PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 settembre 2013 

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e  regolare  il
subentro del  comune  di  Cardeto  nelle  iniziative  finalizzate  al
trasferimento dell'abitato del medesimo Comune. (Ordinanza  n.  113).
(13A07681) 
(GU n.224 del 24-9-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla  legge
n. 100/2012, dove viene  stabilito  che  per  la  prosecuzione  degli
interventi da parte delle gestioni commissariali ancora  operanti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art.
5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; 
  Viste le ordinanze di protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997
e n. 3251 del 14 novembre 2002, nonche' la nota del Presidente  della
Regione Calabria del 28 settembre 2012; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  delle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione  di
criticita'  in  rassegna,  anche  in  un   contesto   di   necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro
del comune di Cardeto nel completamento degli  interventi  ancora  in
corso di definizione; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, degli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comune di Cardeto (RC) e' individuato  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli interventi  da  eseguirsi  per  il  trasferimento
dell'abitato del medesimo Comune. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Responsabile  dell'area
tecnica del comune di Cardeto e' individuato quale responsabile delle
iniziative  finalizzate  al  subentro   del   medesimo   Comune   nel
coordinamento degli  interventi.  Egli  e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di
cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei
medesimi  alla  comune  di  Cardeto,  unitamente  ai  beni  ed   alle
attrezzature utilizzate. 
  3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2500/1997
e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro  dieci  giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Responsabile
dell'area tecnica del  comune  di  Cardeto  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il comune di Cardeto subentra  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale,  ivi  compresi
quelli  derivanti  dai  procedimenti  giurisdizionali   di   cui   al
successivo comma 5. 
  5. Il comune di Cardeto succede al Commissario delegato pro-tempore
in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai  sensi  dell'art.
110 del codice di procedura civile, con oneri anche  a  carico  delle
risorse di cui al comma 7. 
  6. Il Responsabile dell'area tecnica del  comune  di  Cardeto,  che
opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative  di  cui
al comma 2 si avvale del  Provveditorato  interregionale  alle  opere
pubbliche per la Sicilia  e  la  Calabria  in  qualita'  di  stazione
appaltante ai sensi dell'art. 32 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  delle
strutture  organizzative   del   medesimo   Comune,   nonche'   della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  7. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  Prefetto  di  Reggio  Calabria  provvede
entro  dieci  giorni  dall'adozione  del  presente  provvedimento   a
trasferire sul conto di Tesoreria Unica  del  comune  di  Cardeto  le
risorse  residue  destinate  agli  interventi  di  cui  all'ordinanza
ministeriale n. 2500/1997 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
disponibili sulla contabilita' speciale n. 1200 intestata al Prefetto
di Reggio Calabria. Il Responsabile dell'area tecnica del  comune  di
Cardeto provvede ad inviare al Dipartimento della  protezione  civile
una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle
attivita' condotte per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza, con relativo quadro economico. 
  8. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma 7 residuino delle risorse, il  Responsabile  dell'area  tecnica
del comune di  Cardeto  puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n.  225.  Tale  Piano  deve   essere   sottoposto   alla   preventiva
approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che   ne
verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  9. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 8
da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al  Dipartimento  della  protezione  civile  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  12. Il Responsabile dell'area  tecnica  del  comune  di  Cardeto  a
seguito del completamento degli interventi,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico in rassegna. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 settembre 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                    Gabrielli