso  pubblicare  all'indirizzo  trasmesso
all'Autorita' un tracciato  XML  vuoto  rispondente  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato tecnico al Comunicato del Presidente del
22 maggio 2013. 
      Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate
le sezioni «Elenco dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerta  ed
Aggiudicatario», lasciandole vuote. Nel caso di gara  senza  esito  a
seguito di offerte non  congrue  andra'  compilata  la  sola  sezione
«Elenco dei  soggetti»  che  hanno  presentato  offerta  ed  indicata
comunque la sezione «Aggiudicatario», lasciandola vuota.