COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA 18 dicembre 2013 

Disposizioni  attuative  in  materia  di  adeguata   verifica   della
clientela da parte dei promotori finanziari, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  2,  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e
successive modifiche. (Delibera n. 18731). (13A10505) 
(GU n.304 del 30-12-2013)

 
 
 
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli
articoli 21 e 22; 
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche; 
  Visto il combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art.  11,
comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del  2007,
in forza del quale tra i soggetti destinatari degli obblighi da  esso
previsti rientrano i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 31 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998; 
  Visto l'art. 31, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58  del
1998, a mente del quale e' promotore finanziario  la  persona  fisica
che, in  qualita'  di  agente  collegato  ai  sensi  della  direttiva
2004/39/CE, esercita  professionalmente  l'offerta  fuori  sede  come
dipendente, agente o mandatario, esclusivamente nell'interesse di  un
solo soggetto; 
  Visto, in particolare,  l'art.  7,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 231 del 2007, a norma del quale,  nel  rispetto  delle
finalita'  e  nell'ambito  dei  poteri  regolamentari  previsti   dai
rispettivi  ordinamenti  di  settore,  le  Autorita'  di   vigilanza,
d'intesa tra di loro, emanano  disposizioni  circa  le  modalita'  di
adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente; 
  Visti  i  poteri  regolamentari  e   di   vigilanza,   informativa,
ispettiva, cautelare e sanzionatoria,  nei  confronti  dei  promotori
finanziari attributi alla Consob, in particolare, dagli articoli  31,
32, 55, 190 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto, in particolare, l'art. 104, comma 1, del Regolamento recante
norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58
in materia di intermediari, adottato dalla  Consob  con  delibera  n.
16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, il quale stabilisce
che "I promotori svolgono i compiti ed assolvono  gli  obblighi  loro
demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti  l'attivita'  dei
soggetti abilitati,  sulla  base  e  nei  limiti  dell'incarico  loro
conferito"; 
  Visto il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di
adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  adottato  dalla  Banca
d'Italia il 3 aprile 2013; 
  Vista, in particolare, la Parte quinta, Sezione II,  Nota  14,  del
citato Provvedimento adottato dalla Banca d'Italia il 3 aprile  2013,
ove e' stabilito che, ai fini delle disposizioni attuative in materia
di  adeguata  verifica  della  clientela  ivi  dettate,  i  promotori
finanziari sono equiparati ai dipendenti  degli  intermediari  per  i
quali prestano la propria attivita'; 
  Vista, altresi', la Parte prima, Sezione I, quinto  capoverso,  del
suddetto Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  3  aprile  2013,
laddove  e'  prescritto  che  "I  sistemi  valutativi  e  i  processi
decisionali adottati [dagli intermediari] devono assicurare  coerenza
di comportamento all'interno dell'intera  struttura  aziendale  e  la
tracciabilita' delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate,
anche  al  fine  di  dimostrare  alle  autorita'  competenti  che  le
specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai  rischi  rilevati
in concreto"; 
  Ritenuto necessario assicurare che l'osservanza degli  obblighi  di
adeguata verifica della clientela abbia  luogo  in  modo  uniforme  e
coerente, da parte di  tutti  i  soggetti  che  prestano  la  propria
attivita' per gli intermediari, ivi compresi i  promotori  finanziari
che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede come dipendenti
ovvero come agenti o mandatari degli intermediari medesimi; 
  Ritenuto, pertanto, necessario che i promotori finanziari, ai  fini
della coerente osservanza degli obblighi di adeguata  verifica  della
clientela, si conformino pienamente alle misure,  alle  modalita'  ed
alle procedure interne previste in tema di  adeguata  verifica  della
clientela  dagli  intermediari,  per  i  quali  prestano  la  propria
attivita'  e  della  cui  organizzazione   devono,   quindi,   essere
considerati parte integrante; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti   e   dagli
organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato il  15
luglio 2013; 
  D'intesa con la Banca d'Italia e l'Ivass; 
 
                              Delibera: 
 
  I. I  promotori  finanziari  assolvono  gli  obblighi  di  adeguata
verifica  della  clientela  stabiliti  dal  decreto  legislativo   21
novembre 2007, n.  231  e  successive  modifiche,  e  dalle  relative
disposizioni attuative, osservando  le  misure,  le  modalita'  e  le
procedure   interne   previste,    per    il    proprio    personale,
dall'intermediario per il quale prestano la propria attivita'. 
  II. La presente delibera e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob ed  entra  in
vigore il 1° gennaio 2014. 
 
    Roma, 18 dicembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Vegas