DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013 

Disposizioni per la realizzazione  di  strutture  sanitarie  campali,
denominate  PASS,  Posto  di  Assistenza  Socio  Sanitaria,  preposte
all'assistenza sanitaria di base e  sociosanitaria  alla  popolazione
colpita da catastrofe. (13A05372) 
(GU n.145 del 22-6-2013)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile» e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli  107  e
108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; 
  Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
che affida al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  le
regioni  e  gli  enti  locali,  la  predisposizione  degli  indirizzi
operativi e dei programmi di previsione  e  prevenzione  dei  rischi,
nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per  l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  4  novembre  2002,  n.   245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.  286,
che, al verificarsi di una  situazione  emergenziale  eccezionale  da
valutarsi  in  relazione   al   grave   rischio   di   compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  e  sentito  il  presidente  della  regione
interessata, autorizza il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
disporre, anche prima della dichiarazione dello stato  di  emergenza,
il coinvolgimento delle strutture nazionali  del  Servizio  nazionale
della protezione civile per fronteggiare l'emergenza; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2001, recante «Criteri di massima per  l'organizzazione  dei
soccorsi sanitari nelle catastrofi»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
giugno 2011, recante «Indirizzi  operativi  per  l'attivazione  e  la
gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»; 
  Tenuto conto  dell'esigenza  di  supportare  il  sistema  sanitario
territoriale colpito dalla catastrofe con l'istituzione di  strutture
sanitarie, denominate Posto di assistenza socio sanitaria (PASS),  in
grado  di  offrire  alla   popolazione   assistenza   sanitaria   non
urgentistica; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'individuazione, per  linee
generali, delle caratteristiche minime che  una  struttura  sanitaria
campale deve possedere; 
  Tenuto conto dell'approvazione dello  schema  di  provvedimento  da
parte della Commissione speciale protezione civile il 28 giugno 2012,
del Gruppo tecnico interregionale sanita' il 5 luglio  2012  e  della
Consulta nazionale  del  volontariato  di  protezione  civile  il  16
febbraio 2012; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in  data  24  gennaio
2013; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente direttiva: 
 
Premessa. 
  Gli eventi calamitosi ricompresi nelle fattispecie di cui  all'art.
2 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  possono  determinare  la
riduzione o l'interruzione dei servizi  di  assistenza  sanitaria  di
base e di assistenza sociosanitaria alle popolazioni colpite. 
  Le strutture sanitarie campali preposte  all'intervento  d'urgenza,
ovvero i PMA (Posti medici avanzati) di cui  alla  direttiva  del  28
giugno 2011, specializzati nel trattamento dei pazienti in condizioni
critiche, non possono sopperire anche alle  richieste  di  assistenza
sanitaria di base e socio sanitaria di cui necessita  la  popolazione
rimasta illesa e che iniziano ad esprimersi  gia'  a  breve  distanza
dall'insorgere  dell'evento  calamitoso  e  si  protraggono  sino  al
ripristino dei  servizi  sanitari  prestati  in  fase  ordinaria.  La
direttiva, predisposta  per  l'individuazione,  per  linee  generali,
delle caratteristiche minime che tali strutture debbono possedere per
poter essere impiegate in situazioni di  emergenza  conseguenti  agli
eventi calamitosi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, non prevede l'obbligo per le regioni e le province  autonome  di
allestirle ed al verificarsi dell'emergenza di impiegarle. Le regioni
e le province autonome  che  intendono  dotarsi  di  tali  strutture,
debbono provvedervi con le risorse disponibili a legislazione vigente
e nel rispetto degli eventuali vincoli di finanza pubblica. 
1. Finalita'. 
  Al fine, di supportare il sistema sanitario territoriale colpito da
eventi calamitosi di  cui  alla  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
mediante la realizzazione di strutture sanitarie in grado di  offrire
alla popolazione assistenza sanitaria non urgentistica, e'  istituita
la struttura denominata «Posto di assistenza socio sanitaria (PASS)»,
per  la   quale   il   seguente   provvedimento   intende   procedere
all'individuazione, per linee generali, delle caratteristiche  minime
che tale struttura sanitaria campale debba possedere. 
  Ai PASS, allestiti in  tempo  ordinario  per  essere  impiegati  in
emergenza, e' affidato il perseguimento delle seguenti finalita': 
  a) dotare il  Servizio  sanitario  di  una  regione/PA  colpita  da
catastrofe,  di  una  struttura  ove,  in  caso  di  inagibilita'   o
insufficienza delle strutture preposte in via ordinaria, il personale
sanitario  possa  espletare  l'assistenza   sanitaria   di   base   e
sociosanitaria; 
  b) integrare, su richiesta del Servizio sanitario di una regione/PA
colpita da catastrofe, i servizi sanitari territoriali, con personale
sanitario  qualificato  per  l'assistenza   sanitaria   di   base   e
l'assistenza sociosanitaria. 
2. Organizzazione. 
  L'ordinaria configurazione del PASS prevede l'attivazione  di  aree
adibite a servizi di segreteria, di accoglienza e  di  registrazione,
nonche' di ambulatori per l'attivita' di medicina generale, pediatria
di  libera  scelta,  infermieristica  e  fisioterapia,  psicologia  e
assistenza sociale. 
