MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2013 

Modifica della disciplina della pesca dei fasolari  e  delle  vongole
nei  Compartimenti  marittimi  di  Monfalcone  Venezia  e   Chioggia.
(13A10611) 
(GU n.4 del 7-1-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639,  recante  il  «Regolamento
per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante  «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2008, n. 38, in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995,  n.  44,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di
un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre  1998,  n.  515,  con  il
quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita'  dei
consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante  «Disciplina
della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti  marittimi
di  Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000; 
  Visto il decreto direttoriale 18 settembre 2000 recante  disciplina
dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso  della  draga
idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,  recante  la  disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi; 
  Visto i decreti ministeriali 16 febbraio 2007, 15 gennaio 2008 e  9
aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  n.
50 del 1° marzo 2007, n. 36 del 12 febbraio  2008  e  n.  96  del  23
aprile 2008, recante il rinnovo dell'affidamento della gestione della
pesca  dei  molluschi  bivalvi   nei   Compartimenti   marittimi   di
Monfalcone, Chioggia e Venezia, rispettivamente ai locali CO.GE.VO.; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo,
per ulteriori cinque  anni,  dell'affidamento  della  gestione  della
pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti  e
riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998; 
  Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della  pesca
dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la
tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative  per  la
salvaguardia di tale risorsa; 
  Considerato, altresi', che permane l'esigenza  di  adottare  misure
idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e
quantita' di risorse disponibili; 
  Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra  lo  sforzo  di
pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano
nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Considerato altresi' che la  gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi  nell'ambito  dei  Compartimenti  marittimi  di   Monfalcone,
Venezia e Chioggia cosi' come affidata ai locali CO.GE.VO.,  peraltro
tutti in  corso  di  rinnovo,  ha  prodotto  effetti  sostanzialmente
positivi sulla corretta gestione di tale risorsa; 
  Considerato altresi' che da tempo viene svolta la  gestione  comune
della pesca delle vongole nei Compartimenti marittimi  di  Venezia  e
Chioggia  nonche'  di  quella  dei  "fasolari"  in  alternativa  alle
vongole, nell'area compresa nell'ambito dei  Compartimenti  marittimi
di Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia,  da  ultimo  legittimata  dalla
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con nota
n. 0008643 del 19 aprile 2013; 
  Viste le istanze in data 5 marzo e 12 dicembre 2013, con le quali i
CO.GE.VO. di Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia  congiuntamente  hanno
chiesto la modifica dell'orario di arrivo ai  punti  controllo  delle
unita' abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi ed autorizzate,  in
particolare alla cattura dei fasolari ed hanno altresi' richiesto  di
precisare il punto di controllo di Caorle; 
  Considerato il segnalato mutamento nelle  prassi  dei  mercati  dal
quale emerge la necessita'  di  anticipare  lo  sbarco  del  prodotto
pescato,   al   fine   di   garantire,   attraverso   il   tempestivo
approvvigionamento dei mercati, sia  la  redditivita'  dell'attivita'
economica sia il mantenimento della freschezza del prodotto a  favore
dei consumatori; 
  Visto il parere positivo reso  da  ultimo  con  la  nota  prot.  n.
09.01.13/32259 del 17 dicembre 2013 della  Capitaneria  di  Porto  di
Venezia in relazione alla modifica dell'orario  di  arrivo  ai  punti
controllo delle unita' abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con
il sistema «draga idraulica» autorizzate alla cattura dei fasolari ed
all'indicazione piu' precisa del punto di controllo di Caorle; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  modifica   del   decreto
ministeriale 11 febbraio 2000 recante  «Disciplina  della  pesca  dei
fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi  di  Monfalcone,
Venezia e Chioggia»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 6 comma 3  del  decreto  ministeriale  11  febbraio  2000
recante «Disciplina della pesca dei  fasolari  e  delle  vongole  nei
compartimenti  marittimi  di  Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia»   e'
modificato come segue: 
    «3. L'orario di arrivo ai punti di controllo  e'  previsto  dalle
ore 7 alle ore  16.  Eventuali  ritardi  dovranno  essere  comunicati
preventivamente alla competente capitaneria di porto». 
  2. L'art. 7 comma 1, lettera c) del medesimo  decreto  ministeriale
11 febbraio 2000 e' modificato come segue: 
    «c) per il compartimento marittimo di Venezia:  Piave  Vecchia  e
Caorle - Localita' Sansonessa riva sinistra del fiume Livenza - ». 
  3. Restano ferme ed  invariate  tutte  le  altre  disposizioni  del
decreto ministeriale 11 febbraio 2000. 
  Il presente decreto  e'  immediatamente  efficace,  ne  viene  data
pubblicita' mediante affissione all'albo delle Capitanerie  di  Porto
di Venezia, Chioggia e Monfalcone, ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2013 
 
                              Il direttore generale ad interim: Gatto