AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Aria Ossigas» (13A09216) 
(GU n.274 del 22-11-2013)

 
 
 
   Estratto determinazione V & A N. 1741/2013 del 25 ottobre 2013 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  ARIA
OSSIGAS, nella forma e confezione: "200 bar gas medicinale  sintetico
compresso" bombola in acciaio con valvola Vi 3 lt  in  aggiunta  alle
confezioni gia' autorizzate alle condizioni e con  le  specificazioni
di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Ossigas S.R.L. con sede legale e domicilio  fiscale
in via Circumvallazione Esterna, 33,  80017  -  Melito  Di  Napoli  -
Napoli - Codice Fiscale 05543920630. 
    Confezione: "200 bar gas medicinale sintetico compresso"  bombola
in acciaio con valvola Vi 3 lt 
    AIC n. 039613070 (in base 10) 15SWNG (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: gas per inalazione 
    Composizione: una bombola contiene 
    Principio Attivo: ossigeno in quantita' compresa tra 21 e 21,5% 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 039613070 - "200 bar gas medicinale  sintetico
compresso" bombola in acciaio con valvola Vi 3 lt 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 039613070 - "200 bar gas medicinale  sintetico
compresso" bombola in acciaio con valvola Vi 3 lt -  OSP:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.