Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della provincia di Alessandria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi nello stabilimento Ecolibarna nel territorio del comune di Serravalle Scrivia. (Ordinanza n. 105). (13A06342)(GU n.173 del 25-7-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL), nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011, con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, con cui il Prefetto di Alessandria e' stato nominato Commissario delegato in sostituzione del Sindaco di Serravalle Scrivia, gia' nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Vista la nota del 28 settembre 2012 con cui, tra l'altro, il Commissario delegato - Prefetto di Alessandria ha indicato la Provincia quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' volte al completamento degli interventi in regime ordinario; Vista la nota del 1° ottobre 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la nota del 29 dicembre 2012 del Prefetto di Alessandria; Viste le note della Regione Piemonte del 29 gennaio, del 18 marzo, del 30 maggio e del 20 giugno 2013; Sentita la Provincia di Alessandria; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La Provincia di Alessandria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' socio - economico - ambientale determinatosi nello stabilimento Ecolibarna sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL). 2. Per i fini di cui al comma 1, il Segretario generale della Provincia di Alessandria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Provincia nel coordinamento degli interventi contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, nel limite delle risorse gia' disponibili per lo scopo e giacenti sulla contabilita' speciale, nonche' degli interventi di cui ai medesimi piani cui si provvedera' con le risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte nell'ambito della programmazione finanziaria 2013-2016. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Il Prefetto di Alessandria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591 in data 24 maggio 2007 e successive modificazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Segretario generale della Provincia di Alessandria, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale. 4. Il Segretario generale della Provincia di Alessandria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi, della collaborazione della strutture dell'Amministrazione provinciale, degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Segretario generale della Provincia di Alessandria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Segretario generale della Provincia di Alessandria puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria. 7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Provincia di Alessandria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Segretario generale della Provincia di Alessandria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2013 Il Capo del Dipartimento Gabrielli