PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2013 

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e  regolare  il
subentro  del  comune  di  Villa  San   Giovanni   nelle   iniziative
finalizzate  al  superamento  della  situazione  di   criticita'   in
relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte  di  mezzi
pesanti. (Ordinanza n. 96). (13A05502) 
(GU n.148 del 26-6-2013)

 
                               IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla  legge
n. 100/2012, dove viene  stabilito  che  per  la  prosecuzione  degli
interventi da parte delle gestioni commissariali ancora  operanti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione  l'art.
5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3296 del 19 giugno 2003, n. 3416 del 18 marzo 2005,  e  3946  del  15
giugno 2011, nonche' la nota del Presidente  della  regione  Calabria
del 28 settembre 2012; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  delle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione  di
criticita'  in  rassegna,  anche  in  un   contesto   di   necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro
del comune di Villa San Giovanni nel completamento  degli  interventi
ancora in corso di definizione; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, degli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  comune  di  Villa  San  Giovanni   e'   individuato   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel
contesto di criticita' in atto nel territorio del medesimo comune  in
relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte  di  mezzi
pesanti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Responsabile del  Settore
finanziario del comune di Villa San  Giovanni  e'  individuato  quale
responsabile delle iniziative finalizzate al  subentro  del  medesimo
Comune nel coordinamento degli  interventi.  Egli  e'  autorizzato  a
porre  in  essere,  entro  trenta  giorni  dal  trasferimento   della
documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'  occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, che sono trasferiti al comune  di  Villa
San Giovanni, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 
  3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296/2003
e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro  dieci  giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Responsabile
del Settore finanziario del comune di Villa  San  Giovanni  tutta  la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale ed ad inviare al Dipartimento della  protezione  civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il comune di Villa San Giovanni subentra  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione  commissariale,  ivi
compresi quelli derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui  al
successivo comma 5. 
  5. Il comune di Villa San Giovanni succede al Commissario  delegato
pro-tempore in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi
dell'art. 110 del codice di  procedura  civile,  con  oneri  anche  a
carico delle risorse di cui al comma 7. 
  6. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa  San
Giovanni, che opera  a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative del medesimo comune, nonche' della collaborazione degli
Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Responsabile del Settore finanziario  del
comune di Villa San Giovanni provvede, fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 3096, che viene allo stesso  intestata
per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza sulla Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il
Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
dettagliata relazione semestrale sullo  stato  di  avanzamento  delle
attivita' condotte per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza, con relativo quadro economico. 
  8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative  di  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa
San Giovanni puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del  Dipartimento
della  protezione  civile,  che  ne  verifica  la  rispondenza   alle
finalita' sopra indicate. 
  9. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 8
da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue
relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale  sono
trasferite sul bilancio del comune di Villa San Giovanni ovvero,  ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   per   la   successiva   riassegnazione.   Il
Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa san Giovanni
e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione  civile  con
cadenza semestrale sullo stato di attuazione  del  Piano  di  cui  al
presente comma. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  9  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  12. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San
Giovanni, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui
al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione conclusiva  riguardo  alle  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli