MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2013 

Proroga dell'incarico  del  Commissario  liquidatore  della  gestione
«Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo»,  in  liquidazione  coatta  amministrativa.
(13A06063) 
(GU n.164 del 15-7-2013)

 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con
il quale e' stato disposto che «in attuazione dell'art. 5,  comma  3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 25 della
presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  esclusi  i  fondi  di
rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20
della presente legge, sono soppresse e  assoggettate  a  liquidazione
con le modalita' di cui all'art. 8,  comma  5,  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155»; 
  Visto che ai sensi del citato art. 26,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1993, n. 559, e' stata posta  in  liquidazione  la  gestione
fuori bilancio denominata «Particolari e straordinarie esigenze delle
citta' di Palermo e  di  Catania»,  istituita  con  decreto-legge  1°
febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
marzo 1988, n. 99; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
settembre 1999, n. 20623, con il quale i sindaci di Palermo e Catania
sono stati nominati, rispettivamente, commissario  liquidatore  della
gestione fuori bilancio concernente le  particolari  e  straordinarie
esigenze, anche  di  ordine  pubblico,  della  citta'  di  Palermo  e
commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente  le
particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della
citta' di Catania; 
  Vista la nota del 17 dicembre 2002, con  la  quale  il  sindaco  di
Palermo ha  rappresentato  l'insussistenza  dei  presupposti  per  la
prosecuzione e per ulteriori proroghe  dell'incarico  di  commissario
liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le  particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo; 
  Visto il verbale del 3 e 4 aprile 2003, con il quale il commissario
liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le  particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo ha effettuato le consegne al Ministero dell'economia e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; 
  Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 26  maggio
2003,  con  il  quale  la  liquidazione  della  gestione   denominata
«Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo»  e'  stata  formalmente  assunta  ai  sensi
dell'art. 5 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e sottoposta
alla procedura della liquidazione  coatta  amministrativa  -  di  cui
all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267  e
successive modificazioni - ai sensi dell'art. 9,  comma  1-ter  della
legge 15 giugno 2002, n. 112; 
  Visto il decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato  nelle
Gazzette Ufficiali n. 145 del 25 giugno 2003 e n. 150 del  1°  luglio
2003, con il quale il  dott.  Stefano  Nannerini  e'  stato  nominato
commissario liquidatore della gestione «Particolari  e  straordinarie
esigenze, anche di ordine  pubblico,  della  citta'  di  Palermo»  in
liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto l'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
che,  in  relazione  alle  liquidazioni  coatte   amministrative   di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di  entrata
in vigore del decreto medesimo, ha previsto la cessazione, decorso un
anno dalla predetta data, del  relativo  incarico  di  commissario  -
qualora  in  carica  da  piu'  di  cinque  anni  -  e   il   subentro
dell'amministrazione competente  per  materia  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie; 
  Visto l'art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
con  il  quale  e'  stato  aggiunto  all'art.  12,  comma   40,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, infine, il  seguente  periodo:  «,
fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del  commissario  per
un ulteriore periodo non superiore a sei mesi»; 
  Vista la nota del 13 aprile  2013,  con  la  quale  il  commissario
liquidatore della gestione  «Particolari  e  straordinarie  esigenze,
anche di ordine pubblico, della citta' di  Palermo»  in  liquidazione
coatta amministrativa rappresenta, tra l'altro,  di  essere  prossimo
alla chiusura della liquidazione; 
  Ritenuto che una proroga dell'incarico del commissario  favorirebbe
una piu' efficiente ed economica gestione della fase conclusiva della
predetta procedura liquidatoria; 
  Considerato, pertanto, che, in base ai  principi  di  economicita',
contenimento   della   spesa    e    razionalizzazione    dell'azione
amministrativa,  si  rende   opportuno   prorogare   l'incarico   del
commissario per un ulteriore periodo non superiore  a  sei  mesi,  ai
fini della chiusura della liquidazione secondo le modalita'  previste
dal citato art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 
                              Decreta: 
 
  L'incarico del commissario liquidatore della gestione  «Particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo»  in  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  prorogato   e
cessera', definitivamente, il 31 dicembre 2013. 
  Qualora,   a   tale   data,   la   predetta   liquidazione   coatta
amministrativa non risulti chiusa nei termini di cui al  citato  art.
213  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  subentra  nella  gestione   delle   attivita'
liquidatorie  residue,  con  le  medesime  forme  e  modalita'  della
liquidazione coatta amministrativa. 
  A tale fine, entro trenta  giorni  dalla  data  di  cessazione,  il
commissario consegna al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  il  rendiconto
dell'intera gestione liquidatoria, le attivita'  esistenti,  i  libri
contabili,  gli  inventari,  gli  elenchi  delle   pendenze   e   del
contenzioso  in  essere,  corredati  della  relativa   documentazione
giustificativa e  di  riferimento,  nonche'  l'elenco  dei  creditori
ammessi al piano di riparto, unitamente ad una relazione del comitato
di  sorveglianza.  Entro  la  stessa  data,  il   commissario   versa
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  residue  disponibilita'
finanziarie della gestione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 giugno 2013 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco