MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2013 

Attivazione della  clausola  di  salvaguardia,  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  15  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
successive modificazioni. (13A09858) 
(GU n.282 del 2-12-2013)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 81, quarto comma della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  recante
disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi; 
  Visto, in particolare, il comma 1 della  predetta  legge  il  quale
dispone, tra l'altro, che «In  attuazione  dell'articolo  81,  quarto
comma, della  Costituzione,  ciascuna  legge  che  comporti  nuovi  o
maggiori oneri indica espressamente, per  ciascun  anno  e  per  ogni
intervento da essa previsto, la spesa  autorizzata,  che  si  intende
come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,
definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo
i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti  che
eccedano  le  previsioni  medesime.  In  ogni  caso  la  clausola  di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza,  anche  dal  punto  di
vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.»; 
  Visto anche il comma 12 della citata  legge  n.  196  del  2009  il
quale, tra l'altro, prevede che «La clausola di salvaguardia  di  cui
al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare  le
misure di  riduzione  delle  spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria.»; 
  Visto il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e successive modifiche, il quale stabilisce  che  «Il  Ministero
dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle  entrate
di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio
emerga  un  andamento  che  non  consenta  il  raggiungimento   degli
obiettivi di maggior  gettito  indicati  alle  medesime  lettere,  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  da
emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento  della  misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP,  dovuti  per  i  periodi
d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio  2015,
delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle
minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell'aumento
degli acconti.»; 
  Visto il comma 20 dell'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno
2013, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 99; 
  Considerato che dal monitoraggio effettuato  le  entrate  derivanti
dalla  definizione   agevolata   dei   giudizi   di   responsabilita'
amministrativo-contabile  dei  concessionari  dei  giochi,  risultano
introitate  sull'apposita  contabilita'  speciale  di  tesoreria  per
l'importo di circa € 340 milioni, a fronte della  prevista  somma  di
600 milioni di euro; 
  Considerato che l'ammontare delle maggiori entrate per Imposta  sul
valore aggiunto attribuibili al pagamento dei debiti pregressi  delle
P.A. che potra' essere incassato nel corrente anno, tenuto conto  dei
tempi  di  pagamento  dei  debiti  pregressi  e  delle  modalita'  di
riversamento della relativa IVA, e' pari a circa 540 milioni di euro,
a fronte dei previsti 925 milioni di euro; 
  Considerato,  quindi,  che  le  previsioni  di  cui  al   comma   3
dell'articolo  15  del  predetto  decreto-legge  n.  102   del   2013
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124  non
risultano realizzate per un importo di 645 milioni di euro; 
  Vista  la  necessita'  di  attivare  la  clausola  di  salvaguardia
prevista al comma 4 dell'articolo 15 del  predetto  decreto-legge  n.
102 del 2013 convertito con  modificazioni  dalla  legge  28  ottobre
2013, n. 124 e successive modifiche. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e  per  il
successivo, la misura dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa', come fissata dalle  disposizioni  legislative  vigenti,  e'
aumentata di 1,5 punti percentuali. 
  2. Fermo restando quanto previsto,  in  materia  di  aumento  delle
aliquote dell'accisa,  dall'articolo  61,  comma  1,  lett.  e),  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 e fino al 15 febbraio  2016,  dell'aliquota  dell'accisa
sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, in misura tale  da  determinare  maggiori
entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
17,8 milioni di euro per l'anno 2016; il  provvedimento  e'  efficace
dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 novembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni