AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Atorvastatina Actavis». (13A10549) 
(GU n.8 del 11-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 3)

 
 
 
     Estratto determinazione V & A n. 2166 del 10 dicembre_2013 
 
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
ATORVASTATINA  ACTAVIS  anche,  nella  forma  e  confezione:  «10  mg
compresse rivestite  con  film»  200  compresse  in  contenitore  per
compresse in HDPE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
      Titolare A.I.C.: Actavis Group  PTC  EHF,  con  sede  legale  e
domicilio  fiscale  in  220  Hafnarfjördur,  Reykjavikurvegi   76-78,
Islanda (IS). 
      Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 200  compresse
in contenitore per compresse in HDPE. 
      A.I.C. n. 040248407 (in base 10) 16D92R (in base 32). 
      Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
      Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 
        Principio attivo: Atorvastatina 10 mg. 
Classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Confezione: A.I.C. n. 040248407 - «10 mg compresse rivestite  con
film» 200 compresse in contenitore per compresse in HDPE. 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
Classificazione ai fini della fornitura. 
    Confezione: A.I.C. n. 040248407 - «10 mg compresse rivestite  con
film» 200 compresse in  contenitore  per  compresse  in  HDPE  -  RR:
medicinale soggetto a prescrizione medica. 
Stampati. 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
Tutela brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.