  Su  richiesta  del  Servizio  sanitario   regionale   (SSR)   della
regione/PA colpita, in  accordo  con  la  regione/PA  titolare  della
struttura  e  con  il  Dipartimento  della  protezione   civile,   la
configurazione   del   PASS   puo'   essere   implementata   mediante
l'attivazione di un  presidio  farmaceutico,  di  un  ambulatorio  di
ginecologia   e   ostetricia   consultoriale,   o   di   altre   aree
specialistiche. 
  Il  PASS  deve  integrarsi  con  le   altre   strutture   sanitarie
specialistiche eventualmente presenti in loco quali  i  posti  medici
avanzati e gli ospedali da campo. L'eventuale inserimento nel PASS di
specialisti per attivita'  di  consulenza  in  favore  di  Medici  di
medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) deve essere
concordato  tra  la  regione/PA  colpita  e  la   regione/PA,   ente,
associazione titolare del PASS medesimo. 
  Il PASS garantisce un'attivita' ambulatoriale  giornaliera  che  va
dalle ore 8,00  alle  ore  20,00.  Fino  al  ripristino  dei  servizi
ordinari deve essere garantito anche il servizio  di  guardia  medica
per il restante arco di tempo, ovvero  dalle  ore  20,00  alle  8,00,
coadiuvato da un operatore  con  il  compito  di  informazione  e  di
indirizzo all'utenza. 
  Il personale sanitario  del  PASS,  non  appena  la  situazione  lo
consente, e' integrato o sostituito da quello del Servizio  sanitario
regionale, competente per territorio. 
  Le strutture del PASS che, in ambito logistico  godono  di  propria
autonomia per un minimo di 72 ore, debbono essere predisposte per  la
repentina alimentazione da parte dei servizi  essenziali  locali  non
appena ripristinati. 
  Le diverse aree di specializzazione del PASS sono organizzate,  nel
rispetto della riservatezza e delle peculiarita' della  tipologia  di
prestazioni da erogare, con  particolare  riferimento  alle  esigenze
della popolazione disabile, degli anziani e dei minori. 
3. Coordinamento. 
  Il PASS e' gestito da un medico con funzioni di direttore sanitario
responsabile  delle  attivita'  sanitarie,  che  si  avvale   di   un
responsabile logistico, addetto alla installazione della struttura  e
alle relative necessita' tecniche, in carico al titolare del PASS. 
  Le modalita' ed i tempi di  impiego  dei  PASS  sono  definiti  dal
Servizio sanitario regionale competente per  territorio,  nell'ambito
della struttura di coordinamento di protezione civile,  d'intesa  con
il Dipartimento della protezione  civile  e  la  regione/PA,  ente  o
associazione titolare del PASS. 
  Il  PASS,  qualora  di  proprieta'  della  regione  e/o   provincia
autonoma, e' parte della colonna mobile regionale. 
  Nel caso in cui la regione/PA colpita faccia  richiesta  per  l'uso
della  sola  struttura,  senza  componente  sanitaria,  questa  sara'
comunque gestita da personale tecnico indicato dall'ente titolare. 
  Il PASS, di regola, viene integrato  come  risorsa  del  centro  di
coordinamento provinciale nel territorio di competenza, che ne decide
la dislocazione. 
  Le prestazioni dei PASS rientrano tra le attivita'  della  funzione
sanitaria di protezione civile. 
  Il direttore sanitario del PASS  riferisce  al  responsabile  della
Funzione sanita' del livello  competente  in  merito  alle  attivita'
svolte  nonche'  riporta  richieste,  osservazioni   e/o   criticita'
riscontrate durante l'operativita'. 
4. Componente sanitaria e logistica. 
  Nei  PASS   opera   il   personale   sanitario   e   sociosanitario
specializzato  nell'area  di  competenza,   prestando   la   medesima
attivita' che svolge in ordinario. 
  Gli operatori di cui al periodo precedente,  messi  a  disposizione
dal Servizio sanitario regionale (SSR), sono individuati  nell'ambito
della seguenti fattispecie: 
  a) personale dipendente o convenzionato con il  Servizio  sanitario
regionale  competente  per  territorio  (es.:  medici   di   medicina
generale); 
  b) personale dipendente o convenzionato con il  Servizio  sanitario
regionale proveniente da altre regioni e province autonome  richiesto
in caso di necessita'; 
  c)  personale  afferente  alle  associazioni  di  volontariato   in
possesso dei requisiti sopra indicati. 
  Il  PASS  deve  essere  dotato  di  personale  tecnico  adeguato  a
garantire l'efficienza e la manutenzione della struttura. 
5. Attrezzature campali. 
  Per la realizzazione dei  PASS  possono  essere  utilizzate  tende,
shelter, o combinazioni delle due tipologie. 
  Gli ambienti, i percorsi ed i servizi igienici  che  insistono  nei
Pass devono essere privi di barriere architettoniche e adatti all'uso
da parte dei disabili, degli anziani e dei bambini. 
    Roma, 6 aprile 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 305