MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2013 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (13A06889) 
(GU n.190 del 14-8-2013)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi"; 
  Visto il regolamento (CE) n.1857/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Vista la proposta della Regione  Lombardia  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    piogge persistenti dal 1° gennaio 2013 al 15  giugno  2013  nelle
province di Pavia, Mantova, Sondrio, Cremona e Lodi; 
  Dato atto alla Regione Lombardia di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2  del  d.lgs.  n.  102/04  e
s.m.i.; 
  Ritenuto di accogliere  la  proposta  della  Regione  Lombardia  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree  colpite  per  le  strutture  aziendali  e  alle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
effetto dei danni alle  strutture  aziendali  e  alle  infrastrutture
connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
    Cremona: 
      piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 3 giugno 2013; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
comuni  di  Ca'  d'Andrea,  Casalbuttano   ed   Uniti,   Castelleone,
Castelverde, CIngia  de'  Botti,  Cremona,  Crotta  d'Adda,  Grumello
Cremonese  ed  Uniti,  Paderno  Ponchielli,  Piadena,  Pizzighettone,
Pozzaglio ed Uniti, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, Voltido. 
  Con  esclusione  dei  danni  alle   opere   gia'   compresi   nella
delimitazione delle piogge persistenti  dal  1°  maggio  2010  al  19
maggio 2010 e delle piogge alluvionali  dal  15  giugno  2010  al  16
giugno 2010 di  cui  al  decreto  ministeriale  dell'11  marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  66
del 22 marzo 2011. 
    Lodi: 
      piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 15 giugno 2013; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
comuni  di  Caselle  Landi,  Castelnuovo  Bocca  d'Adda,  Cornegliano
Laudense, Guardamiglio, Lodi Vecchio,  Mairago,  Montanaso  Lombardo,
Orio Litta, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Senna Lodigiana,
Somaglia. 
  Con  esclusione  dei  danni  alle   opere   gia'   compresi   nella
delimitazione delle piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19  maggio
2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011. 
    Mantova: 
      piogge persistenti dal 2 gennaio 2013 al 3 giugno 2013; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
comuni  di  Borgoforte,  Pegognaga,  Quistello,  San  Benedetto   Pm,
Virgilio. 
  Con  esclusione  dei  danni  alle   opere   gia'   compresi   nella
delimitazione delle piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19  maggio
2010 e delle piogge alluvionali dal 14 giugno 2010 al 21 giugno  2010
di cui al  decreto  ministeriale  11  marzo  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011. 
    Pavia: 
      piogge persistenti dal 1° gennaio 2013 al 3 giugno 2013; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
comuni di  Albaredo  Arnaboldi,  Arena  Po,  Campospinoso,  Canevino,
Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Ceranova, Fortunago,  Golferenzo,
Montescano, Pietra de' Giorgi, Ponte  Nizza,  Rea,  Redavalle,  Santa
Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Val di Nizza, Varzi,
Verrua Po, Volpara. 
  Con  esclusione  dei  danni  alle   opere   gia'   compresi   nella
delimitazione delle piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio
2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011,
e delle piogge alluvionali dal 31 maggio 2011 al 10  giugno  2011  di
cui al  decreto  ministeriale  19  dicembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2013. 
    Sondrio: 
      piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 31 maggio 2013; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  3  nel  territorio  dei
comuni di Albosaggia,  Ardenno,  Berbenno  di  Valtellina,  Bianzone,
Buglio in Monte, Castione Andevenno,  Cercino,  Chiuro,  Cino,  Civo,
Dazio, Dubino, Mantello, Mello,  Montagna  in  Valtellina,  Morbegno,
Piateda, Poggiridenti,  Ponte  in  Valtellina,  Postalesio,  Sondrio,
Teglio, Tirano, TRAONA, Tresivio, Villa di Tirano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 agosto 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo