PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 luglio 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  provincia  di  Alessandria  nelle  iniziative  finalizzate  al
superamento  della  situazione  di  criticita'  determinatasi   nello
stabilimento Ecolibarna  nel  territorio  del  comune  di  Serravalle
Scrivia. (Ordinanza n. 105). (13A06342) 
(GU n.173 del 25-7-2013)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2003, recante la dichiarazione dello  stato  di  emergenza  in
relazione alla  grave  situazione  determinatasi  nello  stabilimento
Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL), nonche'  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2011,  con  il
quale il predetto stato d'emergenza e' stato  prorogato  fino  al  31
dicembre 2012; 
  Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
ministri n. 3591  del  24  maggio  2007  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, con cui il Prefetto di Alessandria  e'  stato  nominato
Commissario  delegato  in  sostituzione  del  Sindaco  di  Serravalle
Scrivia, gia' nominato Commissario delegato ai  sensi  dell'ordinanza
di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  del  15  maggio   2012,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del 28  settembre  2012  con  cui,  tra  l'altro,  il
Commissario  delegato  -  Prefetto  di  Alessandria  ha  indicato  la
Provincia quale Amministrazione  competente  al  coordinamento  delle
attivita'  volte  al  completamento  degli   interventi   in   regime
ordinario; 
  Vista la nota del 1° ottobre 2012  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare - Direzione  generale  per  la
tutela del territorio e delle risorse idriche; 
  Vista la nota del 14 dicembre 2012  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  Vista la nota del 29 dicembre 2012 del Prefetto di Alessandria; 
  Viste le note della Regione Piemonte del 29 gennaio, del 18  marzo,
del 30 maggio e del 20 giugno 2013; 
  Sentita la Provincia di Alessandria; 
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Provincia di Alessandria e' individuata quale amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita'  socio  -  economico  -  ambientale  determinatosi   nello
stabilimento Ecolibarna sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL). 
  2. Per i fini di cui al  comma  1,  il  Segretario  generale  della
Provincia di Alessandria  e'  individuato  quale  responsabile  delle
iniziative finalizzate  al  subentro  della  medesima  Provincia  nel
coordinamento degli interventi contenuti in rimodulazioni  dei  piani
delle attivita' gia' formalmente  approvati  alla  data  di  adozione
della presente ordinanza, nel limite delle risorse  gia'  disponibili
per lo scopo e giacenti sulla contabilita'  speciale,  nonche'  degli
interventi di cui ai medesimi piani cui si provvedera' con le risorse
rese   disponibili   dalla   Regione   Piemonte   nell'ambito   della
programmazione finanziaria 2013-2016. Egli e' autorizzato a porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna  e  provvede  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Il  Prefetto  di  Alessandria,  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3591  in
data 24 maggio 2007 e successive modificazioni, provvede entro  dieci
giorni dall'adozione del  presente  provvedimento,  a  trasferire  al
Segretario  generale  della  Provincia  di  Alessandria,   tutta   la
documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  la   gestione
commissariale. 
  4. Il Segretario generale della Provincia di Alessandria, che opera
a titolo gratuito, per l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  al
comma  2  puo'  avvalersi,  della  collaborazione   della   strutture
dell'Amministrazione  provinciale,  degli  Enti  territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Segretario generale  della  Provincia  di
Alessandria provvede, fino al completamento degli interventi  di  cui
al  comma  3  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi con le risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  che
viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Segretario
generale della Provincia di Alessandria  puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.  Tale  Piano  sara'
oggetto  di  un  Accordo  di  Programma  da   stipulare,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto  1990  e  successive
modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte e la  Provincia
di Alessandria. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6,
le risorse  residue  relative  al  predetto  Accordo  giacenti  sulla
contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Provincia  di
Alessandria ovvero, ove si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il  Segretario  generale  della  Provincia  di  Alessandria,  a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare una relazione conclusiva  riguardo  le  attivita'  poste  in
essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 225 del 1992 e  successive
modificazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 luglio 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                     Gabrielli