AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 giugno 2013 

Classificazione del medicinale per  uso  umano  «Kristexxa»,  secondo
procedura centralizzata. (Determina n. 583/2013). (13A05686) 
(GU n.157 del 6-7-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del D.L. 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito
nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce  l'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  Salute  8  novembre  2011,
registrato all'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre  2011,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla   legge   8   novembre   2012   n.189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12  Dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della
Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  Direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  del  22  febbraio
2013 che riporta  la  sintesi  delle  Decisioni  dell'Unione  europea
relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
dal 1 gennaio al 31 gennaio 2013; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso,  su  proposta  dell'Ufficio  Assessment  Europeo,
dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 aprile
2013; 
  Vista la lettera indirizzata da AIFA al titolare  AIC  in  data  22
aprile 2013 e la risposta pervenuta in data 22 maggio 2013 con cui il
titolare dichiara di aver  adempiuto  agli  obblighi  previsti  dalla
Decisione comunitaria; 
 
                             Determina: 
 
  La confezione  di  seguito  indicata  del  farmaco  per  uso  umano
KRYSTEXXA (a base di pegloticase; codice ATC M04Ax02): 
  EU/1/12/810/001 AIC 042670012/E 
  8MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO  ENDOVENOSO  -
FLACONCINO (VETRO) 1ML- 1 FLACONCINO 
  e' collocata in apposita sezione della classe di cui  all'art.  12,
comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn),
dedicata   ai   farmaci   non   ancora   valutati   ai   fini   della
rimborsabilita', nelle more della presentazione da parte del titolare
AIC (SAVIENT PHARMA IRELAND LIMITED)  di  una  eventuale  domanda  di
diversa classificazione con il seguente regime di dispensazione: 
  Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
strutture ad esso assimilabili (OSP). 
  Indicazioni terapeutiche 
  KRYSTEXXA e'  indicato  per  il  trattamento  della  gotta  tofacea
cronica severa debilitante in pazienti adulti  che  potrebbero  avere
anche un interessamento erosivo delle articolazioni e  che  non  sono
riusciti a normalizzare l'acido urico  sierico  con  inibitori  della
xantina ossidasi alla dose massima appropriata o per i  quali  questi
medicinali sono controindicati. 
  La decisione di iniziare il trattamento con KRYSTEXXA deve  basarsi
sulla valutazione continua  di  rischi  e  benefici  per  il  singolo
paziente. 
  Il rapporto beneficio/rischio  deve  essere  valutato  per  ciascun
singolo paziente e su base continua tenendo conto dell'effetto  sulla
risoluzione del tofo e del rischio di reazioni  da  infusione,  delle
riacutizzazioni della gotta e  del  potenziale  aumento  del  rischio
cardiaco. Deve anche essere preso  in  considerazione  il  rischio  a
lungo termine dei medicinali usati nella prevenzione  delle  reazioni
da infusione, quali i glucocorticoidi. 
  I dati relativi al trattamento a lungo termine  derivati  da  studi
clinici controllati sono limitati.  Questo  deve  essere  considerato
quando si decide di instaurare una terapia per un  periodo  superiore
ai 6 mesi. 
  Modo di somministrazione 
  Il trattamento deve essere  iniziato  e  supervisionato  da  medici
specialisti con esperienza nella diagnosi  e  nel  trattamento  della
gotta cronica severa refrattaria. 
  Il medicinale deve essere somministrato in un ambiente sanitario  e
da parte di operatori sanitari  professionisti  preparati  a  gestire
l'anafilassi e le reazioni da infusione. Durante  l'infusione  e  per
almeno un'ora dopo la fine dell'infusione e' necessario  uno  stretto
monitoraggio.   Deve   essere   assicurata   la   disponibilita'   di
apparecchiature di rianimazione. 
  Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio  della  commercializzazione
deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni
per quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed  efficace  del  medicinale  e
comunicare all'AIFA - Ufficio  Prezzi  &  Rimborso  -  il  prezzo  ex
factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data   di   inizio   della
commercializzazione del medicinale. 
    Roma, 17 giugno 2013 
 
                                          Il direttore generale: Pani