PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 giugno 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Provincia di Teramo nelle iniziative finalizzate al superamento
della  situazione  di  criticita'  determinatasi  a   seguito   delle
eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito  il  territorio
della medesima Provincia nei giorni 1, 2 e 3 marzo  2011.  (Ordinanza
n. 100). (13A05796) 
(GU n.157 del 6-7-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno  colpito
il territorio della Provincia di Teramo nei giorni 1,  2  e  3  marzo
2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
aprile 2012 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato
fino al 31 marzo 2013; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 5 del 10 giugno 2012; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste  le  note  del  Presidente  della  Provincia  di   Teramo   -
Commissario delegato del 14 febbraio 2013, del 17 maggio 2013 e del 4
giugno 2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo del 9 aprile 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Provincia di  Teramo  e'  individuata  quale  amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Dirigente  del  Settore
tecnico della provincia di Teramo e' individuato  quale  responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo  subentro  della  medesima
Provincia nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati
e  contenuti  in  rimodulazioni  dei  piani  delle   attivita'   gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Egli e' autorizzato a  porre  in  essere,  entro  trenta  giorni  dal
trasferimento della documentazione di cui al successivo comma  3,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della  Provincia  di
Teramo,   Commissario   delegato,   provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Dirigente
tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4.  Il  predetto  Dirigente,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative  della  Provincia  di  Teramo,  nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza,  il  Dirigente  del  Settore  tecnico  della
provincia di Teramo provvede, fino al completamento degli  interventi
di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad  essi
connessi con le risorse  disponibili  sulla  contabilita'  aperta  ai
sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 5 del 10 giugno  2012,  che  viene  allo  stesso
intestata  per   ventiquattro   mesi   decorrenti   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
del Settore tecnico della provincia di  Teramo  puo'  predisporre  un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono  trasferite  al  bilancio  della  Provincia  di  Teramo
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  Dirigente  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli