Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del comune di Cardeto nelle iniziative finalizzate al trasferimento dell'abitato del medesimo Comune. (Ordinanza n. 113). (13A07681)(GU n.224 del 24-9-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997 e n. 3251 del 14 novembre 2002, nonche' la nota del Presidente della Regione Calabria del 28 settembre 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro del comune di Cardeto nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Calabria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il comune di Cardeto (RC) e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il trasferimento dell'abitato del medesimo Comune. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla comune di Cardeto, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2500/1997 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il comune di Cardeto subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale, ivi compresi quelli derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui al successivo comma 5. 5. Il comune di Cardeto succede al Commissario delegato pro-tempore in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, con oneri anche a carico delle risorse di cui al comma 7. 6. Il Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 si avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria in qualita' di stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e delle strutture organizzative del medesimo Comune, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Prefetto di Reggio Calabria provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire sul conto di Tesoreria Unica del comune di Cardeto le risorse residue destinate agli interventi di cui all'ordinanza ministeriale n. 2500/1997 e successive modifiche ed integrazioni, disponibili sulla contabilita' speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Reggio Calabria. Il Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 7 residuino delle risorse, il Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 9. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 12. Il Responsabile dell'area tecnica del comune di Cardeto a seguito del completamento degli interventi, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2013 Il Capo del Dipartimento Gabrielli